COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Lazio sezione 4 sentenza n. 89 del 6 febbraio 2013
IRPEF – MANCATO GODIMENTO FERIE – L’INDENNITA’ SOSTITUTIVA E’ RISARCITORIA – FERIE SENZA TASSE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È appellante l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio Controlli avverso la sentenza n. 374/59/10 della Commissione Tributaria Provinciale di ROMA, che accoglieva il ricorso di F.C. nei confronti del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso IRPEF 2005 riguardo all’indennità per ferie non godute in anni precedenti; il tutto per complessivi 13.309,89 euro.
La Commissione aveva deciso favorevolmente al contribuente, ritenendo in diritto che l’indennità avesse natura sostanzialmente risarcitoria e non reddituale.
Con l’appello l’Ufficio insiste – ripetendo l’identica tesi già respinta in primo grado e citando giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato – che l’IRPEF deve essere applicata, trattandosi comunque di un compenso derivante da rapporto di lavoro e assoggettabile all’art. 48 TUIR.
Nell’interesse del F.C. è stata prodotta una memoria di controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa questa Commissione Regionale che l’appello debba essere respinto.
È infatti assolutamente corretta l’impostazione giuridica della Commissione di primo grado, in quanto le norme in questione devono essere interpretate in maniera costituzionalmente orientata, giacché effettivamente per loro natura e per prevalente giurisprudenza le ferie annuali e i riposi settimanali costituiscono un diritto insopprimibile del lavoratore, connesso alla protezione della sua salate quale bene primario costituzionalmente garantito.
Qualora egli per un qualsiasi motivo anche volontario non ne usufruisca, si verifica un fatto illecito da parte del datore di lavoro che ordini o consenta tale comportamento, e il lavoratore ha diritto di ricevere una “indennità”, che oltre a contenere ovviamente la retribuzione “ordinaria” per il lavoro prestato, sia anche capace di fornirgli, mediante una adeguata maggiorazione, i mezzi atti ad ovviare allo “stress” fisico e psichico che tale rinuncia comporta.
Detta indennità pertanto ha natura prettamente risarcitoria e non retributiva e reddituale ai sensi del’art. 48 del TUIR, giacché non può parlarsi di “reddito” se non in presenza di un effettivo vantaggio economico conseguito, mentre l’indennità ha la funzione di reintegrare una diminuzione – in termini di salute, di qualità della vita, lato sensu esistenziale -, che si traduce in un danno anche potenziale patrimonialmente valutabile e risarcibile.
L’art. 6 comma 2 del T.U. stabilisce l’imponibilità delle sole “indennità” conseguite a fronte di effettive perdite di reddito (lucro cessante), ma non anche a quelle, come nella specie, che sono tese a riparare un danno, senza effettivo incremento reddituale. Tutt’al più – ma la previsione normativa è del tutto carente, e non può che essere correttamente interpretata come sopra – si potrebbero distinguere la parte di “indennità” corrispondente alla retribuzione “ordinaria” dalla vera e propria maggiorazione.
Le argomentazioni dell’Ufficio non colgono nel segno in quanto prescindono totalmente dalla corretta impostazione dianzi riassunta, e l’appello deve essere respinto.
La decisione adottata assorbe la domanda subordinata di applicazione della tassazione separata, che peraltro era palesemente fondata, tanto che lo stesso Ufficio non l’ha contestata.
Date le particolarità della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Respinge l’appello. Spese compensate.
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