COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO – sezione 40 – Sentenza 11 marzo 2013, n. 59
RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – OMESSO VERSAMENTO IRAP – POSSIBILITA’ DI EMENDARE DICHIARAZIONI ALLEGANDO ERRORI DI FATTO E DI DIRITTO – SEDE CONTENZIOSA
Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone n. 94/08/08 del 15 settembre 2008, che aveva accolto il ricorso presentato da C.G. avverso l’iscrizione a ruolo n. 300061/2007 e alla relativa cartella di pagamento n. …., che traeva origine dal controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R.n. 600/73 della dichiarazione dei redditi mod. Unico 2005 per l’anno d’imposta 2004, presentata dalla contribuente, dal quale controllo era emerso l’omesso versamento dell’imposta IRAP a debito per l’anno 2004.
La sentenza impugnata aveva accolto il ricorso in base alla valutazione secondo la quale l’attività svolta da C.G., senza la collaborazione di personale dipendente e di prestazione di terzi, ma con il solo apporto professionale della contribuente non potesse essere assoggettata ad IRAP come affermato dalla Suprema Corte.
Nell’atto di appello l’Agenzia delle Entrate sottolineava che il controllo automatizzato era stato effettuato proprio sulla dichiarazione del mod. UNICO presentato da C.G. nel quale era stata portata a debito l’imposta IRAP, ma ne era stato omesso il versamento. Sottolineava inoltre che la cartella recante l’iscrizione a ruolo dell’imposta non è affetta da alcun vizio proprio che la rende contestabile mediante ricorso. Nulla eccepiva in ordine a quanto affermato dalla sentenza impugnata sulla non debenza dell’imposta IRAP.
Si costituiva in giudizio C.G. per chiedere la conferma della sentenza impugnata e, dopo aver eccepito la inammissibilità dell’appello, avendo l’Agenzia delle Entrate di Sora proceduto allo sgravio dell’importo per cui è causa, senza neppur fare riserva di appello, nel merito, richiamava la recente giurisprudenza soprattutto quella delle sezioni unite della Corte di Cassazione, che attribuisce al contribuente la possibilità di emendare dichiarazioni allegando errori di fatto e di diritto commessi nella redazione.
Rileva il Collegio che la pervicacia dell’Agenzia delle Entrate nel sostenere la propria tesi, richiamando una sporadica sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, non è degna di miglior sorte.
A parte il già effettuato sgravio dell’importo per cui è causa in data 26.11.2008 in ordine al quale l’Agenzia nulla ha eccepito, il pertinente richiamo alla sentenza n. 21749 del 14.10.2009 della Corte di Cassazione a sezioni unite appare risolutivo della presente controversia che invece l’appellante ha ritenuto di ulteriormente coltivare. Detta sentenza come già accennato ha ritenuto che “dal principio della emendabilità e retrattabilità della dichiarazione affermato da queste sezioni unite a composizione del precedente contrasto giurisprudenziale nelle sentenze n. 15603/02 e n. 17394/02 e successivamente recepito nella costante giurisprudenza della sezione tributaria (della Cassazione) discende che la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione, ed incidenti sulla obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso ai sensi del D.P.R. n. 602/73 art. 38, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla pretesa tributaria della Amministrazione finanziaria. Erroneamente pertanto il giudice tributario ha ritenuto che la società contribuente non potesse opporsi alla cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate per il saldo IRAP, deducendo l’erroneità della dichiarazione”.
Il deciso dalla Suprema Corte non lascia spazio a dubbi interpretativi.
L’Agenzia delle Entrate, posto che nulla ha eccepito in ordine alla non debenza della imposta IRAP, lascia intravedere che alla contribuente incombeva l’obbligo di pagare l’imposta dichiarata ed eventualmente poi chiedere il rimborso per quanto pagato indebitamente. Ogni ulteriore commento risulta superfluo tranne il richiamo alla circolare della stessa Agenzia delle Entrate in data 28.5.2010 nella quale si fa esplicito riferimento alla suddetta sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione.
L’appello va pertanto respinto e l’Agenzia delle Entrate va condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano per entrambi i gradi di giudizio in euro 1.000,00 (mille/00) oltre oneri come per legge.
P.Q.M.
Respinge l’appello. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, in euro 1.000,00 (mille/00) oltre oneri come per legge.
Latina, 17-01-2013
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