COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO – sezione n. 29 – Sentenza 15 maggio 2013, n. 255
ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – RILEVANZA CRISI FINANZIARIA – ANDAMENTO NEGATIVO DELL’ESERCIZIO – RIDUZIONE DEL REDDITO ACCERTATO
massima
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Ha rilevanza la crisi finanziaria per andamento negativo dell’esercizio ai fini della riduzione da parte del giudice tributario del reddito accertato.
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FATTO e DIRITTO
Premesso:
– che il signor T. M., in qualità di socio della società O. G. T. e F. s.n.c – esercente l’attività di fabbricazione oli da semi grezzi -, impugnava la sentenza n. 98/01/09 depositata il 10.3.2009 con cui la C.T.P. accoglieva in parte il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento n. … notificato il 2.6.2008 emesso dall’Agenzia delle Entrate ufficio di Sora e con il quale, ai sensi dell’art. 40 D.P.R. n. 600/73, venivano accertati con applicazione dell’art. 39 c. lett. d) per l’anno di imposta 2005 ricavi non dichiarati pari ad euro 128.131,00; rettificando quindi il reddito di impresa da euro 19.707,00 ad euro 147.838,00; e ciò a seguito di verifica fiscale nel corso della quale i verbalizzanti, sebbene la tenuta della contabilità fosse formalmente corretta, avevano però riscontrato un comportamento antieconomico della società tale da far ritenere all’ufficio inattendibile la contabilità aziendale in quanto: 1) la percentuale di ricarico applicata del 5,62% era di gran lunga inferiore a quella mediamente praticata dal settore pari al 16,11%; 2) il fatturato dichiarato era pari ad euro 2.568.842,00, mentre l’utile di esercizio risultante dal bilancio al 31.12.2005 era pari ad euro 6.819,00; 3) lo scostamento derivante dall’applicazione dello studio di settore era pari ad euro 267.165,00;
– che il ricorrente deduceva in primo luogo l’illegittima irrogazione delle sanzioni amministrative anche nei confronti dell’amministratore della società ex art. 7, c. 1 e 2, D.L. n. 269/03, convertito con L. n. 326/03, la evidente carenza di motivazione ex art. 42 del D.P.R. n. 600/73 quanto ai presupposti di fatto su cui era basato l’accertamento, in particolare, sullo scostamento tra la percentuale di ricarico calcolata dalla società e quella mediamente applicata nel settore,
– che l’adita C.T., previa riunione di tutti ricorsi presentati dalla società e per conto della stessa dai soci avverso detto avviso di accertamento n. … e dai soci in proprio, T. G., avverso l’avviso di accertamento n. …, e, T. M., avverso l’avviso di accertamento n. …, accoglieva in parte i ricorsi determinando il reddito di impresa in euro 80.000,00 e quindi riducendo di conseguenza anche i redditi di partecipazione;
– che avverso tale sentenza, n. 98/01/09 depositata il 18.3.09, venivano proposti separati appelli così come separatamente erano stati impugnati gli avvisi di accertamento innanzi specificati;
– che, nell’accogliere in parte il ricorso, i primi giudici valutavano favorevolmente le ragioni (crisi finanziaria) che secondo la ricorrente avevano causato l’andamento negativo dell’esercizio;
– che l’appellante, censurate le argomentazioni a sostegno della pronuncia, insisteva sui motivi svolti nel ricorso introduttivo;
– che l’ufficio controdeduceva proponendo appello incidentale perché sostanzialmente la riduzione del reddito accertato non era stata, a suo dire, giustificata con riferimento ad elementi concreti;
tanto premesso, considerato:
– che quanto affermato dall’ufficio, ossia che la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento “ad elementi concreti” sulla cui base è stato rideterminato il reddito di impresa (da euro 147.838,00 ad euro 80.000,00), non è assolutamente condivisibile,
– che i primi giudici hanno invece tenuto conto di elementi “rilevanti” che, spesso, ben possono incidere negativamente sull’attività di una azienda, ovvero che, nella fattispecie, del fatto che la separazione di uno dei soci per insanabili dissidi interni, il quale aveva avviato una autonoma attività in parte concorrente nello stesso stabile, anche se “non sembrano motivi (del tutto) sufficienti a giustificare completamente il reddito dichiarato, legittimando l’ufficio all’emissione dell’avviso di accertamento, tuttavia sono da ritenere abbastanza credibili per una sensibile riduzione del reddito accertato”;
tutto ciò premesso e considerato, la Commissione, per le ragioni anzidette, ritiene di dover rigettare entrambi gli appelli, principale ed incidentale, compensando le spese in considerazione della soluzione della controversia;
P.Q.M.
Rigetta gli appelli e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.
Latina 27 febbraio 2013
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