COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO – sezione n. 29 – Sentenza 27 maggio 2013, n. 152
RISCOSSIONE – CARTELLA ESATTORIALE – PROCEDURA AUTOMATIZZATA EX ART. 36 BIS D.P.R. N. 600/1973 – DISCONOSCIMENTO CREDITO IVA – NECESSITA’ AVVISO DI ACCERTAMENTO
RITENUTO IN FATTO
Il concessionario E.G. S.p.a. ebbe a notificare alla contribuente A. P. cartella di pagamento n. … recante iscrizione a ruolo disposta dall’E. E. – Ufficio di Rieti – per € 3.320,70 per omesso e/o carente versamento Irpef, Addizionali Irap, Iva, nonché sanzioni ed interessi. La detta iscrizione scaturiva dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi Mod. Un. 2005 per i redditi relativi all’anno 2004, effettuata ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 e 54 bis D.P.R. n. 633/72.
Avverso tale cartella proponeva ricorso l’A. chiedendone l’annullamento per motivi attinenti alla violazione dello Statuto del contribuente, per mancanza di un invito preventivo al pagamento, nonché per la mancata sottoscrizione ed indicazione del responsabile del procedimento. Nel merito, non veniva contestata la debenza dell’IVA 2004, iscritta a ruolo ed affermata come effettivamente dovuta, mentre per le altre imposte si sosteneva che era stata operata una compensazione con mod. F24 del credito IVA erroneamente non riconosciuto.
La C.T.P. di Rieti, con la sentenza n. 60/03/10 depositata in cancelleria il 17 marzo 2010, ha accolto il ricorso ritenendo che l’atto impositivo “trattandosi di liquidazione sulla base del controllo effettuato sulla base della dichiarazione dei redditi, doveva essere preceduto da accertamento, perché trattasi non di errore nei conteggi ma di un credito d’imposta non riconosciuto”. Nella sostanza, ha argomentato il giudice di primo grado il thema decidendum della vertenza “non è l’asserita liquidazione automatica delle dichiarazioni ma il rapporto tributario sottostante la cui complessità e difficoltà di lettura avrebbe imposto un motivato atto di accertamento ed un elaborazione dei dati in contraddittorio.”
Avverto tale sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate di Rieti sostenendo che il mancato ricevimento dell’avviso di regolarità, prodromico all’emissione della cartella, non costituisce motivo di nullità in quanto, nel caso di specie, si trattava di omesso versamento di imposte dichiarate come dovute. Secondo l’Ufficio, peraltro, la C.T.P. si sarebbe pronunciata extra ed ultra petitum perché avrebbe negato all’atto impositivo dell’Ufficio la sua idoneità “a gestire il presupposto della controversia, cioè il mancato riconoscimento dell’IVA”. Il ricorso della contribuente, invece, non aveva contestato tale punto.
Nel merito, l’appellante ha ulteriormente argomentato che, per quanto riguarda la pretesa IVA, l’Ufficio si è limitato a registrare la totale inesistenza dei versamenti degli importi riconosciuti (e non contestati) dalla stessa dichiarante e la coeva inesistenza di diritti a recuperi di maggiori imposte da vantare in via di compensazione. Conclusivamente, l’appellante ritiene errata la decisione impugnata in quanto il caso trattato rientrava nell’ipotesi di applicazione dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 e 54 bis D.P.R. n. 633/72, e non occorreva, quindi alcun preventivo avviso di accertamento.
Si è costituito l’appellato con controdeduzioni in data 4.7.2011 e con ulteriore memoria depositata in data 30 aprile 2013. In tali atti si contestano le argomentazioni di parte appellante riproducendo, sostanzialmente i motivi posti a base delle censure del primo grado di giudizio.
Il giudizio è stato discusso in pubblica udienza Considerato in diritto L’appello come sopra proposto non può essere accolto e la sentenza pronunciata dalla C.T.P. merita di essere confermata.
Quel giudice, ha correttamente operato laddove ha ricercato la natura sostanziale dell’atto impositivo. La procedura automatizzata per la liquidazione delle imposte di cui all’art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 riguarda, infatti, con le conseguenti implicazioni, i soli casi in cui non vi siano questioni che riguardino contestazioni sulla debenza o meno di un debito d’imposta.
Nel caso di specie, l’Ufficio non ha riconosciuto un credito d’imposta vantato dal contribuente e portato a compensazione di altro debito. Tale disconoscimento, a prescindere dalle pur documentate ragioni addotte dall’Ufficio medesimo che ritiene di avere dimostrato l’inesistenza della partita assunta in compensazione, fa assumere all’atto la natura di accertamento e, pertanto, imponeva la necessità delle comunicazioni e dell’instaurazione del preventivo contraddittorio di cui all’art. 6 della legge n. 212/2000.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e condanna l’appellante alle spese di giudizio che si liquidano in € 200,00 oltre gli oneri di legge.
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