COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO – sezione n. 39 – Sentenza 16 maggio 2013, n. 238
ACCERTAMENTO – REGISTRO – CESSIONE DI AZIENDA – CONDIZIONI PER LA CONFIGURABILITA’
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’agenzia delle Entrate Ufficio di Formia emetteva nei confronti del sig. P.N. l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro ed irrogazioni sanzioni n. … per la mancata registrazione di cessione d’azienda.
L’avviso scaturiva da un pvc redatto dalla Guardia di Finanza a carico della soc. E. srl di cui lo stesso P.N. insieme alle figlie D. e T. ne era proprietario, che, preso atto di alcune operazioni, circostanze di fatto e documentazione varia, aveva configurato la cessione alla soc. A., sempre di proprietà del sig. P.N., e rilevando, quindi, l’omesso pagamento della imposta di registro.
Il contribuente impugnava il richiamato avviso di liquidazione.
L’adita CTP accoglieva il ricorso, motivando che l’atto impositivo appariva carente di motivazione, sprovvisto dei necessari requisiti per far scattare la presunzione di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 131/86, che il trasferimento non aveva come oggetto beni organizzati in un contesto produttivo dell’imprenditore per l’attività di impresa già esercitata dalla soc. E., che la cessione aveva riguardato la vendita di materiale non bene specificato e che comunque, i beni di cessione non potevano essere definiti azienda perché mancanti degli elementi di cui agli artt. 2555 e 2557 c.c. Compensava le spese di lite.
Con l’odierno appello, l’Ufficio, oltre a richiamare il verbale dei militari verificatori, ricostruisce il quadro probatorio della controversia, precisando in particolare che:
– vi è stato il subentro della ditta individuale del P.N., con denominazione commerciale “A.”, nei luoghi di esercizio dell’attività, con le strumentazioni ed i dipendenti della “E. srl”, di cui lo stesso sig. P.N. ne era sostanzialmente proprietario;
– le due società, svolgevano la medesima attività (lavorazione e applicazione di vetro, cornici, materie plastiche ecc.) allo stesso indirizzo – Fondi, via D.A.;
– all’atto dell’accesso della G. di F. presso i locali della ditta individuale A. (vecchia sede della E.), erano presenti non solo due macchinari della E. ma anche due dipendenti della stessa società;
– tali dipendenti, pur lavorando alle dipendenze della A., figuravano ancora dipendenti della E.;
– parte dei beni strumentali, nella fattispecie automezzi, presenti nell’opificio della ditta individuale A. di P.N. risultavano di proprietà della ditta verificata (E.);
– veniva rinvenuta presso la sede della A. “copiosa documentazione extracontabile riguardante la soc. E.
In definitiva, l’Ufficio, nel sottolineare che tutti gli elementi dedotti in giudizio (continuazione dell’attività nello stesso immobile, trasferimento di beni materiali ed immateriali ecc.) appaiono idonei a sostenere l’effettiva cessione di azienda, chiarisce anche che la finalità ultima del sig. P.N. fosse quella di far dichiarare il fallimento della soc. E. e liberarsi quindi della vecchia ditta con tutta la sua pesante situazione debitoria (fallimento dichiarato dopo solo tre giorni dalla verifica della Guardia di Finanza).
Alla luce di quanto sopra formulato chiede, pertanto, l’accoglimento dell’appello e la conferma dell’atto impositivo.
Il contribuente non risulta costituito in questo grado.
All’udienza di discussione la Commissione si riserva ai sensi dell’art. 35.
MOTIVI DELLA SENTENZA
Secondo l’art. 25 TUIR la cessione di azienda si presume avvenuta, in difetto di prova diretta, qualora “continui nello stesso locale” o in parte di esso l’attività commerciale, in presenza di cambiamenti nella ditta, nell’insegna o nella titolarità dell’esercizio, ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti.
Tale presunzione è di carattere relativo, e può, quindi, essere superata fornendo la prova contraria (eccettuata quella testimoniale), cioè provando che non vi è stata in realtà cessione d’azienda: ciò che si rileva è la situazione sottostante.
Decisivo, in linea generale, è la circostanza, che fra la cessione di una azienda e l’inizio dell’altra sia trascorso un breve lasso di tempo e che la clientela della prima azienda sia stata acquisita dalla seconda. In presenza di tali fatti è applicabile la presunzione di cessione di azienda; in caso contrario, afferma la giurisprudenza, tale presunzione può essere vinta.
Tuttavia accade sovente che si tenti di dissimulare una reale cessione di azienda attraverso la stipulazione di una pluralità di vendita aventi ad oggetto i singoli beni aziendali: in tal modo si intende evitare l’assoggettamento del (reale) negozio di cessione di azienda all’imposta di registro per ottenere l’applicazione dell’IVA alle singole e separate cessioni di beni aziendali.
L’applicazione dell’Iva (nonostante questa imposta trovi applicazione con una aliquota maggiore a quella prevista per l’imposta di registro) comporta un duplice vantaggio: la detraibilità dell’Iva corrisposta dal cessionario (mentre l’imposta di registro non è detraibile) e l’eliminazione dei rischi derivante da un accertamento di maggiore valore da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Il criterio utilizzato dall’Ufficio per stabilire se vi è stata cessione di azienda è la verifica se l’attività aziendale continua negli stessi locali o meno.
Occorre quindi verificare “l’elemento organizzativo”: i beni costituenti l’azienda devono trovarsi tra loro in un rapporto organico di funzionalità.
Premesso che la soluzione non può prescindere da una attenta disamina dei fatti, il criterio-guida è quello che stabilisce se, pur con atti di vendita distinti e effettuati in tempi diversi, venga in realtà ceduta l’intera azienda, ovvero si crei presso l’acquirente un complesso organico e produttivo.
In sostanza, occorre valutare non solo le singole cessioni in sé, ma l’attività in concreto svolta dall’acquirente a seguito degli acquisti effettuati e se tale attività possa considerarsi o meno una continuazione dell’attività precedentemente svolta dall’alienante.
Or bene, nel caso in specie, come provato dall’Ufficio, tutti gli elementi che la giurisprudenza ha previsto come necessari per la identificazione di una cessione di azienda, sono presenti nelle risultanze di militari verificatori. L’oggetto della stessa attività, l’esercizio di essa svolta “nello stesso locale”, la presenza dei macchinari appartenente alla vecchia società (E.), la presenza di due dipendenti della E., la titolarità delle due aziende nella persona del sig. P.N., la molteplicità dei beni ceduti, attestati da numerose fatture presenti tra i documenti rinvenuti, la documentazione extra-contabile riguardante la vecchia società rinvenuta sempre nei locali di quella nuova (A.), che la vecchia società (E.) aveva di fatto cessato la propria attività ed infine, l’accertato trasferimento non solo di beni materiali ma anche immateriali, quali appunto la clientela che, a fronte delle circostanze innanzi esplicitate, ovvero l’esercizio nello stesso luogo, la presenza delle medesime strutture e del medesimo personale nonché del sig. P.N., ignorava l’avvenuta cessione dell’azienda.
Alla luce di quanto argomentato, valutando tutti gli elementi emersi, non appare alcun dubbio che si sia realizzata, nella fattispecie, l’ipotesi di cessione di azienda tassabile agli effetti della imposta di registro.
La Suprema Corte peraltro, intervenendo in casi analoghi, ha precisato che la cessione di azienda soggetta ad imposta proporzionale di registro, e non ad Iva, si configura alla condizione che l’acquirente prosegua effettivamente l’attività e non si limiti a liquidare e a rivendere l’intero complesso acquisito (sent. nn. 24913/2008 e 23857/2007).
L’appello dell’Ufficio va, dunque, accolto.
Le altre domande o eccezioni s’intendono assorbite.
La peculiarità, la complessità e la difformità di pronuncia nei due gradi giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva ex art. 35 D.Lgs. n. 546/92, accoglie l’appello dell’Ufficio. Spese compensate.
Così deciso in Latina il 17 aprile 2013.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Cessione di beni on line previa esportazione doganale e stoccaggio degli stessi in un deposito fiscale extra-UE - Successiva cessione - Commercio elettronico indiretto - Trattamento IVA - Risposta 03 agosto 2020, n. 238 dell'Agenzia delle Entrate
- ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO 13 aprile 2020, n. 26 - Modifica e Integrazione all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza…
- Corte di Cassazione ordinanza n . 10262 depositata il 30 marzo 2022 - Le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 10269 depositata il 30 marzo 2022 - Le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3235 depositata il 5 febbraio 2024 - La disciplina della decadenza ex art. 32, comma 4, L. n. 183/10 si applica in caso di cessione di azienda solo quando venga impugnata la cessione ex art. 2112 c.c.,…
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 238 depositata il 4 gennaio 2024 - Il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione della documentazione probatoria, perché questo è il…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Sanzioni amministrative tributarie in materia di I
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, s…
- Ricade sul correntista l’onere della prova d
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 5369 depositata il 2…
- Riduzione dei termini di accertamento per le impre
La risposta n. 69 del 12 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate sulla riduz…
- Il reddito di locazione va dichiarato dal propriet
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 5000 depositata…
- E’ onere del cliente provare che il compenso
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 3792 depositata il…