COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO – sezione n. 39 – Sentenza 16 maggio 2013, n. 256
RIMBORSO – IRAP – VERSAMENTO ACCONTO – DECORRENZA TERMINE PERENTORIO DELL’ISTANZA DAL VERSAMENTO ACCONTO – DECADENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra B.M.G., esercitante la professione di medico, impugnava il silenzio-rifiuto formatosi a seguito dell’istanza di rimborso Irap per l’anno 2001, presentata in data 25.11.2005. Rilevava di svolgere la propria attività (medico convenzionato) in assenza di elementi che facessero configurare l’autonoma organizzazione. Quindi, venuto meno il presupposto per l’applicabilità dell’Irap, chiedeva il rimborso di € 3.355,00 per l’imposta illegittimamente versata.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva eccependo preliminarmente la tempestività dell’istanza di rimborso limitatamente ad € 2.460,00, versate a titolo di primo acconto, in rata unica in data 15.06.2001, in quanto l’istanza era stata presentata il 25.11.2005, e quindi, oltre il termine di cui all’art. 38 comma 1 D.P.R. n. 602/73. Chiedeva, pertanto, l’inammissibilità del ricorso.
Il giudice di prime cure, assumendo che il termine decorre non già dal versamento dell’acconto ma da quello del saldo, rigettava la domanda pregiudiziale dell’Ufficio e ritenute fondate nel merito le ragioni della contribuente, accoglieva il ricorso.
L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Latina impugna la sentenza in epigrafe, per violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1 D.P.R. n. 600/73, nonché contraddittoria motivazione relativamente all’inammissibilità del ricorso.
La contribuente resiste con apposita memoria.
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
Le doglianze dell’Ufficio appaiono fondate.
La Suprema Corte ha chiarito il tenore letterale del cit. art. 38, a norma del quale “il soggetto che ha effettuato il pagamento diretto può presentare … istanza di rimborso entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento”, nel senso che il suddetto termine ha portato generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi, ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili “all’an” o al “quantum” del tributo (sent. n. 24058/2011). In caso analogo, la Corte ha quindi affermato che “a fronte di tale chiara previsione di legge non ha alcun fondamento la tesi sostenuta dalla CTR, secondo cui siffatto termine di decadenza decorre non dalla data del versamento dell’acconto ma da quella (successiva) della presentazione della dichiarazione; ciò anche considerando che il soggetto che ha provveduto al versamento dell’acconto ben può cogliere, sin da tale momento, la non dovutezza della somma versata” (Cass. Sent. n. 23562 del 20.12.2012).
Appare quindi evidente, alla luce della recente giurisprudenza, che la contribuente, che riteneva di non essere soggetto passivo di Irap, doveva cogliere la “non dovutezza” di detta imposta al momento del versamento dell’acconto; per cui è da tale data che decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso e non da quella del saldo. Di conseguenza, nel caso in specie, deve ritenersi estinto per decadenza il diritto di rimborso del versamento effettuato il 15.06.2001, in considerazione che la domanda risulta, appunto, presentata il 25.11.2005 e quindi ben oltre il termine previsto dal cit. art. 38.
L’appello dell’Ufficio va, dunque, accolto.
La peculiarità ed esiguità della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie l’appello dell’Ufficio. Spese compensate
Così deciso in Latina il 27.02.2013