COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA Sentenza del 4 aprile 2013, n.116
REGISTRO – AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’ACQUISTO DI TERRENI (ART. 60 LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 2002)
Avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta n. 00032/2005, emesso per il recupero delle ordinarie imposte di Registro, ipotecaria e catastale in relazione – all’atto in Notaio C. L. del 06 maggio 2002, registrato il 23/05/2002, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania il contribuente G. G. eccependo l’illegittimità del provvedimento impugnato per la sussistenza delle condizioni previste dalle agevolazioni fiscali di cui all’art. 60 L.. R. del 26/03/2002. L’Ufficio con regolare costituzione in giudizio, depositata in data 03/10/2005, confutava le eccezioni del contribuente evidenziando che tale richiesta derivava dalla non comprovata certificazione dell’Organo Regionale competente in agricoltura, dei requisiti oggettivi previsti dall’art. 2 della legge 1 febbraio 1956 n. 53 elencati allo stesso comma 1 in conformità a quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 604/54. Avverso la sentenza n. 360/14/07, pronunciata il 25/06/07 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania e depositata il 30/08/07, L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Giarre, proponeva appello per i seguenti motivi: erronea motivazione su un punto essenziale della controversia, debitamente evidenziato dall’Ufficio nella propria costituzione nel giudizio di primo grado, incentrata sulla necessità della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dall’art. 2 della legge 1 febbraio 1956 n. 53 elencati allo stesso comma 1 in conformità a quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 604/54; illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 15, della legge regionale n. 19 del 22/12/2005 per violazione degli artt. 17 e 36 dello Statuto della Regione Siciliana e dell’art. 3 Costituzione; errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto
Il contribuente, regolarmente avvisato, non si costituisce in questo grado del giudizio.
La Commissione adita esaminati gli atti e la documentazione prodotta rigetta l’appello dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Giarre.
Il contribuente ha regolarmente usufruito delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 60 della Legge Regionale n. 2 del 26/03/2002. La norma sopra riportata espressamente prevede che gli atti al primo comma dell’art. 1 della Legge n. 604/54 (atti di compravendita) da chiunque posti in essere fino alla data del 31/12/2006 sono esenti dalle imposte di bollo e catastale, mentre sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura di cui all’art. 9 del DPR n. 601 del 29/09/1973. Detto articolo recita testualmente: ” l’imposta locale sui redditi è ridotta alla metà per i redditi dominicale e agrario”.
Pertanto, il caso in esame rientra pienamente nei requisiti di esonero da pagamento delle imposte di bollo e catastale e il contribuente ha giustamente usufruito delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l’appello dell’Ufficio e conferma la decisione impugnata.
Nulla sulle spese.
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