Commissione Tributaria Regionale della Toscana sentenza n. 644 depositata il 21 marzo 2018
PROCESSO TRIBUTARIO – AMMISSIBILITA’ DEL RICORSO PROPOSTO DA SOGGETTO TITOLARE DI DIRITTO DI SUPERFICIE SUL BENE OGGETTO DI CLASSAMENTO
In data 11/10/2013 l’Agenzia del Territorio di Arezzo notificò ad …………. S.p.A. avviso di accertamento con il quale veniva rettificato il proposto accatastamento in cat. D/1 con rendita di Euro 126,00 dell’unità immobiliare costituita da una stazione radio per telefonia cellulare censita al foglio …., part. …. con attribuzione di una rendita di Euro 800,00. L’intestazione della suddetta unità immobiliare era stata dichiarata nella denuncia DOCFA dalla concedente S.n.c. ………… e dall’utilizzatore …………. S.p.A.
Avverso tale avviso la società ……… propose quindi ricorso alla C.T.P. di Arezzo eccependo l’illegittimità dell’atto impugnato per i seguenti motivi:
1. insussistenza del presupposto oggettivo per l’attribuzione della rendita catastale per carenza del requisito della natura immobiliare del bene;
2. erronea equiparazione delle infrastrutture delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico alle opere di urbanizzazione primaria;
3. erronea determinazione della categoria catastale nella quale risulta iscrivibile il bene.
L’Agenzia del Territorio di Arezzo si costituiva in giudizio rilevando preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perché proposto da soggetto non titolare di un diritto reale ma solo “personale” perché titolare di un diritto di locazione. Assumeva l’infondatezza dei motivi del ricorso e concludeva chiedendone il rigetto.
La Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, con sentenza n. 296/03/2015 del 17/09/2015, depositata il 15/10/2015 ha accolto il ricorso compensando le spese di giudizio.
Ritenevano i primi giudici sussistente il diritto della società a proporre ricorso in conseguenza della notifica dell’avviso di accertamento e fondato il secondo motivo in quanto ai sensi dell’art. 86 del D.lgs. n. 259/2003 le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione tra cui torri, tralicci, impianti radio trasmittenti, ripetitori di comunicazione elettronica sono assimilati ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria che non sono oggetto di accatastamento.
Parte soccombente ha proposto appello avverso tale sentenza eccependone preliminarmente l’erroneità perché il ricorso introduttivo doveva essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 546/1992 non essendo la società titolare di un diritto reale sul bene oggetto di classamento. Rileva come i primi giudici abbiano erroneamente equiparato la normativa urbanistica a quella catastale applicabile al caso di specie e secondo la quale il bene è accatastabile anche in conformità a giurisprudenza della Corte di Cassazione. Conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata si è costituita in giudizio rilevando l’infondatezza del primo motivo di appello sia perché l’Agenzia ha ascritto la titolarità di un diritto di proprietà superficiaria sul manufatto realizzato (fatto non contestato in primo grado e quindi non più contestabile) sia perché la notifica della rendita è stato il primo atto con il quale la società è venuta a conoscenza dell’intervenuto accatastamento. Assume la correttezza dell’intervenuta equiparazione del manufatto alle opere di urbanizzazione effettuata dai primi giudici e l’asseverazione di tale operato sulla base dello jus superveniens di cui al D.lgs. 15/02/2016, n. 33 e, dopo aver riproposto i motivi del ricorso ritenuti assorbiti dai primi giudici, conclude chiedendo il rigetto dell’appello, con vittoria di spese d onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata ha depositato memoria con la quale sostiene l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione in catasto del cespite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e deve quindi essere respinto.
L’eccezione preliminare riferita all’erroneità della sentenza dei primi giudici che non hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo perché la società non era titolare di un diritto reale sul bene oggetto di classamento è infondata.
Così come risulta in atti ed evidenziato nell’atto di costituzione in questo grado di giudizio (pag. 7) alla società è stato attribuito un diritto di proprietà superficiaria sul manufatto realizzato. Tale dichiarazione non è stata contrastata dall’Ufficio in primo grado e pertanto deve ritenersi non più contestabile.
Deve comunque ritenersi che l’Agenzia del Territorio abbia notificato l’avviso di accertamento della rendita alla società ……, in quanto, quale concessionario, fosse fra gli intestatari catastali, ai sensi dell’art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000 il quale, fra l’altro, dispone che “dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.”
Deve pertanto ritenersi sussistere il diritto della società a proporre ricorso poiché, pur avendo diritto alla notifica dell’atto attributivo della rendita, era rimasta estranea alla procedura Docfa (Cassazione, ordinanza n. 807/2018).
Anche la seconda eccezione sollevata con l’appello alla sentenza dei primi giudici riferita all’erronea equiparazione della normativa urbanistica a quella catastale deve essere rigettata con conseguente conferma dell’operato dei primi giudici che appare privo di vizi logici ed adeguatamente motivato.
Il D.L. 12/09/2014, n. 133, convertito in legge 11/11/2014, n. 164, ha chiarito che non solo le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione ma anche le opere di infrastrutture per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, anche all’interno degli edifici, devono ritenersi assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7, del T.U. dell’edilizia di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori.
Con il D.lgs. 15/02/2016, n. 33, art. 12, comma 2, è stato disposto che “Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.”
Tale norma riveste carattere di interpretazione autentica in considerazione del suo contenuto e della sua collocazione all’interno dell’art. 12 denominato “Disposizioni di coordinamento” e, pertanto, comporta l’esclusione dall’accatastamento non solo delle nuove realizzazioni ma anche di quelle già in essere alla data della sua entrata in vigore che, ai sensi dell’art. 15 dello stesso decreto, è fissata al 01/07/2016.
Rileva infine il Collegio che con circolare n. 18/E dell’08/06/2017 la stessa Agenzia delle Entrate ha previsto che le reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione possono essere censite in catasto, senza attribuzione di rendita, nella categoria F/7.
Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione dell’entrata in vigore della norma interpretativa in data successiva all’installazione del giudizio.
P.Q.M.
La Commissione conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
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