COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’Aquila sentenza n. 203 sez . 5 del 22 febbraio 2016 – Nell’ordinamento italiano vi è un “obbligo di contraddittorio endoprocedimentale” in assenza di una specifica disposizione, trattandosi di accertamenti “a tavolino”. E’ infatti previsto obbligatoriamente il contraddittorio prima dell’accertamento per le sole verifiche che necessitano di accessi e visite nei locali del contribuente