COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’Aquila sentenza n. 876 del 22 giugno 2015
TRIBUTI – AVVISO DI ACCERTAMENTO – SOTTOSCRIZIONE – DELEGA AD UN FUNZIONARIO DELL’UFFICIO – VALIDITA’ – LEGITTIMITA’ DELL’ATTO
Svolgimento del processo
In data 13-11-2004 la snc C. V. impugnava l’avviso di recupero del credito d’imposta n. RAACCRO100055/2004 emesso dall’Agenzia delle Entrate di Giulianova in data 11-8-2004, con il quale l’Ufficio aveva recuperato il credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000, in quanto ritenuto indebitamente utilizzato nei periodi d’imposta 2002 e 2003.
La ricorrente contestava la violazione dell’art. 42 del d.p.r. n. 600/1973, poiché l’atto impugnato era stato sottoscritto, in assenza di delega, da soggetti diversi dal Direttore dell’Ufficio; l’Agenzia convenuta si costituiva in giudizio affermando la legittimità dell’atto poiché firmato da un funzionario dell’Ufficio cui era stata rilasciata una valida delega.
La Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, con sentenza n. 68/2006, respingeva il ricorso ritenendo che l’atto fosse stato ritualmente sottoscritto dietro rilascio di delega.
Avverso tale sentenza in data 3-4-2007 la snc C. V. proponeva appello tornando ad insistere nel difetto di valida sottoscrizione dell’atto impugnato; L’Agenzia si costituiva resistendo al gravame.
Con sentenza n. 17 del 13-5-2008 la Commissione Regionale accoglieva l’appello ed annullava l’atto impugnato, ritenendo la nullità della sottoscrizione non emessa dal capo dell’Ufficio.
Avverso tale decisione era proposto ricorso per Cassazione da parte dell’Agenzia e la Corte, con ordinanza n. 20431/2013 del 10-7-2013, cassava la decisione impugnata enunciando il principio di diritto in seguito indicato.
La società provvedeva quindi a riassumere il procedimento tornando ad insistere nel vizio di sottoscrizione dell’atto e concludendo per la riforma dell’impugnata sentenza; l’Agenzia si costituiva anche in questo grado concludendo per il rigetto dell’appello con il favore delle spese.
Così instauratosi il contraddittorio tra le parti, la controversia è stata decisa nel corso dell’udienza del giorno 4-6-2015.
Motivi della decisione
Osserva la Commissione che l’appello proposto dalla snc C. V. è infondato per cui deve essere respinto per quanto di seguito esposto.
Va subito esposto che la Corte di Cassazione nell’annullare con rinvio la prima A sentenza d’appello così ha motivato :”…la censura è fondata stante l’assenza nella sentenza impugnata di alcun riferimento alla documentazione prodotta dall’Ufficio in sede d’appello comprovante la delega di firma conferita al Capo Area sottoscrittore dell’atto di recupero”.
Si evince da tale motivazione che, in astratto, deve ritenersi la validità di una delega rilasciata dal Dirigente, capo dell’Ufficio, al Funzionario ex art. 42 dpr n. 600/1973 (ovviamente nel rispetto dei requisiti di legge), così come, del resto, ritenuto dalla corte di legittimità in vari recenti precedenti ( cfr. Cass. n. 220 del 9-1-2014, Cass. n. 17044 del 10-7-2013, Cass. n. 18515 del 10-8-2010).
Né la soluzione indicata può mutare per effetto della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 8, c. 24, del D.L. n. 16/2012 (che prevedeva la possibilità di attribuzione di funzioni di Dirigente senza l’espletamento di pubblici concorsi), dal momento che dalla lettura della parte motiva della citata decisione si evince che la nullità della nomina è cosa ben diversa dalla validità degli atti emessi su delega e che, di conseguenza, il ricorso alla facoltà di delega per la sottoscrizione di atto d’imposizione fiscale è ancora valido, anche se effettuato dal Capo dell’Ufficio in favore di un dipendente non appartenente alla qualifica dei dirigenti.
Tanto premesso, occorre spostare l’attenzione sulla presenza e sulla validità della delega cui ha fatto richiamo l’Agenzia negli scritti difensivi sia di primo che di secondo grado.
Orbene dall’esame degli atti prodotti dall’Agenzia ( ordini di servizio e piante organiche) si evince da un lato che l’atto impugnato è stato sottoscritto dal Rag. D. G., Capo Area Controllo, appartenente all’area C3, nuova denominazione del precedente grado funzionale di “Direttore tributario”, e d’altro lato che la delega è stata validamente rilasciata dal Direttore dell’Ufficio, Dr. F. C., tramite l’ordine di servizio n 3 del 14/5/2001 in cui, tra l’altro, si è delegata la sottoscrizione di avvisi di accertamento con imposta accertata non superiore a £ 50.000.000 per le persone fisiche e le società di persone e £. 100.000.000 per le società di capitali ( nella fattispecie l’atto emesso era relativo al recupero per imposte del valore complessivo di € 23.718,07).
Per le suesposte considerazioni è necessario concludere che nella fattispecie non sussiste alcuna ipotesi di nullità dell’avviso oggi impugnato per difetto di sottoscrizione, per cui l’atto di appello è del tutto infondato; non sono stati proposti altri motivi d’impugnazione.
Le spese del presente grado e quelle del giudizio avanti la Corte di Cassazione, devono seguire la soccombenza dell’appellante e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l’appello proposto dal contribuente confermando integralmente l’impugnata sentenza.
Condanna l’appellante a rimborsare all’appellato le spese del giudizio davanti alla Corte di Cassazione, che liquida complessivamente in € 2.000,00, nonché le spese dell’intero grado d’appello che liquida complessivamente in € 2.000,00 oltre accessori per legge dovuti.
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