COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LAZIO – Sentenza 09 ottobre 2018, n. 6987
Tributi locali – ICI – Aree fabbricabili – Presupposto – Inesistenza del piano particolareggiato – Irrilevanza – Qualificazione attribuita nel PRG del Comune – Sufficienza – Attività estrattiva – Riconducibilità ad area industriale – Ici – Applicabilità – Consegue
Ritenuto in fatto e diritto
Con sentenza in data 12 gennaio 2017, la Commissione tributaria provinciale di Roma-sezione 26 – ha respinto il ricorso del contribuente B.U. spa avverso avvisi di accertamento ICI per l’annualità 2008 per un importo di euro 1.239.844,11 comprensivo di interessi e sanzioni.
Rilevavano i Giudici di primo grado che il ricorso non era meritevole di accoglimento: sotto un primo profilo, infatti, non era fondata l’eccezione di legittimità dell’avviso di liquidazione per carenza di motivazione in quanto quest’ultimo indicava chiaramente il presupposto riferibile al valore dei terreni edificabili.
Quanto al merito, ritenevano i Giudici che “la tesi di inapplicabilità dell’imposta su aree fabbricabili fino all’approvazione del piano particolareggiato non appare sostenibile dall’interpretazione dell’articolo cinque del citato decreto, il quale dispone, al comma uno, il riferimento all’area fabbricabile, intesa come utilizzabile a scopo edificatorio dai vigenti strumenti urbanistici, quindi già dalla previsione in PGR che la qualifica giuridicamente in quanto strumento urbanistico generale”; cita inoltre la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.
Parimenti l’eccezione di non congruità del valore determinato dal Comune non è suffragato da alcuna documentazione. Inoltre è infondata per mancanza di documentazione probatoria l’eccezione di errore dell’indicazione delle particelle catastali.
Ne deriva la legittimità dell’avviso impugnato.
Ha presentato appello il contribuente chiedendo che i terreni in questione non siano considerarsi fabbricabili ai fini dell’applicazione ICI; in subordine che vengono dichiarati non congrui i valori accertati a metro quadro (euro 78,21) in quanto la stessa delibera del Comune stabilisce i valori dei terreni fabbricabili in euro 54,75. In ulteriore subordine chiede che voglia pronunciarsi in merito le sanzioni irrogate.
Ha presentato contro deduzioni della Agenzia di riscossione T.E. a sostegno della sentenza di primo grado ed ha chiesto il rigetto dell’appello.
Ciò premesso ritengono i Giudici che l’appello del contribuente non meriti accoglimento e che vada confermata la sentenza di primo grado.
La Difesa del contribuente si è incentrata sulla dimostrazione che molte particelle del terreno si trovano in zona agricola e che pertanto non sono edificabili e quindi non assoggettabili ad lCI.
Tuttavia non può prescindersi dalla considerazione che tutta l’area ha finalità industriale, di natura estrattiva e quindi come tali equiparabile ad area fabbricabile.
Si ricorda al riguardo l’orientamento della Suprema Corte che, con sentenza 14409/2017, ha confermato l’indirizzo della Commissione tributaria provinciale di Grosseto e della regionale Toscana, rilevando che il terreno oggetto di causa era inserito nell’ambito degli strumenti urbanistici adottati dal comune e che l’attività estrattiva andava equiparata a quella industriale, per il che l’ICI era dovuta sulla base del valore venale, non trattandosi di terreno agricolo.
Non si ritiene al riguardo di condividere l’orientamento espresso dalla Commissione tributaria regionale Lazio, con sentenza n. 6 del 4 gennaio 2018 secondo cui, in caso analogo “il terreno de quo non era né agricolo né area edificabile e quindi non era soggetto ad ICI, tranne – con tassazione a parte e specifica – per gli eventuali edifici industriali e amministrativi realizzati su autorizzazione del distretto minerario, edifici peraltro che per la normativa regionale dovrebbero essere abbattuti una volta cessata l’attività estrattiva”.
E’ opinione di questi Giudici che, infatti, che non esista un tertium genus e che pertanto l’attività estrattiva non possa che essere considerata quale assimilabile ad area fabbricabile in considerazione anche della presumibile potenzialità economica che ne deriva. Si aggiunga inoltre che, come è stato sottolineato dall’Agente di riscossione, l’attività dell’ appellante ha un forte impatto ambientale e per l’effetto determina un importante condizionamento della qualità della vita nelle zone circostanti, per cui appare un controsenso equipararla ad attività agricola e non industriale.
Devesi rigettare l’eccezione relativa alla nullità per carenza di motivazione, in quanto gli atti risultano richiamati nell’avviso di accertamento e devono considerarsi parte integrante di quest’ultimo, essendo consentito il richiamo per relationem..
Per quanto attiene all’ eccezione relativa al valore attribuito per metro quadro al terreno, va rilevato che i parametri di riferimento per il periodo accertato nell’avviso impugnato sono quelli stabiliti dalla delibera del Consiglio Comunale numero 23 del 16 maggio 2005. Pertanto appare irrilevante il riferimento effettuato da parte appellante a contratti di compravendita relativi a terreni sui quali non viene esercitata attività estrattiva. Ne consegue che appare corretto il riferimento ad euro 78,21 alle aree, come quella in esame, equiparabili ad edificabili.
Del pari corretta appare l’irrogazione di sanzioni sia per omessa presentazione della dichiarazione che, secondo giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di reiterazione, può essere applicata più volte, con riferimento ciascun anno di imposta. Inoltre è legittima l’applicazione congiunta della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione e per omesso versamento trattandosi di due distinte ed autonome violazioni per le quali la legge prevede due diverse sanzioni.
La complessità della questione, anche alla luce degli orientamenti contrastanti dei giudici di merito, suggerisce di disporre la compensazione delle spese di giudizio del primo e del presente grado.
P.Q.M.
Respinge l’appello del contribuente e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate per il presente giudizio per quello di primo grado.
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