COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI SICILIA – Sentenza 21 giugno 2018, n. 2585
Tributi – Accertamento – Fornitura del carburante – Assenza di fatturazione immediata – Bolle di consegna e/o altre modalità equipollenti
In fatto e in diritto
Con ricorso notificato in data 09/06/2015, l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caltanissetta proponeva appello avverso la sentenza n. 995/01/2014 emessa dalla C.T.P. di Caltanissetta che accoglieva il ricorso proposto dalla società R. Costruzioni Srl, in persona del suo legale rappresentante sig. R.G., avverso l’avviso di accertamento n. TYQ03C400407/2007, emesso per l’anno d’imposta 2007, dall’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta. Con tale avviso, l’Ufficio recuperava a tassazione, ai fini IRES, IRAP ed IVA (anno 2007), dei costi indeducibili, pari ad euro 132.221,00, perché non adeguatamente documentati. Da ciò, scaturiva una maggiore imposta IRES, pari ad € 43.633,00 oltre sanzioni ed interessi; maggiore imposta IVA pari ad € 26.444,00 oltre sanzioni ed interessi.
Per i Primi Giudici, il ricorso era fondato ed andava accolto, in quanto sulla scorta della documentazione prodotta dalla parte, non si tratterebbe di fatture differite che necessitano ai fini della loro deducibilità di ulteriore documentazione costituita dai buoni di consegna, ma di operazioni riferibili a contratti di fornitura che, nel caso della ditta B., troverebbero fondamento in un contratto di somministrazione posto in essere tra le parti e prodotto dalla società ricorrente. I Giudici di Prime Cure inoltre hanno rilevato che la fatturazione della fornitura di carburante sarebbe stata effettuata alla fine di ogni mese con contestuale pagamento a prestazione della relativa fattura e che il contratto di somministrazione non richiede la forma scritta.
Avverso tale statuizione ha interposto gravame l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caltanissetta la quale censura la carenza dell’impianto motivazionale della sentenza in ragione del fatto che il contratto di somministrazione prodotto dal contribuente e stipulato con la ditta B. è una mera scrittura privata priva di data certa; in merito al contratto di somministrazione stipulato con la ditta R., l’Ufficio precisa che se la forma scritta non è richiesta ad sustantiam, essa è richiesta ad probationem, dunque la società contribuente non è stata in grado di assolvere l’onere della prova. L’Ufficio ribadisce che in tutti i casi di assenza di fatturazione immediata, è sempre necessario che le operazioni di fornitura del carburante siano documentate attraverso bolle di consegna e/o altre modalità equipollenti.
L’ufficio chiede la discussione del presente appello in pubblica udienza ai sensi dell’art. 33, co. 1, D.Lgs. n. 546/92.
La società R. Costruzioni Srl, in persona del suo legale rappresentante sig. R.G., si costituisce chiedendo il rigetto del gravame, con condanna dell’Ufficio alle spese del presente giudizio. L’appellata società presenta inoltre le proprie memorie illustrative, insistendo nel petitum di cui alle controdeduzioni già presentate.
Alla data odierna sono presenti: per L’Ufficio, il dott. T.; per la società contribuente, l’avv. E.A..
Ciò posto l’appello è infondato.
Concordemente all’indirizzo esposto dalla Commissione di prime cure, questa Commissione Tributaria osserva che, in merito alla disciplina delle schede carburante il Dpr 444/1997 prevede che gli acquisiti effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione debbano risultare da apposite annotazioni in una scheda (articolo 1, comma 1) da istituirsi per ciascun veicolo utilizzato nell’esercizio dell’impresa. Tale scheda deve contenere, oltre agli estremi di individuazione del veicolo, la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale e il numero di partita Iva del soggetto d’imposta che acquista il carburante.
In occasione di ogni rifornimento l’addetto alla distribuzione, con firma di convalida, deve certificare la data del rifornimento, l’ammontare del corrispettivo (al lordo dell’imposta sul valore aggiunto), nonché , anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione, la ragione sociale dell’esercente l’impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, e l’ubicazione dell’impianto stesso (articoli 2 e 3). Inoltre, prima della registrazione nell’apposito registro Iva acquisiti, deve essere annotato sulla scheda il numero dei chilometri, rilevabile, alla fine del mese o trimestre, dall’apposito dispositivo esistente nel veicolo (articolo 4).
Tuttavia, così come previsto dalla circolare n. 205/1998, al punto 4, è prevista la possibilità di sostituire la scheda carburante con una particolare procedura di fatturazione posta in essere con l’utilizzo di un’apposita carta di credito e sulla base di appositi contratti di somministrazione. Inoltre, per consolidata giurisprudenza, questa Commissione ritiene che il contratto di somministrazione non necessiti della forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem. (Sentenza Cassazione n. 10249 del 16/10/1998).
Nel caso in esame, questa Commissione Tributaria precisa che, come si evince dalla documentazione presente agli atti, risulta depositato un regolare contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.) stipulato tra la società appellata e la ditta B., nel quale è previsto uno stretto collegamento temporale tra la fatturazione delle cessioni di carburante “alla fine di ciascun mese” ed il pagamento del relativo corrispettivo “a presentazione della fattura”. Inoltre nelle fatture delle ditte fornitrici il periodo di riferimento è espressamente riportato (mese di Luglio, mese di Agosto,….), come si evince dall’esame delle fatture emesse dai fornitori (R., B.) della ditta appellata le stesse portano tutte, quale data di emissione, quella dell’ultimo giorno di ciascun mese così confermandosi la natura riepilogativa delle stesse.
Dunque questa Commissione precisa che non si è in presenza di fatturazione differita ma di fatture connesse ad un contratto di somministrazione, per cui non si rende necessaria l’emissione di alcun documento di consegna.
Tanto basta per ritenere la infondatezza dell’appello proposto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 400,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 600,00 per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Rigetta l’appello proposto dall’Ufficio e conferma la sentenza n. 995/01/2014 emessa dalla C.T.P. di Caltanissetta, dichiara illegittimo l’impugnato avviso di accertamento. Condanna l’Ufficio al pagamento delle spese deI doppio grado in favore della Società appellata che liquida come in parte motiva.
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