Commissione Tributaria Regionale di Trento sez. 2 sentenza n. 6 depositata il 3 gennaio 2018
ACCERTAMENTO – DOPPIE IMPOSIZIONI – CRITERI PER DEFINIRE L’ESISTENZA DI STABILE ORGANIZZAZIONE
Svolgimento del processo
Con sentenza 12.9.-30.12.2016 n. 19112016 la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano accolse il ricorso proposto da A.C., coniugata P., avverso avviso di accertamento in epigrafe indicato quale titolare della ditta individuale “BestBoard Christine Prantl” per Irpef euro 221.141,38, addizionale regionale, Irap 12,782.00, oltre interessi e sanzioni, anno 2009 per redditi non dichiarati per euro 530.166,00 conseguiti in Italia quale soggetto residente ed avente stabile organizzazione.
Il collegio di primo grado, respinte le eccezioni di decadenza dell’amministrazione finanziaria e di difetto di contradditorio, accolse il ricorso nel merito ritenendo che la ricorrente non fosse residente in Italia e non vi disponeva nemmeno di stabile organizzazione.
Contro la decisone della Commissione tributaria di primo grado ha proposto appello l’Agenzia delle entrate ribadendo che la contribuente sulla base degli accertamenti compiuti dalla guardia di finanza e riassunti nel verbale di constatazione doveva essere considerata residente in Italia ovvero ivi disporre di stabile organizzazione con conseguente obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia ed ivi versare le imposte.
Si costituì nel giudizio di appello l’appellata A.C. chiedendo il rigetto dell’impugnazione proposta dall’ufficio e riproponendo anche i motivi formali disattesi in primo grado.
Alla udienza pubblica del 15.12.2017 le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive posizioni ribadendo le domande proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello dell’Agenzia delle entrate appare infondato e deve essere perciò respinto.
Deve escludersi che A.C. fosse da considerare residente in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR.
Dalla documentazione dalla stessa presentata, ma anche dagli stessi accertamenti della guardia di finanza, emerge chiaramente che ella, nonostante conservasse la residenza anagrafica nel Comune di Castelbello, risiede di fatto da molti anni in Austria separata dal marito convivendo con cittadino austriaco dove si trova anche la sede della ditta B.C.P..
La questione se da ditta della contribuente disponesse stabile organizzazione in Italia richiede invece approfondimento.
E’ pacifico anche che l’impresa in discussione ha assolto gli obblighi tributari in Austria dichiarando nell’anno di imposta in discussione redditi non inferiori a quelli accertati sottoposti a tassazione e che la (in ipotesi parziale) tassazione in Italia non avrebbe comportato per la contribuente un’esposizione maggiore.
L’appellante oltre a sostenere, in vero del tutto infondatamente, la residenza in Italia della titolare della ditta, argomenta anche che la stessa opera in Italia mediante stabile organizzazione, richiamando gli esiti della verifica della guardia di finanza. I verbalizzanti in sede di accesso presso l’impresa agricola della ditta individuale P.W. in Castelbello-Ciardes avrebbero infatti verificato la presenza di due automobili con targhe austriache intestate alla ditta B.C.P. in uso al P.W., nonché l’esistenza di corrispondenza commerciale dell’impresa austriaca attestante la presenza in Italia di un ufficio che dispone di recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e sito internet con biglietti da visita che indicano P.W. quale “Direttore Generale”, e mediante il quale venivano pubblicizzati i prodotti dell’impresa, inviate offerte, progetti e preventivi, dato assistenza, presi ordinativi, consegnata merce, ricevute lamentele, incaricato altro personale a svolgere attività dell’impresa, concordato il contenuto di contratti e conclusi contratti, peraltro stipulati dal P.W. in nome e per conto dell’impresa non residente B. di C. P. qualificandosi “amministratore unico”, rilevando quindi l’esistenza della ditta “B.I. – P.W.”, ed hanno infine riferito che dalle informazioni ricevute dalle autorità austriache in sede di assistenza amministrativa risultava che P.W. nel 2007 ha concesso in locazione un immobile ad uso ufficio alla ditta austriaca.
Secondo la normativa in materia, art. 162 TUIR ed art. 5 della convenzione tra Italia e Austria per evitare le doppie imposizione ratificata con legge 18.10.1984 n. 762, per la sussistenza di una stabile organizzazione di soggetto economico straniero è necessaria la presenza in Italia alternativamente di una stabile organizzazione materiale, costituito da un ufficio o succursale, oppure di una organizzazione personale che è ravvisabile quando l’impresa dispone in Italia di un agente non indipendente munito di potere di rappresentanza (cfr. recentemente Cass. 29.4.2016 n. 8543).
Orbene, secondo le risultanze probatorie in atti non risulta l’esistenza di una “organizzazione materiale” in Ciardes, ivi ha sede l’azienda agricola di P.W., figlio della titolare dell’ impresa austriaca, e non risulta alcuna ditta con denominazione B.I..
L’immobile locato alla ditta austriaca si trovava al momento della stipula del contratto ed anche negli anni successivi in stato grezzo e non agibile come risulta dalla documentazione prodotta dalla contribuente.
L’amministrazione ha omesso di documentare asseriti recapiti telefonici e fax, l’indirizzo di posta elettronica, biglietti da visita, depliant pubblicitari, la corr-ispondenza commerciale e contratti, in modo da poterne apprezzare il contenuto ovvero la portata indiziaria dell’esistenza di una effettiva sede direzionale presso la residenza di P.W.
Dal punto di vista dell’organizzazione personale non è stata fornita in alcun modo la prova che P.W. agisse in Italia con status non indipendente e con poteri di rappresentanza dell’impresa (art. 5, comma 4, della menzionata convenzione Italia-Austria):
infatti gli elementi indicati e sopra riportati (e non documentati) non appaiono idonei a provare, nemmeno in modo indiretto, l’esistenza di un centro di riferimento dell’impresa con poteri di rappresentanza in Italia.
Non ha rilevanza al riguardo la circostanza che buona parte dei ricavi sia stata realizzata in Italia.
Deve in conclusione essere confermata la decisione di primo grado.
In ragione della peculiarità della vicenda che comporta la necessità dell’apprezzamento di molteplici elementi di fatto suscettibili di contrastanti interpretazioni il collegio ravvisa giustificati motivi per disporre la compensazione della spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, decidendo sull’appello presentato dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza 30.12.2016 n. 191/2016 della Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano respinge l’appello dell’Ufficio e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.