COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE EMILIA ROMAGNA – Ordinanza 15 novembre 2021, n. 215 – Non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5-ter del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in legge 28 ottobre 2013, n. 124, nella parte in cui richiede «l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali» per il riconoscimento retroattivo della ruralità anche nel caso in cui l’annotazione sia tecnicamente impossibile perché gli immobili risultano soppressi nei detti atti al momento dell’entrata in vigore della norma