COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE – Sentenza 26 marzo 2013, n. 48

Irpef – Redditi d’impresa (regime ordinario) – Soggetto titolare di una azienda per la quale utilizza un immobile di sua proprietà – Conferimento dell’azienda in una società – Plusvalenza sul presunto conferimento anche dell’immobile – Non sussiste

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate, ufficio di Firenze propone appello avverso la sentenza 10/11/2012 del 20 gennaio 2012 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze accoglieva il ricorso della sig.ra C. F. avverso avviso di accertamento per Irpef 2005, in cui veniva considerata come produttivo di plusvalenza, il conferimento di azienda in una società costituita dalla contribuente con il marito.

La Amministrazione sosteneva che in realtà era stato conferito un immobile e non il mero utilizzo dell’immobiledapartedellaazienda.

Motivi della decisione

L’appello deve essere rigettato.

Invero la sig.ra F. aveva iniziato la sua attività d’impresa già precedentemente alla data del conferimento dell’impresa stessa nella snc costituita con il marito il 5 maggio 2005, come dimostra l’attivazione della partita IVA il 28 ottobre 2003.

Né tale esercizio è incompatibile con la qualità di commessa rivestita dalla sig.ra F., anche perché ricadono nella disciplina della attività di impresa anche le attività preparatorie dell’attività stessa.

Comunque, la contribuente ha legittimamente conferito alla società non il bene immobile (a lei intestato) bensì l’impresa che utilizzava tale bene,rimasto di sua esclusiva proprietà. Né la soluzione e diversa ove si ipotizzi che la F.(fosse o non fosse imprenditrice) abbia conferito l’uso del bene.

E’ intuitivo che la nuova utilizzazione dell’immobile da parte di chi ne è da tempo proprietario non determina di per sé una plusvalenza, e neppure un trasferimento del bene. E la scelta di conferire nella società l’azienda (o l’uso del bene) e non la proprietà dell’ immobile costituisce una legittima manifestazione della libertà economica del soggetto: e non un abuso di diritto.

Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta l’appello. Compensa fra le parti le spese di giudizio.