COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Firenze sentenza n. 1057 sez. 35 del 7 giugno 2016
PROCESSO TRIBUTARIO – NON IMPUGNABILITA’ DELL’INVITO DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
FATTO
La contribuente impugnava dinanzi alla Comm/ne trib. prov. di Firenze gli inviti di pagamento nn. …/2014 e …./2014 con i quali la segreteria della Comm/ne trib. provinciale di Firenze la invitava a versare il contributo unificato relativamente ai ricorsi R.G. 2055/2013 e 2019/2013.
La contribuente deduceva numerosi vizi di illegittimità degli inviti al pagamento e deduceva anche l’illegittimità costituzionale delle disposizioni riguardanti il pagamento del contributo per contrasto con diverse norme costituzionali, fra le quali quelle di cui agli artt. 3, 24, 76 Cost..
Il Giudice adito, con la sentenza oggetto di questo giudizio d’appello dichiarava inammissibile il ricorso, rilevando che i contestati inviti al pagamento non costituivano atti direttamente impugnabili in sede giurisdizionale.
La contribuente, nel suo appello, sosteneva la impugnabilità degli inviti e rinnovava le doglianze non esaminate in primo grado, reiterando anche l’eccezione di illegittimità costituzionale.
OSSERVA
L’appello è infondato e viene respinto.
Infatti la Comm/ne aderisce e condivide la giurisprudenza secondo cui (Cass. 12.7.2005, n. 14666) “non è autonomamente impugnabile innanzi alla Commissione tributaria un mero avviso di pagamento, e cioè una comunicazione bonaria ed un invito a pagare da inserire nel contesto della facilitazione dei rapporti tra Comune (nel caso di specie) e contribuente, mirante anche a fornire dettagli e chiarimenti sulla debenza del tributo e su altri profili, non costituendo tale atto né una comunicazione di iscrizione a ruolo, né un altro atto inquadrabile tra quelli previsti come impugnabili dall’art. 19 del d.Lgs. 31.12.1992, n. 546”.
Conseguentemente la Comm/ne ritiene, confermando l’appellata sentenza, il ricorso in primo grado inammissibile, sul presupposto che erano impugnati atti non autonomamente impugnabili.
L’invito al pagamento non è infatti autonomamente impugnabile, trattandosi di un atto che non prelude all’esecuzione forzata, ma alla riscossione mediante ruoli esattoriali.
Tale atto è un semplice invito al versamento spontaneo da parte del contribuente delle somme in esso indicate in conseguenza del deposito del ricorso giurisdizionale. In effetti, con l’invito in parola, l’Ufficio di segreteria della commissione tributaria fa rilevare al ricorrente che risulta omesso o insufficiente il versamento del contributo unificato relativamente al deposito del suo ricorso, e gliene richiede il pagamento entro 30 giorni, senza addebito di interessi e sanzioni.
Pertanto, trattandosi di atto dovuto ex lege, non può essere -ricompreso nel dettato di cui all’art. 19 del d.Lgs. n. 542/1992, né assimilato ad un vero e proprio atto di accertamento. Ne discende che il ricorso proposto avverso tale atto debba ritenersi inammissibile (si vedano, in tal senso, anche le sentenze nn. 16293/2007 e 16428/2007 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, relative alla non impugnabilità degli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate, considerati quali atti aventi la forma di invito a fornire chiarimenti cui è necessario che segua l’iscrizione a ruolo per precisare e formalizzare la pretesa tributaria).
In buona sostanza, tale invito non è un avviso di liquidazione del tributo, né una cartella di pagamento o un qualsivoglia atto che la legge dichiari impugnabile dinanzi ai giudici tributari. In ogni caso, la tutela in giudizio delle ragioni del contribuente può essere esercitata in sede di impugnazione della cartella, facendo valere anche i vizi dell’atto presupposto.
In tal senso si esprimeva anche la Comm/ne trib. reg/le di Genova sez. III, sent. n. 223 del 12.2.2016.
Va, comunque, evidenziato che la normativa relativa al pagamento del contributo unificato nel procedimento tributario era esaminata dalla Corte Costituzionale nella sentenza 7.4.2016 n. 78 e ritenuta non contrastante con la Costituzione.
La soccombenza della contribuente comporta la sua condanna alle spese di lite anche per questa fase di contenzioso che si liquidano nella somma di Euro 300.
P.Q.M.
La Comm/ne respinge l’appello e condanna l’appellante alle spese di lite liquidate in euro 300.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Commissione Tributaria Regionale per il Molise, sezione 1, sentenza n. 188 depositata il 18 febbraio 2019 - Le ONLUS sono tenute al pagamento del contributo unificato tributario poiché l’esenzione dal contributo suddetto è giustificabile alla luce…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2461 sez. III depositata il 18 aprile 2019 - Le associazioni di consumatori, qualora intervengano in un giudizio in difesa di un proprio associato, sono soggetti al pagamento del contributo unificato
- Commissione Tributaria Regionale per l'Abruzzo sezione 7 sentenza n. 237 depositata il 08 marzo 2019 - Ai fini del pagamento del contributo unificato si intende per atto introduttivo soggetto al pagamento dello stesso non solo il ricorso principale ma…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 novembre 2020, n. 24527 - Plusvalenza non dichiarata a seguito di cessione d’azienda ed inoltre l'art. 32 commi 4 e 5 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in base al quale le notizie e i dati non addotti e gli atti,…
- Commissione Tributaria Regionale per L'Emilia-Romagna sez. 14 sentenza n. 144 depositata il 31 gennaio 2022 - Il valore del contributo unificato in caso di controversie relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, è determinato dalla somma di queste
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19507 del 16 giugno 2022 - Sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tutti gli atti con cui un ente pubblico comunica al contribuente…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…