COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Firenze sentenza n. 243 sez. 1 del 9 febbraio 2015
CONTENZIOSO – RICORSO E INTRODUZIONE – RICORSO CUMULATIVO/COLLETTIVO DI POSIZIONI NON OMOGENEE – AMMISSIBILITA’ – NON SUSSISTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
L’Agenzia delle Entrare di Massa Carrara a seguito di un p.v. di constatazione della Guardia di Finanza, emetteva avviso di accertamento nei confronti della srl I. (amministratore A.B.) relativamente all’anno 2005 per imposte Ires + Iva + Irap. La contestazione faceva riferimento ai consistenti trasferimenti di liquidità (€. 1.319.743, 00) dalla srl Immobiliare I. (amministratore P.B. – fratello) alla società inquisita, definiti come “sopravvenienze attive”.
Ricorrevano in Commissione Tributaria Provinciale i difensori del contribuente (avvocati L. e G.) intestando il ricorso anche per gli anni successivi e per le due società in argomento. Facevano presente che le operazioni di finanziamento qualificabili versamenti a fondo perduto, non rientravano in nessuna delle ipotesi tassabili elencate nell’art. 88 del TUIR. Pertanto ne chiedevano l’annullamento.
L’Ufficio nelle controdeduzioni presentate chiedeva l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto da soggetti diversi per impugnare distinti atti impositivi. Nel merito chiedeva la conferma del proprio operato.
La Commissione Tributaria adita decideva di respingere l’eccezione preliminare in quanto “se si può discutere dell’opportunità di procedere, da parte dei contribuenti nel modo sopra individuato, non può essere messo in discussione il fatto che nel caso di specie non si tratta di un ricorso cumulativo; ugualmente non si tratta di un ricorso collettivo in quanto il ricorrente è uno solo, I. srl, come risulta dalla procura in delega rilasciata unicamente da A.B., all’epoca amministratore unico di I. srl, e non anche da altri soggetti, in particolare non dal legale rappresentante di Immobiliare I.”. Nel merito, in parziale accoglimento del ricorso riduce il rilievo n.1 da €. 1.319.743, 18 ad €. 726.464, 60, annulla il rilievo n. 2 e riduce la pretesa fiscale della componente Irap (con annessi interessi e sanzioni), conferma nel resto. Spese compensate”.
Si appella a questa Commissione l’Ufficio chiedendo preliminarmente:
– inammissibilità del ricorso originario perché cumulativo-collettivo ed indeterminatezza della “causa petendi”;
– inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva;
– inammissibilità del ricorso per inesistenza e comunque nullità della procura;
– nullità della sentenza per extrapetizione.
Nel merito chiede la conferma, in toto, della legittimità dell’avviso impugnato. Con vittoria di spese e discussione in pubblica udienza.
Il contribuente (nella persona del nuovo amministratore, P.B., tramite il proprio nuovo difensore (dr. M.G.) presenta delle controdeduzioni con appello incidentale in cui chiede la riforma della prima sentenza in cui è risultato soccombente con vittoria di spese. Contesta quanto dedotto dall’Ufficio sia per l’inammissibilità che per il merito. Alla pubblica udienza odierna sono presenti ambedue le parti in causa che si riportano ai loro elaborati.
L’appello dell’Ufficio è meritevole di accoglimento.
I primi difensori della vertenza in atto con procura ad litem “sui generis” rilasciata dall’allora a.u. A.B. così intestavano il loro ricorso orginario: “Ricorso avverso avvisi di accertamento n.ri (omissis)/2010; anno 2005; (omissis)/2010 anno 2010; (omissis)/2010 anno 2007; (omissis)/2010 anno 2008 I. srl; (omissis)/2010 anno 2005; (omissis)/2010 anno 2006; (omissis)/2010 anno 2007; (omissis)/2010 anno 2008 I. Immobiliare SRL per I. srl e I. Immobiliare srl. Gli avvocati L.I. e L.G. nell’interesse dei sanzionati, gli stessi domiciliati in Massa in via M.V. con il presente atto espongono profili di nullità delle eccezioni poste dalla Guardia di Finanza dei p.v.c. redatti il 19/04/2010 nei confronti delle società I. srl ed Immobiliare I. srl …”.
Vieppiù nella “procura speciale” rilasciata, in fondo al ricorso, dal predetto a.u., il sig. A.B. così si esprime: “con la presente scrittura privata il sottoscritto … costituisce e nomina procuratori speciali gli avvocati … relativamente alla trattazione del presente ricorso promosso avverso gli avvisi di accertamento in epigrafe evidenziati”. Infine risulta che la srl Immobiliare I. è in stato di liquidazione dal 27.12.2005. Pertanto la procura ad litem avrebbe dovuto essere conferita dal liquidatore, unico soggetto legittimato a manifestare la volontà della società.
Successivamente, ma tardivamente, in data 7 Marzo 2012 subentrato il nuovo difensore munito di regolare delega, dott. M.G., e variato anche l’a.u. nella persona del fratello del precedente, P.B., con delle memorie illustrative chiarisce che ricorre contro l’avviso di accertamento n. (omissis)/2010 per il periodo d’imposta anno 2005 relativamente alla sola società I. srl.
Ad avviso di questo consesso trattasi di ricorso cumulativo-collettivo di posizioni non omogenee.
Si concorda con quanto dedotto dall’A.F. che si verte di ricorso proposto cumulativamente ed indistintamente da soggetti diversi contro atti impositivi del tutto autonomi e distinti e relativi ad anni d’imposta diversi. La proposizione unitaria di una molteplicità di censure avverso avvisi d’accertamento diretti a soggetti diversi non consente di identificare con precisione il thema decidendum. Tanto è confuso il ricorso che i primi giudici per cercare di trovare il bandolo della matassa hanno dapprima richiesto delle memorie integrative (ord. n. 785/02/12) e poi hanno separato le cause riferibili a Immobiliare I., rimettendole in decisione, dalle cause riferibili a I. srl che sono state rinviate e decise separatamente.
Per il computo delle spese di giudizio si ritiene che stesse vadano compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso introduttivo inammissibile. Spese compensate.
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