COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Firenze sentenza n. 446 sez. 17 del 12 marzo 2015
ICI – ACCERTAMENTO – NOTIFICA IN LUOGO DIVERSO DA QUELLI INDICATI NELLA NORMA PROCESSUALE – RIFERIMENTO AL DESTINATARIO DELL’ATTO – INESISTENZA – NON SUSSISTE – NULLITA’ – SUSSISTE – SANATORIA CON LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – SUSSISTE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. I.M.T. spa ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze per chiedere l’annullamento di avviso di accertamento emesso dal Comune di Firenze relativo all’imposta ICI gravante sulla Società per l’anno 2006.
La Società ha esposto che il Comune di Firenze aveva rettificato l’imposta ICI attribuendo ad un immobile di proprietà sociale, situato in Firenze, via F., la rendita catastale di € 234.280,00 a fronte di quella determinata in sede di accatastamento per € 121.086,00.
Nell’avviso di accertamento era precisato che la rettifica della rendita catastale era stata effettuata dall’Agenzia del Territorio con atto notificato il 12.7.2005.
La Società ricorrente ha affermato di non avere ricevuto tale notifica.
La Società ha inoltre esposto che riguardo all’imposta ICI per l’anno 2005 aveva ugualmente presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze. Inoltre ha dichiarato di avere appreso che la rettifica catastale era stata notificata in luogo diverso dalla sede della società, il che comporta – secondo la tesi della Società ricorrente – l’illegittimità dell’avviso di accertamento per mancata notifica della variazione della rendita catastale.
L’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Firenze – Territorio si è costituito in giudizio osservando che nei casi come quello in esame la notificazione non è inesistente ma piuttosto nulla e perciò suscettibile di sanatoria. La sanatoria si produce all’atto stesso della proposizione del ricorso da parte del contribuente, perché ciò significa che l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze ha accolto il ricorso con sentenza n. 25/02/2013 del 8.7.2013, avendo rilevato che la notifica deve essere effettuata presso la sede legale della società, il che non è avvenuto nel presente caso. D’altronde la ricevuta di ritorno esibita dal Comune di Firenze, relativa all’atto di rettifica catastale, attesta che detta notifica è avvenuta in luogo diverso da quello dove si trova la sede legale, il che prova la fondatezza delle eccezioni sollevate dalla ricorrente.
Già nel corso del giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale l’Ufficio aveva rilevato che, per l’anno d’imposta 2005, la Sezione n. 11 della stessa Commissione Tributaria Provinciale aveva esaminato la questione della notifica della rettifica catastale, respingendo il ricorso della Società, sia perché l’Agenzia del Territorio aveva depositato copia della raccomandata con avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, sia perché la Società ricorrente non aveva partecipato all’udienza di trattazione, né giustificato il legittimo impedimento, il che aveva fatto ritenere alla Commissione che la ricorrente avesse abbandonato il ricorso dopo avere ritirato copia della raccomandata con avviso di ricevimento depositata dall’Ufficio del Territorio. La sentenza è passata in giudicato in assenza di impugnazione da parte della Società.
Ha proposto appello a questa Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza n. 25/2013 l’Ufficio affermando che la sentenza impugnata era viziata dalla violazione del giudicato implicito sulla circostanza dell’avvenuta notifica dell’atto di rettifica, derivandone perciò la improponibilità del riesame delle questioni attinenti alla notifica ed anche la definitività della rendita catastale rettificata.
Si è costituita in giudizio la Società appellata, la quale ha ribadito la sua tesi sulla circostanza che la notifica non è mai avvenuta presso la sua sede, fermo restando che non sarebbe intervenuto alcun giudicato implicito perché l’altra Commissione Tributaria Provinciale non si è realmente pronunciata sulla correttezza della notifica in luogo diverso dalla sede legale. D’altronde l’assenza all’udienza di trattazione non significa di per sé rinuncia al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale Sez. 11 relativa all’imposta ICI dovuta per l’anno 2005 non è molto chiara riguardo alle ragioni a sostegno del rigetto del ricorso. Tuttavia, ammesso che tali ragioni riguardino il problema della notifica della rettifica catastale e ammesso che su questa circostanza di fatto possa essersi formato il giudicato e che esso valga anche quale giudicato esterno rispetto al presente giudizio, va osservato che in realtà quella Commissione Tributaria Provinciale ha affermato che la notifica è avvenuta, ma non ha minimamente affermato che la notifica avvenuta fosse regolare e conforme a legge, mentre la tesi della contribuente è che fosse in realtà inesistente perché avvenuta in luogo diverso dalla sua sede legale.
È circostanza pacifica che la notifica in luogo diverso dalla sede della società è avvenuta in via A. – Roma dove, in base alle risultanze acquisite dall’Ufficio, la Società risulta essere proprietaria di un immobile, presso il quale era domiciliato anche l’amministratore unico della Società G.V. Ciò risulta, fra l’altro, anche dalla visura storica della Società emessa dalla CCIAA di Roma, agli atti del giudizio.
Va ricordato che la giurisprudenza da ritenere ormai consolidata, nel distinguere fra nullità e inesistenza della notifica, ha affermato che è nulla – e non inesistente – la notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale, ma aventi sicuro riferimento con il destinatario dell’atto (v. per tutte l’ordinanza Cass. Sez. VI 25.10.2012 n. 18238).
Nel caso di cui al presente giudizio pertanto la notifica deve essere qualifica nulla, ma non inesistente, tale dunque che il vizio sia sanato se l’atto raggiunge il suo scopo.
Stando alla tesi della Società appellata le è pervenuta conoscenza della rettifica della rendita catastale soltanto in virtù della successiva notifica dell’avviso di accertamento da parte del Comune di Firenze.
Non può perciò dirsi che la notifica dell’atto di rettifica abbia raggiunto il suo scopo. Da questo punto di vista, tutti gli effetti che potevano derivare dalla rettifica, prima che il Comune notificasse l’avviso di accertamento, devono ritenersi non prodotti.
Ciò premesso non può però dirsi che la Società non abbia avuto notizia della rettifica, perché, nell’avviso di accertamento del Comune di Firenze, è espressamente affermato che “per l’unità immobiliare categoria D/2 ubicata in Via F. la rendita proposta con docfa del 19/7/2004 è stata rettificata dall’Agenzia del Territorio con variazione del 5/7/2005 notificata in data 12/7/2005 con notifica …/2005.
Dunque la Società ha avuto legale notizia della rettifica che costituisce espresso presupposto dell’accertamento comunale.
L’avvenuta cognizione del rapporto tributario non soltanto riguardo alla determinazione dell’imposta ICI, ma anche e innanzitutto riguardo, come si è detto, al suo presupposto costituito dalla rettifica della rendita catastale, avrebbe legittimato la Società all’esercizio del potere di azione non soltanto nella limitata prospettiva del vizio della notifica, ma anche sugli aspetti di merito della pretesa tributaria.
Non avendolo fatto, il superamento della questione preliminare, anche se non in ragione della sanatoria del vizio della notifica, bensì in ragione della sopravvenuta irrilevanza della nullità, comporta la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale non perché – si ribadisce – la notifica fosse valida o si potesse ritenerne sanato il vizio, bensì perché la Società ha agito in giudizio per chiedere l’annullamento dell’avviso di accertamento comunale e perciò dell’atto che non viene invalidato dal vizio in esame.
L’impugnativa avrebbe potuto estendersi al merito della pretesa tributaria.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, accoglie l’appello. Condanna la Società appellata al rimborso delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 per entrambi i gradi, oltre accessori.
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