COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Firenze sentenza n. 547 sez. 5 del 23 marzo 2015 – L’art. 14, comma 1, d.lgs. 18.12.1997, n. 472, prevede la responsabilità solidale del cessionario con il cedente l’azienda o del ramo di azienda per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti, salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente