COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Firenze sentenza n. 560 del 25 marzo 2015
REGISTRO – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA – CESSIONE DA PARTE DI PIU’ SOCI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ – REGISTRAZIONE DELL’ATTO A TASSA FISSA PER OGNUNA DELLE CESSIONI
L. M. residente in Massa Carrara stipulava una scrittura privata nella quale i soci P. G. M. e P. P. della società N. Srl cedevano le rispettive quote, la prima a F. G. ed il secondo U. A. A..
Il Notaio liquidava la tassazione a tassa unica per tutto l’atto.
L’ufficio successivamente tassava l’atto con sue registrazioni a tassa fissa liquidando la differenza.
Il sig. M. L. presentava ricorso avverso l’Agenzia delle Entrate per annullare la doppia tassazione.
La sentenza n. 178/02/2013 della Commissione Tributaria di Massa Carrara accoglieva il ricorso seguendo l’insegnamento della sentenza della Cassazione n. 25087 del 23.10.2006. – L’Ufficio presentava appello alla Commissione Tributaria Regionale depositando nei termini l’atto e contestando la decisione in quanto due erano le cessioni delle quote.
L’Agenzia delle Entrate presentava appello regolarmente notificato.
La parte privata non si costituiva.
MERITO
Le tesi sono discordanti. Il Consiglio del Notariato (Studio 238/2008) aveva deciso che si applicava una sola tassa fissa per l’atto indipendentemente dalle cessioni ivi trascritte.
La Cassazione con sentenza n. 25087 del 23.10.2006 aveva optato per l’applicazione della norma art. 11 della Tariffa parte prima del DPR 131/86 con tassazione dell’atto tenuto conto che quest’ultimo era il frutto di un unico accordo di trasferimento di soci e non di capitali.
La Cassazione, con sentenza n. 10180 del 04.05.2009, di contro ha sostenuto che la tassazione deve tenere conto delle cessioni (aveva ritenuto nella cessione di azienda la tassazione anche della cessione dei contratti anche incidenter tantum).
La Cassazione con sua ordinanza n. 19246 dell’11.09.2014 ha statuito: “il DPR 131 del 1986, art. 21 nello stabilire il regime tributario di registro applicabile nel caso di cui l’atto contenga più disposizioni, detta il criterio distintivo tra tassazione unica (da applicare con riguardo alla disposizione soggetta all’Imposizione più onerosa: comma 1) e tassazione separata delle singole disposizioni (comma 2), individuandolo – in linea con il principio generale della tassazione secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto, a prescindere dal nomen iuris adoperato (art. 20) – nella derivazione delle disposizioni necessariamente, per la loto intrinseca natura, le une dalle altre. In simile quadro le disposizioni soggette a tassazione unica sono soltanto quelle fra le quali intercorre, in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico, e non per volontà delle parti, un vincolo di connessione, o compenetrazione, immediata e necessaria: occorre, cioè, che sussista tra le convenzioni, ai fini della tassazione unica, un collegamento che non dipenda dalla volontà delle parti, ma sia, con carattere di oggettiva causalità, connaturato, come necessario giuridicamente e concettualmente alle convenzioni stesse. In definitiva, la distinzione tra il comma 1 ed il comma 2 del DPR n. 131 del 1986, art. 21 coglie la differenza tra il negozio complesso ed i negozi collegati, in virtù della quale il negozio complesso è contrassegnato ad una causa unica, là dove, nel collegamento negoziale, distinti ed autonomi negozi si riannodano ad una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili (nel caso in esame in cui quattro soggetti avevano ceduto ad un unico cessionario ciascuno la rispettiva quota sociale, non viene ravvisata alcuna oggettiva compenetrazione: ne consegue l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza e decisioni nel merito di rigetto dell’impugnazione originariamente proposta dal contribuente, notaio che avendo rogato un atto avente per oggetto cessioni di quattro quote sociali ad un’unica cessionaria, aveva impugnato un avviso di liquidazione della relativa imposta di registro, sostenendo l’applicabilità dell’art. 11 della tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, che prevede la registrazione a termine fisso degli atti pubblici e delle scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società).
Questa Commissione, in base a tale principio, ritiene che il contratto di vendita oggetto della presente causa deve essere tassato separatamente per ogni cessione in quanto solo il negozio complesso e contrassegnato da una causa unica in virtù della legge e di esigenza obiettiva del negozio giuridico. La vendita di più quote da persone diverse è caratterizzata dalla volontà delle parti, con collegamento negoziale, distinti ed autonomi negozi. Nel caso concreto le vendite – cessioni sono duplici e non caratterizzati da norme di legge.
L’appello dell’Ufficio deve essere accolto in quanto coerente con i principi indicati. Le spese possono essere compensate tenuto conto della giurisprudenza e dottrina altalenante caratterizzata da difficoltà di approccio nei confronti dei casi concreti.
P.Q.M.
Accoglie l’appello dell’Ufficio. Spese compensate.
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