COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Firenze sentenza n. 996 sez. 35 del 29 maggio 2015
ICI – BASE IMPONIBILE – AREA EDIFICABILE – VALORE – DETERMINAZIONE DA DELIBERA COMUNALE CON I CRITERI PREVISTI DALL’ART. 5, COMMA 5, D.LGS. 30.12.1992, N. 504 – OBBLIGO DI ALLEGAZIONE DELLA DELIBERA ALL’AVVISO DI ACCERTAMENTO – NON SUSSISTE.
Con distinti ricorsi F.G., quale erede di F.Ga., F.N. e C.A. subentrati a F.Gi. deceduto quale erede di F.Ga., rappresentati e difesi dal Rag. M.L. proponevano reclamo avverso gli avvisi di accertamento ICI anno 2007 e 2008 relativi a vari terreni edificabili detenuti a titolo di usufrutto da F.Ga. deceduto.
I Contribuenti eccepiscono: 1) il deposito tardivo delle deduzioni da parte del Comune di Campi Bisenzio; 2) la nullità della notifica perché effettuata tramite messo Comunale e non tramite ufficiale giudiziario; 3) omesso allegamento all’avviso di accertamento delle delibere comunali che sono alla base dell’impugnato provvedimento; 4) omessa motivazione per giustificare il maggior valore attribuito ai terreni rispetto a quello dichiarato dai ricorrenti, al riguardo producono giurisprudenza che prova la destinazione urbanistica non costituisce prova dell’edificabilità dei terreni; 5) viene contestata la dichiarazione ai fini ICI del defunto F.Ga. presa a base dell’impugnato accertamento; 6) disconoscimento della firma di F.Ga. apposta in calce alla dichiarazione; tale dichiarazione non ha alcun valore confessorio e pertanto può essere sempre emendata; nell’anno 2007 è intervenuto un fatto nuovo costituito dalla modifica del regolamento urbanistico comunale che sottopone l’edificabilità dei terreni alla promulgazione di bandi, mai avvenuta, per cui allo stato degli atti detti terreni non sono edificabili.
Nella costituzione in giudizio il Comune di Campi Bisenzio contesta in ogni sua parte i ricorsi dei Contribuenti.
Con sentenza n. 30/1/13 del 10/01/13 la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze accoglie parzialmente i ricorsi presentati da F.G., F.N. e C.A., la prima quale erede di F.Ga. e le ultime due quali eredi di F.Gi., contro gli avvisi di accertamento e per l’effetto annulla gli avvisi limitatamente all’imposta ICI gravante sui terreni. Conferma l’imposta ICI per quanto concerne i fabbricati. Spese processuali compensate.
Con sentenza 4 del 15/XII/2011 la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze accoglie il ricorso. Compensa le Spese.
Si appella il Comune di Campi Bisenzio insistendo nel suo operato e chiede la riforma delle sentenze dei primi giudici.
Controdeducono i Contribuenti e con appello incidentale.
Osserva
Preliminarmente la Commissione dispone la riunione, ex art. 2 9 del D.Lgs. 6/92 del ricorso rubricato con n. di RGA 1694/13 al n. 629/12, per connessione soggettiva ed oggettiva. Va preliminarmente affrontata la questione in ultimo sollevata dall’appellato, afferendo alla costituzione stessa del rapporto processuale ed alla regolare instaurazione del presente grado del giudizio.
L’art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1992 “COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI” recita al comma 4: “4. L’ufficio del ministero delle finanze e l’ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria, con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2”.
Come affermato più volte dalla S.C. di Cassazione: “In tema di contenzioso tributario, ai fini della regolare proposizione dell’appello dinanzi alle commissioni tributane regionali, la notifica tramite il messo di cui all’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, equivale integralmente a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario …. Sez. 6-5, Ordinanza n. 9319 del 28/04/2014”.
Nella fattispecie l’appello risulta pertanto ritualmente notificato. Questo Collegio ritiene fondato l’appello del Comune di Campi Bisenzio, per i seguenti ordini di motivi, in primo luogo corre l’obbligo considerare la portata dell’ordinanza n. 41/2008 emessa dal Giudice delle Leggi, la quale ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionali dell’articolo 11 quaterdecies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 e quelle inerenti l’articolo 36 comma 2 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
Quanto sopra concerne l’applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, in particolare la disposizione prevista dall’articolo 2 comma 1 lettera b), la quale stabilisce “che un’area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento edificatorio generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.
In sostanza sono edificabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio, sulla base dello strumento urbanistico, anche se mancano gli strumenti attuativi, inoltre va considerato che le disposizioni di legge introdotte dal legislatore per dirimere il contrasto giurisprudenziale, hanno natura di interpretazione l’autentica del citato articolo 2 comma 1 lettera b), e pertanto efficacia retroattiva.
Alla luce di quanto sopra, la commissione ritiene nel merito che la destinazione dell’area sia da considerare edificabile, agli atti vi è la documentazione, con la quale lo stesso Comune prende atto di quanto dichiarato dal defunto F.Ga. nella dichiarazione presentata ai fini ICI.
Questa Commissione di appello condivide le motivazioni del Comune di Campi Bisenzio laddove i Contribuenti sollevano l’emendabilità della dichiarazione del sig. F.Ga. per la correzione di errori incorsi nella compilazione.
La richiesta di autotutela è prevista come strumento per promuovere un riesame da parte dell’Ufficio laddove il contribuente ritiene che sia incorso in errore per cui, in sede amministrativa, rivedere la posizione dell’Ufficio per evitare inutili controversie in sede contenziosa.
Detta ipotesi non viene riscontrata dal Collegio laddove l’errore è stato commesso dallo stesso contribuente e nulla può l’Ufficio rimediare spontaneamente se non a seguito di una apposita dichiarazione integrativa in rettifica del rilevato errore.
Gli eredi non potevano non essere a conoscenza della dichiarazione di F.Ga.
È, altresì, principio consolidato della Corte di Cassazione, che questo Giudice condivide in toto, che in tema d’ICI l’obbligo d’allegazione all’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 7 L. n. 212 del 2000, degli atti cui faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall’art. 1 D.Lgs. n. 32 del 2001, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, mentre gli atti generali come le delibere del Consiglio Comunale sono comunque soggette a pubblicità legale, sicché la loro conoscibilità è presunta. Inoltre, come correttamente sottolineato da parte appellante, la edificabilità dell’area è desumibile dall’esame degli strumenti urbanistici senza che il comune abbia alcun onere dimostrativo aggiuntivo precisandosi, però, che un’area deve essere considerata edificabile in base al solo piano regolatore, anche se privo di strumenti attuativi, e che l’astratta edificabilità del suolo giustifica la valutazione del terreno secondo il suo valore venale e differenzia radicalmente tale tipo di suoli da quelli agricoli non edificabili.
L’appellante Comune aveva provveduto a determinare ex art. 59 D.Lgs. n. 446 del 1997, per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili (ivi compreso il valore venale dell’area per cui è causa) e parte appellata non aveva eccepito alcunché in ordine alla corrispondenza del valore venale, così determinato, con la sua reale situazione.
Nel primo grado di giudizio i Contribuenti avevano espressamente eccepito il vizio di carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati in ordine al valore attribuito alle aree fabbricabili, lamentando in modo specifico che il Comune non avrebbe in alcun modo dato conto dei criteri prescritti dall’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992 per determinare nello specifico il predetto valore.
Orbene, nonostante la rilevanza delle censure sollevate dalla ricorrente e contrastate dall’Ente locale, nessun riscontro è stato effettuato dai primi giudici.
Secondo il Collegio, viceversa, le questioni attinenti alla legittimità dell’atto, rappresentano un elemento fondamentale della vertenza e, in quanto tali, meritano attenzione ed approfondimento ponendosi come propedeutiche e pregiudiziali rispetto al resto.
Premesso che, ai fini della determinazione del valore delle aree fabbricabili, l’unico parametro legale è rappresentato dalla pluralità dei criteri indicati dall’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992, (il dato è confermato, come visto, dallo stesso Comune), si deve convenire che nei provvedimenti impugnati così come nelle delibere di riferimento e nelle memorie di controdeduzione dell’Ente locale, si rinvengono, di fatto, tutti i criteri di valutazione, tra i plurimi, applicati di volta in volta al caso concreto.
Per i sopra menzionati motivi questa Commissione di appello ritiene di dover accogliere parzialmente l’appello del Comune di Campi Bisenzio nei termini sotto specificati:
1) Annullo degli avvisi di accertamento oggetto del giudizio di primo grado n. 34276 relativo a ICI 2007 e n. 37819 relativo a ICI 2008, con esclusivo riferimento ai quattro terreni identificati al foglio 25, particelle 1053, 1054, 1055, 1056, in quanto duplicazioni;
2) Rettifica dei valori accertati per le altre aree edificabili, con attribuzione dei valori di 100,00 €/mq per le aree nei PMU residenziali 5.3 e 5.4, 70,00 €/mq per le aree nel PMU 7.1 e 80,00 €/mq per le aree con destinazione di completamento.
Tenuto conto della particolare natura della causa e per la complessità della vertenza la Commissione ritiene giusto compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Commissione riunisce gli appelli per evidente connessione soggettiva e oggettiva.
In riforma parziale della sentenza impugnata, accoglie l’appello del Comune di Campi Bisenzio nei seguenti termini:
1) Annullo degli avvisi di accertamento oggetto del giudizio di primo grado n. 34276 relativo a ICI 2007 e n. 37819 relativo a ICI 2008, con esclusivo riferimento ai quattro terreni identificati al foglio 25, particelle 1053, 1054, 1055, 1056, in quanto duplicazioni;
2) Rettifica dei valori accertati per le altre aree edificabili, con attribuzione dei valori di 100,00 €/mq per le aree nei PMU residenziali 5.3 e 5.4, 70,00 €/mq per le aree nel PMU 7.1 e 80,00 €/mq per le aree con destinazione di completamento.
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