COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Friuli Venezia-Giulia sentenza n. 308 sez. 2 depositata il 17 ottobre 2016
Massima
L’Agenzia delle Entrate aveva prodotto alcuni avvisi di accertamento nei confronti di una società che aveva erogato finanziamenti infruttiferi a due società di diritto serbo, di cui possedeva rispettivamente il 70 e l’80 per cento del capitale sociale, poiché aveva ritenuto di non riconoscere tali finanziamenti ipotizzando violazione dell’art. 110, comme 7 del Tuir, in tema di transfer pricing. La CTR friulana, allineandosi al giudicato di primo grado, ha affermato che il prestito infruttifero non può considerarsi una componente di reddito, ma va considerato una tipologia di finanziamento tra società collegate, “operazione lecita effettuata non a fini elusivi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi alla Commissione Tributaria provinciale di Gorizia la S.p.A. — impugnava tre avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Gorizia – per le annualità 2007 e 2008. Ires, Irap ed altro i tributi interessati.
In estrema sintesi gli accertamenti riguardavano la ipotizzata violazione delle norme in tema di transfer pricing, in particolare l’art. 110, comma 7, del Tuir. Questo dopo che la società ricorrente aveva erogato a due società di diritto serbo – delle quali possedeva rispettivamente il 70 e l’ 80 per cento del capitale sociale – finanziamenti infruttiferi. Finanziamenti che però l’Ufficio aveva inteso di non riconoscere, applicando la media annuale del tasso d’interesse Euribor a sei mesi, trattandosi di rapporti posti in essere tra società residente e società non residenti nel territorio dello Stato, liquidando così le imposte ed irrogando le relative sanzioni.
La ricorrente rivendicava invece la correttezza utilizzata nell’applicazione delle norme ed il suo diritto a erogare prestiti infruttiferi a società collegate. Chiedeva pertanto che gli avvisi fossero annullati con condanna alle spese.
Si costituiva l’Ufficio che ribadiva invece come la interpretazione data dall’Amministrazione fosse corretta con la conseguente legittimità degli atti impositivi. Rilevava peraltro come fossero state impugnate anche le sanzioni, nonostante le stesse fossero state definite ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 472/97. Chiedeva così che il ricorso fosse dichiarato inammissibile con riguardo alle sanzioni e respinto nel merito. Spese rifuse.
Con sentenza del 9 luglio 2014 la Commissione tributaria provinciale di Gorizia, previa riunione dei tre procedimenti, accoglieva i ricorsi condannando l’Agenzia delle entrate a rifondere le spese di lite che liquidava in euro 1.000,00 oltre spese vive ed accessori di legge se dovuti.
Nella motivazione i giudici illustravano molto ampiamente le norme di riferimento ed il corretto significato del termine transfer pricing, che individuava un fenomeno a cui sarebbe stato difficile fornire una definizione giuridico-fiscale, trattandosi di termine con il quale si andavano ad analizzare le relazioni economiche intercorrenti tra imprese facenti capo ad uno stesso gruppo ma residenti in diversi Stati.
Sarebbe stato pertanto pieno diritto della parte ricorrente quello di erogare prestiti infruttiferi a società collegate, operazione in sé lecita se non fatta per spostare da uno stato all’altro base imponibile, circostanza però non spiegata dall’Ufficio.
Avverso detta sentenza veniva proposto tempestivo appello da parte dell’Ufficio. Rilevava in primis come la CTP avesse omesso di pronunciarsi in punto definitività del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, avendo la società provveduto alla definizione agevolata attraverso il versamento in misura ridotta entro il termine per proporre ricorso. Quanto al merito della vertenza precisava come i primi giudici non avessero esaminato tutti gli elementi probatori introdotti nel processo. In particolare non tutti i versamenti effettuati dalla controllante alle società controllate sarebbero stati adeguatamente valutati. Altrimenti si sarebbe notato come non tutte le somme corrisposte sarebbero state infruttifere: anzi, per alcune sarebbe stato indicato anche un tasso di interesse, a dimostrazione di come dietro al prestito infruttifero si celasse un operazione destinata a sottrarre base imponibile. Chiedeva pertanto che in via pregiudiziale fosse dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi con riguardo alle sanzioni, mentre nel merito insisteva per la riforma della sentenza di primo grado con conferma degli atti impositivi. Spese di lite rifuse.
Si costituiva la difesa della società appellata che respingeva motivatamente tutte le conclusioni dell’Ufficio. Evidenziava peraltro come dalla stessa verifica iniziale erano sorte identiche vertenze con riguardo alle annualità 2005 e 2006. Orbene, la Commissione tributaria provinciale di Gorizia, con diverso collegio, aveva pure dato ragione alla ricorrente, ed il procedimento di appello si era concluso con sentenza passata in giudicato con cui si confermava l’annullamento degli avvisi di accertamento.
Chiedeva pertanto che anche per le annualità 2007 e 2008 fosse confermata la decisione dei primi giudici con rigetto dell’appello. Spese rifuse.
L’appello dell’Ufficio non è fondato e va pertanto confermata la sentenza impugnata.
I primi giudici con una decisione che brilla per chiarezza e rigore giuridico hanno inequivocabilmente voluto indicare che la disciplina dei prezzi di trasferimento è contenuta nel combinato disposto degli artt. 110, settimo comma, e 9, terzo comma, del TUIR nei quali viene previsto che il prezzo a cui avvengono le transazioni commerciali tra imprese residenti in Stati diversi, legate da rapporti di controllo deve essere valutato a valore normale. Deve trattarsi poi di scambi tra imprese residenti in Italia e società fiscalmente residenti all’estero legate da rapporti di controllo diretto o indiretto, scambi – in ultima analisi – effettuati sulla base del c. d. valore di mercato.
Il prestito infruttifero, oggetto del rilievo, non può quindi considerarsi una componente di reddito, come cerca di avvalorare l’Ufficio, deve invece essere considerato una tipologia di finanziamento tra soggetti contigui: parenti, amici, ovvero società facenti parte dello stesso gruppo. Operazioni lecite effettuate non a fini elusivi.
Non può però a questo punto ignorarsi, al di là delle validissime motivazioni della CTP di Gorizia, che sulla vertenza si è già consolidato un “giudicato esterno”. Infatti la verifica da cui inizia la vertenza aveva riguardato quattro annualità: 2005, 2006, 2007 e 2008 che erano state impugnate separatamente, generando altrettanti distinti procedimenti. Orbene, le prime due sono già state oggetto di discussione in primo grado con vittoria del contribuente. Il successivo processo di appello, già celebratosi presso la CTR ha visto sempre la vittoria del ricorrente con sentenza che è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione da parte dell’Ufficio.
Pensare che allo stato si possa modificare l’orientamento, nulla di nuovo essendo intervenuto, non sembra proprio logico e percorribile, per cui la sentenza di primo grado non può che esser confermata.
Di nessun pregio risultano poi essere le osservazioni dell’Ufficio sulla valenza del “giudicato esterno” formatosi in relazione al transfer pricing. Obietta l’Ufficio che l’esame da parte del giudice dovrebbe riguardare ogni singola annualità e che comunque svariati avrebbero potuto essere i motivi alla base della mancata impugnazione del provvedimento sfavorevole, primo fra tutti il valore della causa. Trattasi però di pretesti non ricevibili, posto che l’accertamento è stato un unicum, poi distribuito nella varie annualità per motivi e ragioni indipendenti ed estranee alla decisione della vertenza, quali esigenza contabili, di decadenza o legate al funzionamento dell’Amministrazione. Anche l’obiezione sul valore “irrisorio” della prima vertenza ha di irrisorio la sua sola proposizione, posto che poi la decisione avrebbe coinvolto tutte le annualità.
Va pertanto respinto l’appello dell’Ufficio con conferma della sentenza impugnata. Alla soccombenza consegue la condanna dell’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite a favore della società appellata, spese che si liquidano in curo 2.000,00 (duemila/00) oltre ad Iva ed accessori di legge.
Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando la II Sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia conferma la sentenza impugnata. Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre ad Iva ed accessori di legge.
Trieste, 13 giugno 2016
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