COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Friuli Venezia Giulio sez. 1 sentenza n. 113 depositata il 23 maggio 2017
RGA 621/15.
I Sig.ri “A”, “B” e “C” ricorrevano alla Commissione tributaria Provinciale di Udine avverso un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Udine che recuperava imposta di registro, sanzioni ed accessori, in relazione ad un atto di compravendita rogito notaio “omissis” dd. 1.3.2013. In data 28.3.2013 il notaio rogante chiedeva che l’atto venisse registrato ma ometteva di versare all’erario le imposte dovute.
I Ricorrenti assumevano l’insussistenza dall’obbligo di pagamento dei tributi richiesti con l’avviso di liquidazione avendo già provveduto a versare le imposte in via anticipata al notaio evidenziando che detto versamento aveva natura liberatoria ex art. 1188 cod. civ.
Resisteva l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Udine costituendosi nel giudizio di primo grado concludendo per il rigetto del ricorso.
La Commissione tributaria Provinciale di Udine accoglieva il ricorso e condannava l’ufficio alla rifusione delle spese di lite in favore dei Contribuenti.
L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Udine ha quindi proposto appello concludendo per la riforma della pronuncia di primo grado con vittoria di spese di lite.
Resistono i Contribuenti appellati contro deducendo e concludendo per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza gravata con vittoria di spese di lite.
Seguiva memoria dell’ufficio depositata in data 13.9.2016 in ottemperanza all’ordinanza del Collegio dd. 20.6.2016 ove si chiedeva di relazionare in ordine all’esito dell’avviso di liquidazione notificato al notaio “omissis”. L’ufficio esponeva che le azioni esecutive intraprese nei confronti del notaio hanno dato esito negativo e la partita risulta ancora integralmente iscritta a ruolo.
La vertenza è trattata in pubblica udienza.
Il Collegio di primo grado ha errato evidenziando che a seguito dell’introduzione della procedura telematica per la registrazione degli atti, il notaio risulta essere l’unico soggetto abilitato ad effettuare il versamento delle imposte e pertanto deve essere qualificato come responsabile del pagamento dei tributi.
Va osservato che in tema di imposta di registro, il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, è responsabile d’ imposta ma, come stabilito dall’art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell’atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d’inadempimento, l’avviso di liquidazione. ( Cass. Ord. 5016 dd. 12.3.2015 )
Sempre in tema d’imposta di registro, ipotecaria e catastale, il notaio rogante, operando quale mero responsabile d’imposta estraneo al rapporto tributario ed obbligato in solido con i contraenti, quale fideiussore “ex lege”, al solo fine di facilitare l’adempimento in virtù di una relazione che non è paritetica, ma secondaria e dipendente, non è legittimato alla richiesta di rimborso, ove si assuma l’indebito pagamento, in quanto i contribuenti effettivi sono solo le parti sostanziali dell’atto. ( Cass. Sent. 12759 dd. 21.6.2016 ).
I principi sopra menzionati, condivisi dal Collegio, risolvono la vertenza, non sussistendo ragioni per discostarsi dai principi generali del diritto tributario che delineano la figura di responsabile d’imposta, quale è il notaio soggetto estraneo al rapporto tributario propriamente detto, e le parti contraenti debitori solidali e sostanziali dei tributi, prescindendo dai rapporti privatistici intercorrenti fra parti contraenti e notaio.
In conclusione va accolto l’appello proposto dall’Ufficio.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano a favore dell’appellante per il doppio grado di giudizio come da dispositivo.
In riforma dell’appellata decisione, respinge i ricorsi dei contribuenti che condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi che liquida in Euro 350,00 per ciascun grado oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Trieste, 21.2.2017.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 febbraio 2022, n. 2993 - In tema di imposta di registro sugli atti giudiziarì, la sentenza di condanna, ottenuta dal creditore nei confronti del fideiussore per il recupero dì somme soggette ad IVA, è soggetta ad…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 ottobre 2020, n. 21702 - In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, alla sentenza di condanna ottenuta dal creditore sia nei confronti del debitore inadempiente che del fideiussore per il recupero di somme…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 agosto 2020, n. 17357 - In tema di imposta di registro, il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del D.L.vo 18 dicembre…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 aprile 2021, n. 10329 - In tema di imposta di registro, il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 aprile 2021, n. 11044 - Il rapporto processuale facoltativo tra più soggetti nella fase d'introduzione del giudizio potendo il creditore agire separatamente, a norma dell'art. 1944, comma 1, cod. civ., nei confronti…
- CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 28 luglio 2022, n. 199 - Illegittimità costituzionale dell'art. 77, comma 3-quater.1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…