COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Friuli Venezia Giulio sez. 1 sentenza n. 114 depositata il 23 maggio 2017
Il sig. “A” presentava all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Udine un’istanza di rimborso ex art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 per l’importo complessivo di €? 114.171,00 oltre ad interessi di legge. Detto importo corrispondeva alle somme versate ma che secondo il contribuente, non erano dovute a titolo di IRPEF, Addizionale Regionale e Addizionale Comunale all’IRPEF, per i periodi d’imposta 2011 e 2012, in relazione al rimborso forfettario corrispostogli dal Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti alle dipendenze del quale aveva esercitato, nel periodo ricompreso tra il febbraio 2011 e l’agosto 2012, l’attività di istruttore pilota. In data 04/08/2014, decorso il termine prescritto dall’art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, il signor “A” presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine avverso il silenzio-rifiuto dell’Ufficio formatosi sull’anzidetta istanza.
Il ricorrente, nella sua qualità di pilota istruttore dell’Aeronautica Militare Italiana alle dipendenze del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, a seguito di un accordo tecnico sottoscritto, nel giugno 2010, tra il Quartier generale delle Forze Armate degli Emirati Arabi Uniti e il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, era stato inviato in missione negli Emirati Arabi Uniti nel periodo febbraio 2011/agosto 2012. In detto periodo il contribuente, oltre a percepire gli ordinari emolumenti in quanto dipendente dell’Aeronautica Militare Italiana, aveva ricevuto dalle forze armate degli Emirati Arabi Uniti un rimborso forfettario che, in sede di dichiarazione dei redditi, era stata assoggettato a tassazione nella misura del 50% dell’importo percepito, ai sensi del comma 8 dell’art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Con il ricorso il signor “A” sosteneva che le predette modalità di tassazione degli emolumenti corrisposti dalle forze armate degli Emirati Arabi Uniti erano illegittime in quanto violavano l’art. 19, comma 1, lettera a) della Convenzione Internazionale conclusa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Di conseguenza insisteva nel sostenere la legittimità della propria richiesta e chiedeva che l’ufficio venisse condannato a rimborsare quanto versato a titolo dì IRPEF, Addizionale Regionale e Addizionale Comunale all’IRPEF, per i periodi d’imposta 2011 e 2012, in relazione al rimborso corrispostogli dal Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti. Con controdeduzioni depositate in data 12/11/2014 l’Ufficio si costituiva in giudizio ed eccepiva, tra l’altro, che la prestazione resa dal ricorrente alle dipendenze delle Forze Armate emiratine si configurava quale distacco (detto anche comando o prestito) di personale avvenuto nell’interesse, innanzitutto, dell’Ente distaccante e che, in ragione delle proprie peculiari caratteristiche, non risultava essere oggetto della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati per evitare le doppie imposizioni. Non applicandosi, dunque, la citata Convenzione ecco che risultava applicabile quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in forza del quale i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tassati sui redditi ovunque prodotti. La Commissione Tributaria Provinciale di Udine, con sentenza, in accoglimento del ricorso, disponeva il rimborso dell’intera somma richiesta dal contribuente e condannava l’ufficio a rifondere le spese di lite quantificate nella misura di ? 3.000,00.
Il Collegio di prime cure – sulla base del presupposto che l’art. 19, comma 1, lettera a) della Convenzione Internazionale conclusa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti identifica i presupposti necessari per la sua applicazione e ritenuto che, nel caso in esame, tutti i presupposti individuati dalla predetta norma fossero presenti – giungeva alla conclusione che il rimborso forfettario corrisposto dal Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti al signor “A” era oggetto di imposizione esclusiva da parte dei medesimi Emirati Arabi Uniti per cui quanto pagato a titolo di IRPEF e relative Addizionali in relazione a detta indennità andava rimborsato.
Ha quindi proposto appello l’Agenzia delle Entrate di Udine concludendo per l’integrale riforma della pronuncia di primo grado con vittoria di spese.
Resiste il Contribuente appellato controdeducendo e concludendo per il rigetto dell’appello proposto e la conferma della sentenza grava con vittoria di spese di lite.
L’appello dell’Ufficio è infondato.
Sostiene l’Ufficio dalla lettura della sentenza in esame emerge che i Primi Giudici, in maniera del tutto ingiustificata, hanno ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione quanto osservato dall’Ufficio, ovvero che la fattispecie in esame costituisse un vero e proprio distacco di personale avvenuto nell’interesse, innanzitutto, dell’Ente distaccante e, di conseguenza, sono giunti alla conclusione che nel caso di specie trovasse piena applicazione la Convenzione Internazionale conclusa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti che attribuisce una esclusiva potestà impositiva allo stato che provvede al pagamento di qualunque tipo di remunerazione, purché diverse dalle pensioni.
Secondo il Collegio di prime cure, dunque, la remunerazioni che il signor “A” ha percepito dalle forze armate degli Emirati Arabi Uniti non può essere oggetto di tassazione in Italia in quanto la lettera a) del primo comma dell’art. 19 della Convenzione Italia -Emirati Arabi Uniti prevede che le remunerazioni pagate da uno stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto stato sono imponibili soltanto in questo Stato, ciò in ossequio al principio dell’attribuzione del potere impositivo esclusivo nello Stato in cui le prestazioni sono rese.
Osserva il Collegio che la convenzione Italia – Emirati Arabi Uniti identifica in modo preciso ed in relazione ad una fattispecie ben definita a quale Stato contraente spetti la potestà impositiva esclusiva, tenendo presente che l’Italia con questa disposizione convenzionale ha rinunciato ab origine ad esercitare la propria pretesa impositiva sui redditi in questione. In particolare i presupposti per l’applicazione convenzionale sono: che si tratti di funzioni pubbliche, che le remunerazioni siano pagate dallo Stato contraente come corrispettivo dei servizi ricevuti e che detti servizi siano resi a detto Stato. Va osserva che nella fattispecie oggetto del presente giudizio tutti gli anzidetti presupposti risultano ricorrenti.
In conclusione la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono il principio della soccombenza e si liquidano a favore del Contribuente appellato come da dispositivo.
Conferma l’impugnata decisione. Condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere all’appellato le spese del grado che liquida in Euro 4.500,00 oltre IVA, Cassa Previdenziale e 15% per contributo spese generali.
Così deciso in Trieste, 21.2.2017
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