COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Friuli Venezia Giulio sez. 3 sentenza n. 119 depositata il 22 maggio 2017
La controversia posta all’esame di questa Commissione su appello della “A” con sede a “omissis” depositato in data 15.04.2015 riguarda l’impugnazione del provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di “omissis”, in data 20.9.2012 aveva espresso il diniego all’istanza avanzata dalla medesima “A” per il rimborso dell’IRES 2010 a suo tempo versata sul reddito fondiario dei fabbricati destinati all’attività istituzionale, aderendo prudenzialmente all’interpretazione ministeriale di cui alla Circolare n. 244/E del 28.12.1999.
Con il ricorso il contribuente eccepiva l’illegittimità dell’atto per carenza di presupposto al diniego in quanto riteneva di ribadire quanto esposto nell’istanza di rimborso e doversi pertanto riconoscere la strumentalità degli immobili della “A” destinati all’attività di ricovero e cura dei pazienti e quindi la loro esclusione dalla produzione di reddito fondiario ex art. 40 TUIR. Un tanto veniva richiesto in via principale per il rimborso dell’intero importo versato; in via subordinata veniva richiesto il rimborso del 50% di tale importo in applicazione dell’agevolazione prevista ai sensi dell’art 6 del DPR 601/73, ritenendo comunque l’attività assimilabile a quella di un ente ospedaliero.
L’Ufficio si costituiva in giudizio e resisteva per veder confermato il proprio diniego al rimborso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia aveva respinto il ricorso liquidando le spese di giudizio a favore dell’Ufficio.
La Commissione riteneva infondato il motivo principale del ricorso e, conformandosi al costante orientamento della Suprema Corte, escludeva la possibilità per un ente non commerciale di considerare i beni immobili quale elemento produttivo di reddito d’impresa ex art 40 DPR 917/86. Infondata veniva dichiarata pure la richiesta subordinata di riduzione dell’imponibile derivante dai redditi fondiari in quanto la norma agevolativa richiamata riguarda dei beneficiari specifici con esclusione di USL e ASL.
“A” ricorrente con tempestivo appello ha chiesto la riforma della sentenza. Evidenzia come “A”, seppur in misura contenuta, svolga anche attività commerciale, ma sostenendo che in ogni caso l’attività delle “omissis” è volta alla produzione di servizi che ne configurano la natura commerciale. Quindi gli edifici in cui tali attività sono svolte acquistano finalità strumentale e perciò esclusi dall’imponibilità in base al reddito fondiario. In via subordinata insiste perché venga riconosciuta alla “A” la sua sostanziale assimilazione all’entità “ente ospedaliero” quale soggetto destinatario del beneficio fiscale invocato e cioè la riduzione al 50% dell’imposta.
L’Ufficio si costituisce in giudizio e controdeduce insistendo sulla correttezza del proprio operato non ritenendo fondate le argomentazioni sviluppate dalla “A” in sede di ricorso alle quali sostanzialmente si richiama l’appello. Solleva peraltro anche una questione pregiudiziale sulla legittimazione del proponente l’appello essendovi stato una modifica della “A” in data 1.1.2015. Conclude per il rigetto dell’appello.
La Commissione ritiene che l’appello vada respinto.
Ritenuta superata la pregiudiziale posta dall’Ufficio in quanto la “A” così come rinominata dall’1.1.2015 in base alla riforma di cui alla L.R. n. 17/2014 rimane titolare nella prosecuzione di tutte le attività in essere, la Commissione considera infondata la pretesa della “A” stessa al rimborso dell’IRES versata per l’anno 2010.
Sulla questione principale della natura non commerciale dell’ente appellante si è andata ormai consolidando varia giurisprudenza e in particolare della Suprema Corte (con costante orientamento dal 2009 in poi come puntualmente richiamato anche dal giudice di prima istanza), che ha ripetutamente affermato che le previsioni del TUIR – DPR n. 917/86 art 88 per l’attività degli enti non commerciali in cui rientrano anche le “omissis” esclude che la loro attività sia di natura commerciale pertanto mancando tale presupposto non appare fondata l’ipotizzata “trasformazione” dell’attività quale base del reddito d’impresa ex art 40 del TUIR. Ne consegue che il reddito complessivo va determinato comprendendo anche i redditi fondiari degli immobili come previsto dal citato decreto n. 917/86 e successive modificazioni.
La Commissione ritiene vada respinta anche la richiesta subordinata in ordine al rimborso del 50% dell’IRES versata. Il richiamato art 6 del DPR 601//73 ai fini dell’applicazione dell’agevolazione della riduzione del 50% dell’imposta fa specifico riferimento ai soggetti beneficiari indicando fra questi gli enti ospedalieri che sono enti ben diversi rispetto all’ente ricorrente. Trattandosi di norma agevolativa non si ritiene possa procedersi ad interpretazione analogica della stessa per l’ampliamento dei benefici che possono essere riconosciuti solo ai soggetti espressamente indicati. Anche su tale questione vi è peraltro un ripetuto orientamento in questo senso della Suprema Corte al quale questa Commissione ritiene di conformarsi.
In ordine alle spese di questo grado di giudizio si ritiene di disporne la compensazione in considerazione della particolarità delle questioni e contraddittorietà interpretative sorte per l’applicazione delle norme.
La Commissione rigetta l’appello della “A” e conferma l’impugnata decisione. Compensa fra le Parti le spese del presente grado di giudizio.
Trieste, lì 4 aprile 2016
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