COMMISSIONE TRIBUTARIA Regionale di Genova – Sentenza n. 1164 del 4 novembre 2015
IMPOSTE – LOCAZIONI – DEMANIALI – NON SOGGETTI A IRES
Fatto e svolgimento del processo
(…) impugnava l’avviso di accertamento n. …/2007 con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a reddito la somma di euro 5.767.352,00 a titolo IRES oltre a sanzioni. L’atto impositivo era conseguente ad un processo verbale di constatazione in cui erano confluiti i risultati di una verifica per il controllo dell’esatto adempimento in materia IRES e Iva ed era emerso che i canoni demaniali riscossi dall’ dovevano essere sottoposti a tassazione come redditi diversi di natura fondiaria secondo quanto disposto dagli artt. 67, comma 1 lett. E) e art. 70 , comma 1 TUIR.
La ricorrente eccepiva preliminarmente l’esistenza di un giudicato esterno connesso alla presente controversia si oggettivamente che soggettivamente.
Sosteneva, in primis, la violazione dell’art. 12 comma 7 della legge 212/2000 per carenza di preventivo contraddittorio.
3) violazione dell’art. 41 bis DPR 600/73 per carenza di presupposti per l’accertamento parziale. 4) carenza di motivazione dell’avviso di accertamento. 5) Infondatezza del recupero impositivo. 6) violazione degli artt. 25 e 26 DPR 917/86 e RDL 13 aprile 1939 n.652 (istitutivo del nuovo catasto edilizio urbano), della legge L.84/1994 (istitutiva dell’Autorità Portuale) e dell’art. 8, comma 3 lett. h) e dell’art. 18 della stessa legge. 7) violazione dell’art. 5 del DPR 601/73 per il quale i beni dello Stato sono esenti da imposte sui redditi. 8) violazione dell’art.70, comma 1 DPR 601/73. 9) illegittimità delle sanzioni irrogate sotto diversi profili.
L’Agenzia delle Entrate contestava l’assunto dell'(…), e ribadiva la legittimità dell’avviso di accertamento in base ad una corretta interpretazione delle disposizioni della Legge Finanziaria 2007, in particolare del comma 993 della legge n.296/2006.
I canoni demaniali sarebbero da considerare redditi diversi di natura fondiaria con applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo II, capo III del TUIR.
La Commissione Tributaria Provinciale con sentenza n.59/12/12 accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di accertamento e condannando l’Agenzia delle Entrate alle spese di lite.
Avverso detta decisione propone appello l’Agenzia delle Entrate che eccepisce la erroneità della interpretazione data dai Giudici di prime cure alla Legge Finanziaria 2007 e al comma 993 della legge 296/06.
Ribadisce come la tassazione dei canoni demaniali non discende dalla interpretazione di una Circolare dell’Agenzia delle Entrate bensì dalla corretta applicazione ed interpretazione delle norme del TUIR come del comma 993 della legge 296/06.
L'(…) si costituisce in giudizio, contesta l’appello dell’Ufficio e si riporta integralmente ai motivi di impugnazione come esposti nel ricorso introduttivo di primo grado e chiede il rigetto dell’appello e la integrale conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI
Oggetto della presente vertenza è la imponibilità o meno dei canoni demaniali marittimi a Ires.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate non è fondata in quanto i canoni demaniali non sono soggetti a tassazione. Tale principio è stato confermato dalla Suprema Corte che nella sent. 4925/2013 in sintonia con il diritto comunitario che all’art. 4, n. 5, della VI direttiva 17/05/77 n. 77/388/Cee stabilisce che “gli Stati, le Regioni le province i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività o operazioni che esercitano in quanto pubbliche Autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”.
Non è altresì fondato il motivo di appello dell’Ufficio che pretende di fondare l’imponibilità a reddito dei canoni demaniali sulla base dell’art. 70 comma 1 parte prima del TUIR.
Come correttamente espresso dai Giudici di Prime cure tale norma non è conferente al caso di specie: né l’art. 70 comma 1 parte prima che parla di “redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente… ” né la seconda parte dello stesso articolo che riguarda “i redditi di beni immobili siti nel territorio dello Stato che non sono o non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita”. L'(…) infatti, ha prodotto in giudizio la documentazione che attesta l’iscrizione al catasto dei beni immobili oggetto della causa.
Inoltre, come documentato in atti, e come previsto dall’art. 10 D.L. 77/89 “i canoni per le concessione di aree e pertinenze demaniali marittime, sono determinate in base a criteri fissati con decreto del Ministro della Marina Mercantile di concerto con il Ministro delle Finanze”. Ciò dimostra che la misura del canone non è determinata in autonomia dall’A.P. che svolge servizi di interesse pubblico, bensì è determinata dal Ministero in base alla consistenza degli immobili.
Da quanto sopra ne discende che i canoni demaniali non possono essere considerati quali redditi fondiari di natura diversa ex art. 67 comma 1 lett. e) come sostenuto dall’Ufficio il cui atto di appello andrà respinto con la integrale conferma della sentenza di primo grado, le cui motivazione possono essere condivise.
La complessità della materia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge l’appello. Spese compensate.
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