COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Genova sentenza n. 1227 sez. 4 del 21 ottobre 2016
CARTELLA – SANZIONE – DECADENZA RELATIVA ALLE SANZIONI PER TARDIVO VERSAMENTO DELLA RATEAZIONE PER L’ANNO 2006 – LIEVE INADEMPIMENTO – FAVOR REI
FATTO E DIRITTO
S.A. ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia chiedendo di annullare la cartella di pagamento n. (…) notificata il 26/5/2014 relativa all’anno d’imposta 2010, di importo complessivo pari ad Euro 25.981,34.
Si costituiva l’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di La Spezie concludendo come segue: “Preliminarmente, constatata la mancata contestazione di alcune parti della cartella di pagamento, dichiarare l’intervenuta definitività di detti rilievi, con conseguente inammissibilità di annullamento integrale dell’atto; nel merito, respingere comunque il ricorso di parte per i sopraindicati motivi e confermare integralmente la pretesa erariale; in ogni caso condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione, ai sensi dell’art. 17 bis, comma 10, del D.Lgs n. 546 del 1992.”
Con sentenza n. 935/3/15 del 15/6/2015 la cartella impugnata, con riferimento alla pretesa tributaria riguardante l’anno di imposta 2010, veniva annullata e confermata nel resto. Spese compensate.
Ricorreva in appello l’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale della Spezia, per insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza e violazione dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2 e 3 bis del D.Lgs. n. 462 del 1997.
Concludeva come segue:
“Voglia codesta On. Commissione Tributaria Regionale:
in riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello, confermando la correttezza della preteso; condannare controparte al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio ex art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992.”
L’appellato non si costituiva in giudizio.
La vertenza veniva discussa all’udienza del 7/7/2016.
La cartella deriva in parte dalla decadenza relativa alle sanzioni per tardivo versamento della rateazione per l’anno 2006. Tale parte non è stata oggetto del ricorso e quindi è stata confermata dal Giudice di Primo Grado.
Altra parte, relativa all’anno 2010, è conseguente anch’essa della eccepita decadenza dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità emessa in base all’esito del controllo automatico della dichiarazione dei redditi ex art. 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973.
La decadenza deriva dalla previsione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, che al 2 comma prevede che non venga eseguita l’iscrizione a ruolo se il contribuente provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Ulteriore beneficio per il contribuente, ove venga rispettato tale termine, è la riduzione ad un terzo delle sanzioni e la limitazione temporale del decorrere degli interessi, Il mancato pagamento della prima rata entro il predetto termine di trenta giorni, ovvero anche di una sola rata delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza richiamata dall’Agenzia.
Nel caso in esame la comunicazione ex art. 36 D.P.R. n. 600 del 1973 bis cit. veniva notificata con raccomandata in data 5/10/2012 per cui il pagamento quanto meno della prima rata avrebbe dovuto essere eseguito entro il 4/11/2012 (5/11 attesa la festività del giorno 4), mentre il pagamento è avvenuto il 9/11/2012 e quindi in ritardo.
La questione riguardante la perentorietà del termine in esame e le conseguenze che derivano anche da un lieve ritardo trovano ora la propria soluzione nelle novità apportate dal D.Lgs. n. 159 del 2015 ed in particolare dall’art. 15 ter che ha introdotto l’ipotesi del “lieve inadempimento” riscontrabile allorché il tardivo versamento della prima rata non sia superiore a sette giorni.
L’efficacia temporale della norma è fissata a decorrere dalle dichiarazioni relative ai periodo d’imposta in corso al 31/12/2014, ma in applicazione del principio del favor rei si ritiene applicabile anche al caso in esame, considerato che il contenzioso non era ancora definito al momento dell’emanazione del D.Lgs. n. 159 del 2005. Il pagamento poi delle rate successive alla prima risulta effettuato tempestivamente in quanto eseguito entro la scadenza delle singole rate successive a quella di riferimento.
Va confermata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Respinge l’appello. Spese compensate.
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