Commissione Tributaria Regionale il Friuli Venezia Giulia, sezione n. 3,  sentenza n. 117 depositata il 6 giugno 2022 – Per esterovestizione si intende la fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società, che, invece, trattiene, di fatto, attività ed oggetto sociale in Italia, allo scopo principale di ottenere una minore imposizione sul reddito d’impresa. In tema di IRES, ai fini dell’individuazione della residenza fiscale delle società ed enti, in base all’art. 73 (già 87), comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 la nozione di “sede dell’amministrazione”, in quanto contrapposta alla “sede legale”, è assimilabile alla “sede effettiva” di matrice civilistica