Commissione Tributaria Regionale il Friuli Venezia Giulia, sezione n. 3, sentenza n. 117 depositata il 6 giugno 2022
In tema di IRES, una società è esterovestita quando mantiene l’attività e l’oggetto sociale in Italia, ma ha la residenza fiscale fittiziamente localizzata all’estero, al solo scopo di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa. Invero, ai fini dell’individuazione della residenza fiscale, l’art. 73, comma 3 del d.P.R. n. 917/1986 considera residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Nel caso di accertata doppia residenza, l’orientamento giurisprudenziale contrappone la sede dell’amministrazione alla sede legale e la assimila alla “sede effettiva” di matrice civilistica, intesa come il luogo di concreto svolgimento delle attività di direzione e gestione dell’impresa e dal quale promanano le relative decisioni. La sede effettiva viene, dunque, intesa come il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, “per l’accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente.
La Società bbbbb ricorreva alla CTP di Pordenone avverso degli avvisi di accertamento che traevano origine da un’attività ispettiva condotta dalla Guardia di Finanza di Pordenone ai fini IRES e IRAP nei confronti della bbbbb D.O.O., società ritenuta di apparente diritto sloveno con domicilio fiscale (attribuito d’ufficio) in Roveredo in Piano (PN), via D. I. n. 42, e della ccccc SPA, con sede in Roveredo in Piano (PN), via delle xxxxxx n. 42, entrambe operanti nel settore dell’autotrasporto di merci per conto terzi ed entrambe rappresentate dalla sig.ra ddddd, Veniva reperita documentazione contabile ed extra-contabile, anche in formato elettronico, idonea a ritenere che la bbbbb D.o.o., fino a tutto il periodo di imposta 2016, fosse una società esterovestita ai sensi dell’art. 73, Dpr 917/1986, poiché solo formalmente localizzata in Slovenia, ma sostanzialmente gestita e amministrata direttamente dall’Italia dai componenti dell’organo amministrativo di ccccc SPA. Analoga attività era già stata svolta dalla Guardia di Finanza in passato, per gli anni d’imposta dal 2006 al 2009, per gli stessi soggetti oggetto delle anzidette verifiche fiscali, provando l’esterovestizione di bbbbb D.O.O., che ha comportato la riqualificazione della residenza fiscale in Italia nei confronti di quest’ultima e l’attribuzione d’ufficio del numero di codice fiscale/partita IVA n. 00636540932. Le verifiche fiscali intraprese all’epoca, si conclusero: con la condanna della legale rappresentante della società esterovestita, sig.ra ddddd, ad 1 anno di reclusione, con Sentenza n. 46/11 del 20/01/2011 del Tribunale di Pordenone, confermata nei successivi gradi di giudizio dalla Corte di Appello di Trieste – II Sezione Penale, in data 04/07/2013, e dalla Corte di Cassazione, in data 04/06/2014; con la ripresa a tassazione di rilevanti imponibili ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, che hanno visto soccombente la contribuente nei primi due gradi di giudizio. In relazione agli Avvisi di Accertamento in materia di IRES, IRAP, IVA e Ritenute, Sentenza n. 61/04/11 del 13/04/2011 della CTP di Pordenone, che ha rigettato integralmente i ricorsi; e Sentenza n. 47/09/13 del 04/07/2013 della CTR di Trieste che, in parziale riforma della Sentenza, ha accolto l’appello della contribuente limitatamente alla rideterminazione dell’IRAP dovuta; La causa è attualmente pendente in Cassazione. In relazione ai collegati Atti di Irrogazione Sanzioni con Sentenza n. 179/02/11 del 15/12/2011 della CTP di Pordenone, che ha rigettato integralmente il ricorso di parte, diventata definitiva per mancata impugnazione.
La Commissione Tributaria Provinciale con la sentenza n. 58/01/18 oggi appellata, pronunciata in data 02/05/2018 e depositata in data 23/05/2018, ha respinto il ricorso e condannato la parte a rifondere all’Ufficio le spese di causa liquidate nell’importo onnicomprensivo di euro 5.000,00. Con detta pronuncia i giudici di primo grado hanno confermato la piena legittimità degli Avvisi di accertamento, in quanto l’erronea riconducibilità in Italia della residenza della società, in violazione dell’art. 73, comma 3 del TUIR, eccepita rappresenta “un reiterato tentativo di affermare l’esistenza di una apprezzabile operatività slovena, circostanza questa solo affermata e non provata, senza alcuna dimostrazione tangibile e documentale a prova di quanto solo affermato”.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone ha proposto appello la Società chiedendone la riforma.
Resiste l’Agenzia appellata costituendosi nel presente grado di giudizio, concludendo per il rigetto dell’appello con rifusione delle spese di lite.
L’appello della Società Contribuente è infondato.
In via pregiudiziale l’Appellante ritiene l’intero Collegio giudicante di parzialità nei confronti del giudizio, per aver giudicato una precedente vertenza avente ad oggetto la ccccc SPA in qualità di utilizzatrice di fatture emesse dalla propria partecipata bbbbb.
L’eccezione è infondata, non sussistendo alcuna causa di astensione obbligatoria prevista dagli artt. 6 e 39, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 546/1992.
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. ( Cass. Sez. 5 Sent. 11458/2018).
Fatta tale premessa va precisato che per esterovestizione si intende la fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società, che, invece, trattiene, di fatto, attività ed oggetto sociale in Italia, allo scopo principale di ottenere una minore imposizione sul reddito d’impresa. In tema di IRES, ai fini dell’individuazione della residenza fiscale delle società ed enti, in base all’art. 73 (già 87), comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 la nozione di “sede dell’amministrazione”, in quanto contrapposta alla “sede legale”, è assimilabile alla “sede effettiva” di matrice civilistica, intesa come il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative, di direzione dell’ente e di convocazione delle assemblee e, quindi, come luogo stabilmente utilizzato per l’accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente. (Cass. Sez. Tributaria Sent. N. 15184/2019; Ord. n. 6476/2021).
Sempre in tema di “esterovestizione” l’art. 73 TUIR nel caso di accertata doppia residenza, assumendo il criterio sussidiario della sede «effettiva» della società, coincidente con la nozione di “sede dell’amministrazione”, contrapposta alla “sede legale”, intesa come il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell’ente e dove si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento nei rapporti interni e con i terzi degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente. (Cass. Sez. Tributaria Ord. N. 15424/2021).
Gli elementi fattuali che dimostrano come sia ubicata in Italia la “sede effettiva”, dell’Appellante risultano i seguenti:
All’indirizzo in cui è stabilita la sede della Società, in Slovenia, Kranj, S. C. 17, non corrisponde alcuna sede operativa in cui possa essere esercitata una concreta attività di autotrasporti internazionali, ma una piccola abitazione residenziale in centro città;
Tutti gli organi direttivi della società (rappresentante legale, amministratori e dirigenti) svolgono l’attività esclusivamente e con continuità presso la sede di ccccc spa di Roveredo in Piano (PN), in quanto le medesime persone sono rappresentanti legali, amministratori e dirigenti anche della spa;
Non risultano soci di minoranza e/o personale dipendente preposti all’attività d’impresa all’estero con una propria autonomia gestionale in termini di organizzazione del personale, poteri di spesa, di approvvigionamento e di negoziazione di contratti con clienti di quell’area;
A Roveredo, presso la ccccc, è stato accertato lo stazionamento del parco camion, la partenza e il ritorno di detti automezzi;
La bbbbb effettua solo trasporti per conto della ccccc e non esercita alcuna attività con altri soggetti italiani o sloveni;
La ccccc SPA ha sistematicamente garantito un flusso pressoché costante di denaro alla propria controllata (bbbbb D.O.O.), al fine di consentire alla medesima quella “autonomia finanziaria” altrimenti inesistente;
In occasione dell’accesso presso i locali dell’ccccc SPA sono stati rinvenuti diversi documenti contabili ed extracontabili riferiti alla bbbbb D.O.O., tra cui: tutti i bilanci di esercizio; gli atti inerenti la costituzione, l’acquisizione di quote e gli aumenti del capitale sociale; atto di fideiussione sottoscritto dalla sig.ra ddddd, con cui la ccccc SPA si costituisce fideiussore al fine di garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti della eeeee d.o.o. di Lubiana derivanti dall’acquisto di carburante;
l’estratto periodico della situazione debitoria di bbbbb D.O.O., nonché della situazione di tutti i contratti di leasing inerenti la flotta automezzi della bbbbb D.O.O.; fatture emesse dai fornitori di bbbbb D.O.O.
Risulta infine non accogliibile l’invocato annullamento delle sanzioni, in primis, stante il persistere di una reale situazione di colpevolezza (da tempo rilevata, comunicata e confermata anche in copiose precedenti sentenze relative agli anni precedenti) come esposto nel PVC e negli Avvisi di Accertamento.
In conclusione l’appellante non è riuscita a fornire alcun elemento utile a dimostrare che la sede della direzione effettiva della società sia radicata fuori dal territorio nazionale, conseguentemente la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a favore dell’Ufficio appellato come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l’appello della Società Contribuente e per l’effetto conferma la sentenza di primo grado.
Condanna la Società Contribuente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Ufficio appellato che liquida per il presente grado in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila).
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