Commissione Tributaria Regionale il Lazio, sezione n. 13,  sentenza n. 2522 depositata il 3 giugno 2022 – L’impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 del c.p. c. e proposta, quindi, dinanzi al Giudice ordinario, ad eccezione dell’ipotesi in cui non sia stato notificato al contribuente alcun atto presupposto, e che il pignoramento rappresenti, allora, il primo atto in cui l’Ufficio manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito