COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Basilicata sentenza n. 318 sez. 2 depositata il 4 maggio 2015
Massima
Secondo la CTR di Potenza è illegittimo l’avviso di accertamento emesso in seguito a ricostruzione induttiva ex art. 39, comma 1, lettera d) del D.p.r. 600/1973 in cui si contestano maggiori ricavi non contabilizzati, sulla base di dichiarazioni rese da terzi agli organi verificatori ispettivi. Tali dichiarazioni infatti non sono assimilabili alle prove testimoniali e fanno fede fino a querela di falso. In conclusione i giudici lucani sostengono che la pretesa dell’Ufficio suffragata dalle sole dichiarazioni rilasciate da terzi, senza ulteriori, significativi elementi probatori non siano sufficienti a legittimare il contenuto dell’avviso di accertamento.
Svolgimento del processo
Con ricorso n. 182/12 depositato il 23702/12 la Sig.ra A M A impugnava l’avviso di accertamento con cui sono stati accertati maggiori ricavi non contabilizzati in base a ricostruzione induttiva ex art 39 co 1 lett d) DPR 600/73, con addebito di maggiori imposte, contributi e sanzioni. E ciò per violazione dell’art 42 DPR 600/73 denunciando la mancata allegazione dei processi verbali specificando che delle 7 interviste solo 6 erano state indicate nell’avviso di accertamento. Concludeva che le dichiarazioni rese da terzi non erano utilizzabili.
Si costituiva in giudizio l’AGE che ribadiva la legittimità del proprio operato.
La Commissione Tributaria Provinciale di Potenza con sentenza n. 120/02/12 depositata il 13/09/12 accoglieva il ricorso nella considerazione che le dichiarazioni rilasciate da terzi ad organi verificatori ispettivi non rientrano nel genus della testimonianza e fanno fede fino a querela di falso. Appare difficile poter sostenere le ragioni della pretesa tributaria unicamente sulla base di dichiarazioni rilasciate da terzi, senza che le stesse siano suffragate da ulteriori elementi probatori. Nel caso di specie l’AGE si è limitata a richiamare delle dichiarazioni rese da terzi nell’ambito di un processo verbale regolarmente comunicato a parte ricorrente senza però allegare le dichiarazioni ricevute. In ogni caso le dichiarazione sostitutive allegate dalla contribuente sono altrettanto idonee a contrastare l’assunto dell’Ufficio procedente. Avverso tale decisione l’AGE proponeva appello per violazione dell’art 39, co 1 lett b) e d) DPR 600/73. Ed invero la ditta verificata aveva tenuto un comportamento tale da fatturare i corrispettivi percepiti per percentuale media pari al 40,93 %. Dei ricavi derivanti dall’attività di onoranze funebri. Ciò dimostra inattendibilità dell’impianto contabile confermato anche dalle dichiarazioni rese, dai clienti della contribuente.
Motivi della decisione
L’appello non è fondato e pertanto non merita accoglimento. Sono condivisibili le argomentazioni dei primi giudici. Ed invero sia il PVC sia l’avviso di accertamento non riportano alcun virgolettato ma si limitano a ricostruire una tabella nella quale sono state riportate le sintesi tratte dai funzionari delle presunte dichiarazioni di terzi. Inoltre gli atti con cui queste dichiarazioni sono state acquisite dovevano essere esibite nel corso del procedimento contenzioso come elemento di prova e prima ancora allegate all’avviso di accertamento per assolvere l’obbligo motivazionale. I terzi intervistati non sono stati in grado di documentare quanto dichiarato. In ogni caso l’accertamento è fondato su dati non significativi atti a suffragare quanto presuntivamente dichiarato dai terzi e posto a base dell’avviso. Né l’Ufficio ha fornito alcuna prova della sottofatturazione sia in relazione ai soggetti intervistati sia in relazione alle prestazioni rese a tutti gli altri clienti, ma solo ed unicamente dei generici elementi indiziari. Il ricorrente ha offerto un insieme di elementi che costituiscono nel loro insieme quelle presunzioni gravi, precise e concordanti che confermano la correttezza di quanto dichiarato e l’illegittimità dell’avviso di accertamento.
La particolarità della questione trattata induce a ritenere giusti e equi motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l’appello dell’Ufficio. Spese compensate.
Così deciso in Potenza il 26/01/2015
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 5596 depositata il 12 febbraio 2021 - L'occultamento consiste invece nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori. Il processo verbale di…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 3961 depositata il 13 febbraio 2024 - In tema di sanzioni pecuniarie per violazioni delle leggi tributarie, il fallimento del contribuente prima della scadenza del termine di pagamento del tributo…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 3956 depositata il 13 febbraio 2024 - In tema di sanzioni pecuniarie per violazioni delle leggi tributarie, il fallimento del contribuente prima della scadenza del termine di pagamento del tributo…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 32024 depositata il 28 ottobre 2022 - In tema di applicazione delle imposte dirette e indirette, l’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese da terzi, testualmente riportate in un avviso di accertamento (quale…
- Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, sezione 4, sentenza n. 535 depositata il 26 febbraio 2020 - Illegittimità del procedimento utilizzato dall'ufficio e basato sull'automatica rettifica del reddito di partecipazione del socio a seguito di…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2402 sez. XIX depositata il 16 aprile 2019 - Obbligo del litisconsorzio necessario originario in presenza dell'avviso di accertamento per una società di persona considerato l'unitarietà…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…