COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Basilicata sez. 3 sentenza n. 408 depositata il 26 maggio 2017
Con tempestivo ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Matera la xxxxxxxxx srl, con sede in xxxxxxxx (MT), impugnava l’avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Matera con il quale venivano accertati maggiori ricavi a seguito di una verifica, le cui risultanze erano confluite nel PVC comunicato in precedenza alla parte, sul conto fitti attivi e sul conto relativo ai compensi a terzi.
La xxxxxxxxxxxxxxxxxx srl eccepiva la illegittimità dell’avviso per la omessa attivazione del contraddittorio prima della emanazione dell’atto impugnato e la violazione dell’art. 42 DPR 600/73 per la ritenuta assenza di una reale motivazione dell’avviso in quanto basato su un acritico rinvio al PVC.
Nel merito contestava i presupposti in fatto sui quali l’Ufficio aveva ritenuto la antieconomicità del nolo degli autocarri a società straniere posto che, a dire della ricorrente, non corrispondeva al vero che gli autocarri erano tutti detenuti dalla xxxxxxx xxxxxxxxx srl in forza di contratto di leasing con canoni superiori a quelli percepiti dalla società straniere locatarie e che il nolo era invece in linea con i prezzi di mercato come documentato anche da riviste specializzate nel settore di cui produceva stralci.
Costituitosi in giudizio l’Ufficio difendeva la legittimità del proprio operato osservando che il principio del c.d. contradditorio procedimentale era stato di fatto rispettato poiché nella caso di specie ricorreva un avviso di accertamento non standardizzato e preceduto da una dialettica procedimentale durante la fase della verifica sfociata nel PVC e, nel merito, ribadendo la anomala gestione dei contratti di fitto poiché il nolo dei mezzi di trasporto che aveva visto nel 2008 un decremento dei corrispettivi tale da determinare risultati reddituali non conformi ad ordinari criteri di gestione.
La Commissione Tributaria Provinciale, con la sentenza oggetto di gravame, accoglieva il ricorso.
Avverso tale decisione ha interposto appello l’Agenzia delle Entrate Resiste con Memoria la xxxxxxxxx sri provvedendo anche a devolvere alla cognizione della CTR le questioni sollevate e non esaminate dai primi giudici.
La causa è stata discussa e decisa all’udienza del 14.10.2016 come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e va rigettato. La Agenzia delle Entrate con il primo motivo denuncia la erroneità della decisone impugnata non avendo la stessa considerato che nel periodo di imposta 2008 i canoni di locazione dei mezzi di trasporto aveva avuto una drastica riduzione rispetto ai periodi precedenti e che inoltre non era stato più previsto il c.d. ribaltamento delle spese sostenute dalla xxxxxxxxxxxx per conto della società locataria.
Il motivo non può essere accolto poiché basato su un unilaterale utilizzo degli elementi di prova versati in atti.
Risulta infatti provato e comunque non contestato che nel 2008 vi era stata una radicale modifica dei rapporti contrattuali attraverso la applicazione di una tariffa chilometrica a favore della xxxxxxx xxxxxxxxx srl superiore al periodo precedente di talché la considerazione del dato relativo alla riduzione del canone, in assenza di una complessiva analisi della rimuneratività del nuovo assetto contrattuale, peraltro liberamente assunto per effetto della autonomia negoziale in linea generale riconosciuta dall’ordinamento alle parti private, non può da solo costituire prova di sottrazione di imponibile e di gestione antieconomica della azienda.
Sul punto va anche evidenziato che la impostazione originaria dell’avviso di accertamento relativa alla insufficienza del canone ottenuto per il nolo a coprire le spese dovute dalla xxxxxxxxx srl per il leasing è rimasta almeno in parte smentita dalla circostanza che alcuni mezzi oggetto di locazione erano in realtà di proprietà della locatrice.
Il motivo di appello relativo alla inconsistenza patrimoniale delle società estere va invece dichiarato inammissibile in quanto non presente nella motivazione dell’avviso e di fatto introdotto per la prima volta in grado di appello. Il capo dell’avviso di accertamento relativo ai costi non inerenti per € 6.802,80 permane valido ed efficace non essendo stato mai impugnato dalla xxxxxxxxxx srl, motivo per il quale in effetti primi giudici nulla hanno detto sul punto con la loro decisione che tuttavia non può essere riformata in quanto emessa in linea con quanto devoluto con il ricorso introduttivo del giudizio.
Ferma la precisazione innanzi fatta, l’appello deve quindi essere rigettato.
Soccorrono giusti motivi, ravvisati nella particolarità delle questioni trattate e per la operata integrazione delle motivazioni della sentenza di primo grado, per compensare le spese del presente grado di giudizio. Pertanto la Commissione Tributaria Regionale di Potenza, definitivamente pronunciando,
P.Q.M.
Rigetta l’appello e compensa le spese.
Potenza , 14.10.2016
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