COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Basilicata sez. 3 sentenza n. 413 depositata il 26 maggio 2017
Con tempestivo ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Matera il Sig. XXXXXXXXXX, residente a XXXXXX , impugnava l’atto di accertamento IVA ed irrogazione sanzioni emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Matera con il quale veniva contestata l’omessa indicazione dell’IVA e il conseguente omesso versamento di euro xxxxx sulle fatture emesse nel 2009 quale agente di commercio di prodotti di cancelleria per conto di una società avente sede in San Marino.
Il sig. XXXXX eccepiva la illeggittimità dell’atto per il travisamento della normativa iva applicabile al caso di specie, per difetto di motivazione conseguente al mancato esame delle osservazioni dallo stesso formulate dopo la chiusura del PVC che aveva proceduto la notifica dell’avviso di accertamento, per errata individuazione del soggetto committente e per violazione del principio dell’affidamento incolpevole ex art.10 L. 212/2000.
Costituitosi in giudizio l’Ufficio difendeva la legittimità del proprio operato osservando che comunque non vi era prova che i beni venduti dalla società sammarinese fossero stati spediti fisicamente da San Marino e che pertanto fossero effettivamente beni di importazione al fine di poter ottenere l’esenzione IVA sulle fatture emesse per il servizio di intermediazione nella vendita di beni di importazione ex art.9 comma 1 n.7 del DPR633/72 ratione temporis vigente.
La Commissione Tributaria Provinciale , con la sentenza oggetto di gravame, accoglieva il ricorso.
Avverso tale decisione ha interposto appello l’Agenzia delle Entrate.
Resiste con memoria il sig. xxxxxx provvedendo anche a devolvere alla cognizione della CTR le questioni sollevate e non esaminate dai primi giudici.
La causa e’ stata discussa e decisa all’udienza del 14.10.2016 come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello e’ infondato e va rigettato.
L’Agenzia delle Entrate con il primo motivo denuncia la falsa applicazione e violazione dell’art.9 comma 1 n.7 DPR 633/72 in quanto i primi giudici avrebbero ritenuto la non imponibilità IVA delle prestazioni di intermediazione effettuate dal sig.xxxxxxx in favore della società sammarinese sul presupposto che si trattava di prestazioni accessorie ad operazioni non imponibili in quanto relative a beni di importazione. L’appellante sul punto evidenzia che non era stata mai fornita la prova, della quale a suo dire era onerato il contribuente, della ” importazione dei beni ” da San Marino.
Il motivo e’ infondato oltre che inammissibile poiche’ basato su una motivazione non presente nell’avviso di accertamento impugnato in primo grado ed introdotta in giudizio solo con la Memorie di costituzione dell’ufficio in primo grado.
Sul punto l’appellato ha tempestivamente e motivatamente eccepito la novità della questione che determinava una non consentita integrazione della originaria motivazione dell’Avviso, e cio’ in perfetta aderenza al principio stabilito dalla Cassazione civile, sez. trib., con sent.n.22003 del 17/10/2014 secondo cui “La motivazione dell’avviso di accertamento assolve ad una pluralità di funzioni atteso che garantisce il diritto di difesa del contribuente, delimitando l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consente una corretta dialettica processuale, presupponendo l’onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni dell’atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l’impugnazione, e, infine, assicura, in ossequio al principio costituzionale di buona amministrazione, un’ azione amministrativa efficiente e congrua alla finalità della legge, permettendo di comprendere la ” ratio” della decisione adottata”.
Del pari infondate appaiono le doglianze relative alla qualificazione della natura giuridica della operazione imponibile atteso che, come esattamente sostiene l’appellato, dall’esame delle difese erariali appare evidente la circostanza che si assume come operazione di intermediazione imponibile quella che vedeva quale committente dei prodotti di cancelleria l’operatore italiano mentre e’ di tutta evidenza che tale operazione e’ da ricondursi alla compravendita di cose mobili, nella specie di provenienza estera, mentre il recupero IVA oggetto di giudizio non poteva che essere circoscritto alla prestazione dei servizi nascente dal contratto di agenzia che legava il sig. xxxxxx alla società sammarinese e che deve ritenersi esente IVA essendo connesso ad operazione , a sua volta non imponibile , di vendita di prodotti di importazione. L’appello deve quindi essere respinto.
Soccorrono giusti motivi, ravvisati nella particolarità delle questioni trattate e per la operata integrazione delle motivazioni della sentenza di primo grado, per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio. Pertanto la Commissione Tributaria Regionale di Potenza, definitivamente pronunciando,
P.Q.M.
Rigetta l’appello e compensa le spese.
Potenza, 14.10.2016.
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