COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Basilicata sez. 3 sentenza n. 425 del 6 giugno 2017
FATTO E DIRITTO
In data 29.5.2010 l’agenzia delle entrate – uff. di Potenza notificava a XXXXXXXXXXXXX, esercente attivita’ di imbianchino, un avviso di accertamento per l’anno 2006, con il quale determinava in euro 22.681 i maggiori ricavi non dichiarati. Avverso detto avviso il XXXXXXXXX proponeva ricorso alla CTP di Potenza che lo accoglieva parzialmente con sentenza in data 8.7.2011, determinando il maggior reddito nella misura del 50% di quello accertato. Avverso detta sentenza proponeva appello il XXXXXXX , articolando due motivi di gravame.
Con il primo motivo riteneva ” frutto fantasioso della CTP” la ritenuta irregolarita’ relativa alle giacenze iniziali e alle rimanenze finali, neppure sollevate nell’avviso di accertamento.
Il motivo e’ infondato.
Infatti la CTP nella gravata sentenza aveva ricostruito in maniera indiretta il volume dei ricavi, valorizzando il metodo delle giornate lavorative e il volume dei ricavi calcolato sulle vendite.
Pertanto , calcolato in euro 17.459,00 il valore delle materie prime utilizzate nell’anno ed applicato un ricarico del 25%, aveva calcolato il corrispettivo derivante da utilizzo di materie prime in euro 21.824,00, al netto di IVA. La CTP nel valutare il motivo di ricorso sul punto ha sostanzialmente ritenuto valida la giustificazione contenuta in ricorso, laddove a pag.3 e’ detto che ai righi RG7 e RG11 non era indicato solo il valore delle materie prime, ma anche dei semilavorati e dei prodotti finiti, per cui il ricarico era stato impropriamente calcolato sull’intero valore. E la CTP aveva rilevato che tale indeterminazione contabile, ascrivibile al contribuente, legittimava l’accertamento, ma poi non aveva pratico rilievo poiche’ attraverso le fatture esibite e non contestate era possibile determinare l’effettivo ammontare.
Invece la CTP riteneva illegittima la ricostruzione induttiva sulla scorta della determinazione del monte ore lavorative, atteso che per le caratteristiche peculiari l’ attivita’ di imbianchino era soggetta a commesse non omogenee, accogliendo sul punto ma parzialmente le doglianze di parte e determinando come detto il maggiore reddito nella misura del 50% di quello accertato.
Su tale ultimo punto l’appellante si e’ limitato a riportarsi alle deduzioni svolte in primo grado, cosa non del tutto rituale poiche’ andavano contestate le motivazioni della sentenza in maniera specifica. Ma anche a voler rivalutare le deduzioni svolte nel ricorso introduttivo, si deve notare che il riferimento alla territorialita’ e’ un criterio dedotto in maniera generica , avendo omesso di precisare il numero di abitanti di Rionero in Vulture , perche’ l’economia di tale centro deve ritenersi “scadentissima”; per quale ragioni la sua attivita’ di imbianchino si svolga solo all’esterno dei fabbricati e quindi e’ soggetta alle stasi invernali. In definitiva l’appello e’ per un verso inammissibile e per il resto infondato per genericita’. Le spese possono essere compensate, atteso che la sentenza non brillava certo per chiarezza.
P.Q.M.
La Commissione respinge l’appello della parte e compensa le spese.
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