COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Calabria sentenza n. 2182 sez. 4 depositata il 11 dicembre 2015
Massima
La CTR calabrese ha annullato la sentenza della CTP di Crotone appellata da un contribuente che rivendicava la mancata estensione del giudizio anche nei suoi confronti, in qualità di litisconsorte necessario. Nel caso di specie l’avviso di accertamento impugnato riguardava inscindibilmente due soggetti, marito e moglie, quali componenti di una impresa familiare. I giudici calabresi, citando l’art. 5 del d.p.r. 597 del 1973, che equipara le imprese familiari alle società di persone riguardo all’imputazione dei redditi prodotti ai singoli soci, affermano dunque che, anche in relazione alle imprese familiari, il ricorso proposto solo da uno sei soggetti interessati impone sempre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento ( che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dei soci delle stesse) e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, a meno che costoro prospettino questioni personali; pertanto, tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Consegue da ciò,che, anche in relazione alle imprese familiari, il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del DLgs 31 dicembre 1992 n. 546, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, che è rilevabile, in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Testo:
Svolgimento del processo
D.G.E.V, in qualita’ di moglie ed erede di P.F., appella la sentenza della CTP di Crotone, Sez. II, n. 16/02/2012, pubblicata il 23 febbraio 2012, che ha respinto un ricorso promosso dal de cuius avverso un avviso di accertamento per IRPEF ed ILOR 1982.
L’Agenzia delle entrate si e’ costituita per controdedurre.
All’udienza del 19 novembre 2015, sulle conclusioni come da verbale e sentito il relatore, la causa e’ stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Col primo motivo d’appello, si lamenta che, nonostante l’avviso di accertamento impugnato riguardasse inscindibilmente due soggetti (marito e moglie, quali componenti di un’impresa familiare), la CTP non abbia fatto carico al ricorrente dell’estensione del giudizio al litisconsorte necessario, mediante chiamata in causa del litisconsorte obbligatorio.
Il mezzo e’ fondato e va accolto.
In materia tributaria, l’unitarieta’ dell’accertamento – che e’ alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dei soci delle stesse – e l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla societa’ riguarda inscindibilmente sia la societa’ che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicche’ tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti bensi’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita’ di un caso di litisconsorzio necessario originario.
In caso di impresa familiare, l’art. 5 del D.P.R. n. 597 del 1973, applicabile ratione temporis, equipara le imprese familiari alle societa’ di persone, estendendo implicitamente anche alle prime l’applicabilita’ del principio in forza del quale i redditi prodotti debbono essere imputati ai singoli soci o partecipanti, a prescindere dalla loro effettiva percezione, espressamente sancito per le seconde (cfr. Cass. civ., Sez. trib., 15 ottobre 2007 n. 21535 e n. 6056 del 1997).
Ne deriva che, pure in relazione alle imprese familiari, il ricorso proposto da taluno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (salva la possibilita’ di riunione ai sensi del successivo art. 29) e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e’ affetto da nullita’ assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio (Cfr. Cass. civ., Sez. un., 4 giugno 2008 n. 14815; Cass. civ., Sez. trib., 18 maggio 2009 n. 11459, 25 luglio 2012 n. 13073, 18 ottobre 2012 n. 17925, 14 dicembre 2012 n. 23096, 17 gennaio 2013 n. 1047 e 23 dicembre 2014 n. 27337).
La sentenza impugnata va pertanto annullata ed il giudizio rimesso alla CTP di Crotone, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 546 del 1992.
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P. Q. M.
La Commissione tributaria regionale per la Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione, annulla la sentenza della CTP di Crotone, Sez. II, n. 16/02/2012, pubblicata il 23 febbraio 2012, rimettendo il giudizio alla medesima CTP.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Cosi’ deciso in Catanzaro, addi’ 19 dicembre 2015.
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