COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Calabria sentenza n. 2519 sez. 3 depositata il 24 dicembre 2015
Massima
La CTR calabrese si è pronunciata su un ricorso in appello presentato da un contribuente avverso la condanna al pagamento integrale delle spese di giustizia. L’appellante ha sostenuto sia che le spese del giudizio superassero l’importo della cartella impugnata, sia che la questione oggetto del giudizio fosse “controversa” e che in altri analoghi casa la stessa CTP avesse disposto la compensazione delle spese. Secondo i giudici di appello tali pretese sono infondate. In primo luogo, il fatto che la questione oggetto di contenzioso sia controversa non costituisce motivo sufficiente per la compensazione, atteso che, oltre che in caso di soccombenza reciproca, il giudice può disporre la compensazione laddove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, delle quali peraltro deve dare espressa contezza nella sentenza; in secondo luogo, che l’importo della pretesa non costituisce un limite rispetto alla liquidazione delle spese legali.
La condanna al pagamento delle spese del giudizio è legata al principio della soccombenza ( anche virtuale ove venga emessa declaratoria di cessazione della materia del contendere ) – L’essere la questione sottoposta al vaglio del giudice controversa non rappresenta motivo sufficiente per disporre la compensazione delle spese.
Testo:
FATTO
Il Consorzio B.I.B.S. del C. ha proposto appello avverso la sentenza n. 749/01/12 del 21 novembre 2012, con cui la Commissione tributaria provinciale di Cosenza ha accolto il ricorso proposto da C.V. avverso cartella di pagamento del complessivo importo di euro 36,64, dovuti a titolo di contributi consortili relativi a immobili siti in Castrovillari.
Il Consorzio ha dedotto l’erroneita’ della sentenza nella parte in cui e’ stata disposta la condanna dello stesso al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in compressivi euro 150,00, oltre accessori.
Si e’ costituito il contribuente, che ha rilevato l’infondatezza dell’appello.
Nella camera di consiglio del 7 maggio 2015 la causa e’ stata assegnata in decisone.
DIRITTO
L’appellante si duole della condanna del Consorzio al pagamento delle spese legali del giudizio di primo grado, liquidate in misura superiore all’importo della cartella, rilevando che la questione oggetto del giudizio e’ controversa e che in altri analoghi giudizi la stessa Commissione provinciale ha disposto la compensazione delle spese.
L’appello e’ privo di fondamento.
Va rilevato, innanzi tutto, che la condanna al pagamento delle spese del giudizio e’ legata al principio della soccombenza, di cui alle cogenti previsioni degli artt. 91 e ss. c.p.c.
Il fatto che la questione sottoposta al giudice sia controversa non costituisce motivo sufficiente per la compensazione delle spese del giudizio, atteso che, alla stregua della norma vigente in precedenza, applicabile alla fattispecie, la compensazione puo’ essere di posta, oltre che in caso di soccombenza reciproca, laddove concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.
Per ragioni analoghe e’ del tutto irrilevante che, in altre cause aventi lo stesso oggetto, la Commissione provinciale abbia disposto la compensazione delle spese del giudizio.
E’ chiaro, infine, che l’importo della pretesa non costituisce un limite rispetto alla liquidazione delle spese legali, nel senso che, pur dovendosi quantificare l’importo dovuto a titolo di spese sulla base del valore della controversia, la somma liquidata deve tenere conto dei compensi stabiliti per l’opera del difensore.
Consegue a quanto sopra la conferma della sentenza appellata.
Le spese del presente grado del giudizio seguono alla soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Trattandosi di appello notificato dopo il 30 gennaio 2013, segue l’accertamento dell’obbligo del soccombente di versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. civ., Sez. un., 18 febbraio 2014 n. 3774).
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, Sezione III, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti sull’appello proposto dal Consorzio B.I.B.S. del C. nei confronti di C.V. avverso la sentenza deliberata in data 17 ottobre 2012 dalla Commissione provinciale di Cosenza, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: conferma la sentenza appellata, condanna l’appellante al pagamento in favore del contribuente delle spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori come per legge; accerta a carico dell’appellante l’obbligo di versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, il 7 maggio 2015
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