COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Calabria sentenza n. 2543 sez. 2 depositata il 19 agosto 2017 – E’ illegittimo l’atto impositivo motivato dall’Amministrazione unicamente sulla base di rilevate discordanze tra i dati desunti dalla documentazione contabile e fiscale, acquisita in sede di verifica, e quelli esposti nella comunicazione IVA annuale