COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Campania sentenza n. 2502 sez. 34 depositata il 20 marzo 2017

Massima

In caso di scissione parziale, ciascuna società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetti. Questa è la conclusione alla quale giunge la CTR campana, la quale respingendo l’appello della società contribuente, si allinea all’orientamento espresso della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22225/2016. Con tale pronuncia gli ermellini hanno avuto modo anche di spiegare come, vista la natura speciale della norma tributaria, non valga neppure l’eccezione secondo cui in applicazione dei principii dettati dall’art. 2506 quater c.c., ciascuna società sia solidalmente responsabile nei limiti del patrimonio netto assegnato o residuo, dovendosi escludere che il pagamento dei debiti tributari benefici delle limitazioni previste dal codice civile.

Testo: 

Con ricorso n. 1313 depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in data 23.01.2015, la s.r.l. Edilomega impugnava la cartella di pagamento n. 071/2013/0102805440/501 per euro 4.787,62 emessa dall’Equitalia Sud s.p.a. per la riscossione del credito vantato dall’Agenzia delle Entrate a seguito del controllo formale del Modello Unico 2007 relativo all’anno d’imposta 2006, sul presupposto della responsabilità in solido con la società per omesso o carente versamento di IRAP e IRES, oltre sanzioni ed interessi.

A sostegno del ricorso adduceva:

1) che in data 27.7.2011 era intervenuta una scissione parziale per effetto della quale la s.r.l.-(società scissa) aveva trasferito alla s.r.l.-terreni per un valore di euro 5.300.000,00, passività per euro 1.518.813,37 e debiti per finanziamento soci infruttifero per euro 3.746.186,63, per cui l’Equitalia avrebbe dovuto escutere il credito in via principale dalla – in quanto la responsabilità della società beneficiaria era sussidiaria e subordinata al mancato adempimento dell’obbligazione da parte della società scissa;

2) che la responsabilità della società beneficiaria era limitata al solo valore del patrimonio netto assegnato pari a euro 35.000,00;

3) che era intervenuta decadenza dall’azione per avvenuta notifica della cartella oltre il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione;

4) che la cartella di pagamento non era stata preceduta da alcun atto prodromico con cui il contribuente veniva informato della pretesa vantata.

Chiedeva l’annullamento della cartella impugnata.

Con controdeduzioni depositate in data 02.09.2015 si costituiva l’Equitalia Sud s.p.a. che contestava la natura sussidiaria della solidarietà tra società scissa e beneficiaria, potendo l’ente creditore e per essa la società di riscossione, agire indifferentemente nei confronti di entrambe; contestava la fondatezza dell’eccezione di decadenza dall’attività di riscossione.

Concludeva per il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 23071 depositata m data 20.10.2015, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sezione 2, rigettava il ricorso e compensava le spese di lite, ritenendo infondata l’eccezione di sussidarietà nella solidarietà tra società scissa e beneficiaria, nonché osservato il termine previsto ex art. 25 DPR 602/1973 per la riscossione dell’imposta; riteneva inoltre che la cartella di pagamento non dovesse essere preceduta dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo automatizzato, salvo che lo stesso non rivelasse la presenza di errori.

Con ricorso notificato in data 20.04.2016, depositato in data 12.05.2016, la s.r.l. proponeva appello avverso la suddetta sentenza, dolendosi della mancata declaratoria di decadenza dal potere di riscossione per inutile decorso di un triennio, nonché ribadendo che l’Equitalia avrebbe dovuto escutere il credito in via principale dalla (società scissa), stante la natura sussidiaria della responsabilità della società beneficiaria; eccepiva inoltre la mancata allegazione alla cartella di pagamento degli atti in essa richiamati.

Con controdeduzioni depositate in data 30.06.2016 si costituiva l’Equitalia Sud s.p.a. che in via preliminare eccepiva l’inammissibilità del proposto appello per assenza di specificità dei motivi di impugnazione, nel merito chiedeva confermarsi la decisione del giudice di primo grado.

Nella seduta del 28.02.2017, il Collegio, sentito il Relatore in Camera di Consiglio ed esaminati gli atti, si riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato e va rigettato.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dall’Equitalia Sud s.p.a., atteso che l’atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l’esame complessivo dell’atto, l’individuazione dell’oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda.

In linea con quanto statuito dalla Suprema Corte (ex multis: Cass. civ. 23.12.2003 n. 15936), la specificità dei motivi di appello non può definirsi in via generale ed assoluta, ma va correlata con le motivazioni della sentenza impugnata, e deve ritenersi sussistente quando, come nel caso di specie, l’appello contiene una chiara ed espressa censura al nucleo essenziale della motivazione della sentenza di primo grado, in modo da incrinarne il fondamento logico giuridico.

Pertanto il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è da ritenersi rispettato.

Infondato è il motivo di gravame con cui l’appellante censura la decisione per avere il giudice di primo grado rigettato l’eccezione secondo cui la responsabilità della società beneficiaria – sia meramente sussidiaria rispetto alla società scissa dovendo il credito escutersi in via principale da quest’ultima.

Come rettamente rilevato dai giudice di prime cure, unanimemente la giurisprudenza di legittimità ritiene che non sussista alcuna sussidiarietà nella responsabilità della società beneficiaria rispetto alla società scissa.

Infatti, in caso di scissione parziale, ciascuna società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetti. Nel caso di debito di imposta derivante da violazioni commesse anteriormente alla scissione, la solidarietà illimitata tra scissa e beneficiaria sussiste anche in forza del principio della unitarietà dell’imposta, dovendosi ritenere la prevalenza della normativa speciale ‘fiscale rispetto alla norma di cui all’art. 2506 quater, comma 3, c.c., per cui ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico (Cass. civ. Sez. V, 03/11/2016, n. 22225).

Ancora, “in tema di scissione, anche parziale, di società, per i debiti fiscali della società scissa relativi a ‘periodi d’imposta , anteriori all’operazione rispondono solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione, come conferma l’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506 bis, comma 2 e 2506 quater, comma 3 c.c.,, prevedono precisi limiti (Cass. civ. Sez. V, 16/11/2016, n. 23343).

Secondo l’orientamento giurisprudenziale dinanzi richiamato, non coglie pertanto nel segno neppure l’eccezione secondo cui, in applicazione dei principii dettati dall’art. 2506 quater c.c., ciascuna società sia solidalmente responsabile nei limiti del patrimonio netto assegnato o rimasto, dovendosi escludere che il pagamento dei debiti tributari benefici delle limitazioni previste dagli articoli 2506-bis 2506-quater cc, che circoscrivono la responsabilità nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto alla società beneficiaria della scissione.

Nel caso in esame, pertanto, è vano – da parte della società ricorrente – sostenere l’operatività degli articoli del codice civile, in quanto le limitazioni ivi contenute non valgono per i crediti tributari, vista la natura speciale della norma tributaria.

Parimenti infondata è la censura dell’appellante secondo cui i giudici di prime cure avrebbero errato nel rigettare l’eccezione di decadenza, ribadendo che la cartella esattoriale doveva notificarsi entro il 31.12.2010 e quindi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione.

L’Ufficio, a seguito del controllo formale automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/73 e 54 bis del DPR n. 633/72 della dichiarazione modello Unico 2007 relativa al periodo d’imposta 2006 ha iscritto a ruolo la somma dovuta per “omesso versamento della rata n. 12”, avente scadenza al 30.04.2012 e ha provveduto alla notifica della cartella in data 29.10.2014.

In presenza di rateazione richiesta dal contribuente si deve applicare l’art. 3 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 462del 1997, secondo cui la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della scadenza della rata non pagata.

Pertanto l’omesso pagamento della rata avente scadenza al 30.04.2012 comporta che la notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 29.10.2014; sia tempestiva, per cui l’Ufficio non è incorso in alcuna decadenza.

L’appellante infine si duole dell’omessa motivazione della cartella di pagamento, per mancata allegazione degli atti richiamati, senza indicare neppure a quali atti si riferisca, la cui omessa conoscenza potrebbe averne vulnerato il diritto di difesa; in ogni caso la cartella di pagamento presenta tutti gli elementi necessari per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente – e al giudice in sede di sindacato giurisdizionale – di individuare agevolmente gli elementi indispensabili della pretesa.

Il rigetto dell’appello implica la condanna dell’appellante al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta l’appello e condanna l’appellante al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Napoli, 28 febbraio 2017

Depositato in cancelleria il 20/03/2017