COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Campania sentenza n. 2511 sez. 49 depositata il 16 marzo 2016
Massima
L’Agenzia delle Entrate, attraverso il procedimento sintetico ex art. 38 D.P.R. 600/73, determinava nei confronti di un contribuente un maggior reddito relativo a due distinte annualità. Quest’ultimo impugnava i due avvisi di accertamento presso la CTP di Napoli, che rigettava il primo ricorso in quanto il contribuente non aveva assolto l’onere probatorio richiesto dalla normativa citata, e accoglieva parzialmente il secondo. A sostegno di tale parziale accoglimento i giudici sostenevano che il contribuente, anche se non aveva fornito valide prove a sostegno delle eccezioni addotte, aveva comunque aderito tempestivamente al contraddittorio e il suo reddito era in parte adeguato al tenore di vita condotto.
La CTR di Napoli, presso la quale il contribuente aveva presentato appello, nel respingere le motivazioni dallo stesso addotte, afferma che il contribuente non ha assolto l’onere di provare con idonea documentazione che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.
A sostegno di questa tesi i giudici campani citano la giurisprudenza della Suprema Corte che in questi termini si è recentemente espressa con la sentenza n. 25104/2014.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proc. RGA n. 2645/15 (RGR 12120/13)
l – Con ricorso tempestivamente depositato il contribuente M.A., regolarmente rappresentato e difeso nel procedimento adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli contro l’Agenzia delle Entrate di Napoli DP l ed EQUITALIA Sud Spa avverso l’avviso di accertamento TF -2/2012 con la quale veniva contestato, relativamente al periodo di imposta anno 2007, maggiori imposte ai fini IRPEF e relative addizionali, nonché sanzioni, a cagione della verifica di un extrareddito determinato con procedimento sintetico per la:
– disponibilità di cinque autovetture;
– incremento patrimoniale per partecipazione sociale alla N.C.
– anticipo in contanti per l’acquisto di autovettura
– caparra versata nel 2009 per contratto preliminare di compravendita di un immobile
Il contribuente nel ricorso, in particolare, contestava la carenza di motivazione dell’atto impositivo; l’inesistenza dei presupposti, la erronea valutazione presuntiva degli elementi addotti dall’Ufficio.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate, eccependo, con note di controdeduzione, la legittimità del proprio operato e l’infondatezza del ricorso proposto, chiedendone il rigetto. Equitalia Sud si costituiva per far valere la carenza di propria legittimazione passiva
2. Con sentenza n. 3779/38/15 del 27.1.2015, dep. 13.2.2015, la Commissione tributaria provinciale di Napoli, sez. 38, decideva rigettando il ricorso, compensando le spese di lite tra ricorrente ed Equitalia ma condannandolo alle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
I giudici di prime cure, osservavano che il ricorso era infondato quanto alla censura di carente motivazione del provvedimento impugnato, e nel merito, il ricorrente non avrebbe assunto all’onere probatorio in relazione a quanto meramente allegato nel ricorso, in ordine al fatto che il maggior reddito determinato sinteticamente fosse costituito in tutto o in parte da redditi esenti ovvero soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
3. Avverso la suddetta sentenza, con atto tempestivamente notificato proponeva appello il contribuente chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
Si censura la motivazione della sentenza quanto alla erronea valutazione degli elementi a sostegno della tesi difensiva; ed alla mancata considerazione delle eccezioni difensive in relazione a ogni singolo elemento presuntivo preso in considerazione dall’Ufficio nell’avviso di accertamento impugnato.
Con note di controdeduzioni si costituiva la Agenzia delle Entrate chiedendo in via principale la inammissibilità e quindi il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese e degli onorari.
Proc. RGA n. 2646/15 (RGR n. 5145/13)
l – Con ricorso tempestivamente depositato il contribuente M.A., regolarmente rappresentato e difeso nel procedimento adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli contro l’Agenzia delle Entrate di Napoli DP l ed EQUITALIA Sud Spa avverso l’avviso di accertamento TF -3/2012 con la quale veniva contestato, relativamente al periodo di imposta anno 2008, maggiori imposte ai fini IRPEF e relative addizionali, nonché sanzioni, a cagione della verifica di un extrareddito determinato con procedimento sintetico per la:
– disponibilità di due autovetture;
– costi sostenuti sia nell’anno che nel quinquennio
Il contribuente nel ricorso, in particolare, contestava la carenza di motivazione dell’atto impositivo; l’inesistenza dei presupposti, la erronea valutazione presuntiva degli elementi addotti dall’Ufficio.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate, eccependo, con note di controdeduzione, la legittimità del proprio operato e l’infondatezza del ricorso proposto, chiedendone il rigetto. Equitalia Sud si costituiva per far valere la carenza di propria legittimazione passiva
Il contribuente chiedeva la riunione delle procedure RGR 5145/13 ed RGR 12120/13 per connessione oggettiva e soggettiva
2. Con sentenza n. 24556/14/14 del 23.9.2014, dep. 22.10.2014, la Commissione tributaria provinciale di Napoli, sez. 14, decideva accogliendo parzialmente il ricorso, riducendo il valore dell’imponibile accertato del 40% e compensando le spese.
I giudici di prime cure, osservavano che il ricorso era infondato quanto alla censura di carente motivazione del provvedimento impugnato, in quanto la motivazione è sufficiente ed ossequiosa dei requisiti minimi stabiliti dal c.d. Statuto del contribuente.
Nel merito, osservava la CTP che il contribuente ha l’onere di prova contraria in relazione all’extrareddito determinato sinteticamente (sia con riferimento sulla base delle spesse sostenute nel periodo di imposta, che sulla base degli elementi indicativi della capacità contributiva di cui al comma 5), dovendo dimostrare che i relativi finanziamenti sono avvenuti con redditi diversi da quelli dichiarati, esenti, soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta ecc.. Nel caso di specie, secondo la sentenza indicata, il contribuente non avrebbe fornito ‘valide prove a sostegno delle eccezioni addotte né in fase di verbale di contraddittorio, del 7.2.2013, né in sede contenziosa, limitandosi ad elencare elementi giustificativi (…)’ in particolare che le spese sostenute erano state finanziate in parte dai suoi familiari.
La CTP tuttavia, in considerazione che il ricorrente aveva tempestivamente aderito all’invito al contraddittorio endoprocessuale e che il reddito ‘è in parte adeguato rispetto al tenore di vita condotto’ riteneva di dovere ridurre del 40% il valore dell’imponibile accertato.
3. Avverso la suddetta sentenza, con atto tempestivamente notificato proponeva appello il contribuente chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
Si censura la motivazione della sentenza quanto alla erronea valutazione degli elementi a
sostegno della tesi difensiva; ed alla mancata considerazione delle eccezioni difensive in relazione a ogni singolo elemento presuntivo preso in considerazione dall’Ufficio nell’avviso di accertamento impugnato.
Con note di controdeduzioni si costituiva la AGENZIA DELLE ENTRATE chiedendo in via principale la inammissibilità e quindi il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese e degli onorari.
Con note di controdeduzioni si costituiva la EQUITALIA Sud Spa chiedendo in via principale dichiararsi il difetto della propria legittimazione passiva.
4 Alla pubblica udienza odierna:
In via preliminare la Commissione procedeva alla riunione dei procedimenti RGA n. 2645/15 e RGA n. 2646/15 attesa la connessione oggettiva e soggettiva dei medesimi. Le parti comparse hanno confermato le proprie conclusioni.
Il presidente successivamente dichiarava chiusa la discussione e il collegio si ritirava in camera di consiglio.
Il processo è stato quindi deciso, come in dispositivo.
L’Agenzia delle Entrate determinava un maggior reddito del contribuente M.A., attraverso il procedimento sintetico di cui all’art. 38 commi 4, 5 e 6 dpr n. 600/73 di euro 8.901,00 per l’anno 2007, in presenza di ritenuti indici di capacità contributiva che venivano indicati nella disponibilità per l’anno 2007 di cinque autovetture praticamente nuove, dell’esborso di spese per investimenti pari a 46.804,00 euro per il quinquennio 2007/2011, analiticamente indicate.
La stessa Agenzia delle Entrate determinava un maggior reddito del contribuente M.A., attraverso il procedimento sintetico di cui all’art. 38 commi 4, 5 e 6 dpr n. 600/73 di euro 57.319,00 per l’anno 2008, in presenza di ritenuti indici di capacità contributiva che venivano indicati nella disponibilità per l’anno 2008 di due autovetture praticamente nuove, dell’esborso di spese per investimenti pari a 30.134,00 euro per il quinquennio 2008/2012, analiticamente indicate.
E’ da tener presente che l’accertamento sintetico, attenendo a periodi di imposta anteriori al 2009, va effettuato con la disciplina previgente all’articolo 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Entrambi gli atti di impugnazione del contribuente, limitandosi pedissequamente a riprodurre le censure agli avvisi di accertamento impugnati, possono essere ricondotti ad un ipotetico vizio di motivazione, censura non fondata perché gli atti impositivi risultano sufficientemente motivati, come dimostra ampiamente la difesa dispiegata dal contribuente, anche in sede endoprocedimentale.
Quanto alla ripartizione dell’onere probatorio, va ricordato che recentemente la S.C. (sentenza Sez. 5, Sentenza n. 25104 del 26/11/2014 (Rv. 633514) ha ricordato che: “Con recente pronuncia, questa Corte (Cass. 8995/2014) ha chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38: “A norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità ditali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati. Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente“.
Come rilevato da entrambe le Commissioni Tributarie Provinciali, mentre l’Ufficio erariale ha assolto l’onere di individuare elementi certi indicatori di capacità di spesa, mentre dall’altro lato il contribuente non ha assolto l’onere, sullo stesso gravante, oltre che, ovviamente, di contestare il possesso degli indicatori di capacità di spesa, di provare, con idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte “da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”, così restando esposto alle conseguenze, in tema di accertamento presuntivo del reddito della propria dichiarazione.
Invero, nel ricorso avverso l’avviso di accertamento TF -2/2012 ci si limita ad asserire che il possesso e la disponibilità delle autovetture era in parte parziale (per frazione di anno) ed in parte fittizia, e comunque comune a tutti i componenti della famiglia percettori di redditi, il cumulo dei quali redditi è compatibile con il relativo acquisto; che la quota di partecipazione al capitale sociale della N.C. srl era stata ceduta nel 2008 ai nuovi soci alla pari caparra era riferibile ad un preliminare con acquisto definitivo poi non seguito, che la società M. aveva negli anni 2007-2008 quattro cantieri aperti.
Invero, nel ricorso avverso l’avviso TF -3/2012 ci si limita ad asserire che il possesso e la disponibilità delle due autovetture era comune a tutti i componenti della famiglia percettori di redditi, il cumulo dei quali redditi è compatibile con il relativo acquisto; che la caparra era riferibile ad un preliminare con acquisto definitivo poi non seguito, che la società M. aveva negli anni 2007-2008 quattro cantieri aperti.
E’ ben vero che la CTP ha ridotto del 40% il valore dell’imponibile accertato sulla base di motivazioni non pienamente controllabili, come l’avere il contribuente “tempestivamente aderito all’invito al contraddittorio endoprocessuale e che il reddito è in parte adeguato rispetto al tenore di vita condotto” ma sul punto vi è stata acquiescenza da parte dell’Ufficio.
La Commissione tributaria regionale della Campania sez. n. 49,
definitivamente decidendo, così delibera:
Rigetta gli appelli.
Condanna il contribuente alla rifusione a favore dell’Agenzia delle Entrate e di EQUITALIA delle spese, che liquida per il presente grado, in euro 1000 a favore dell’Agenzia delle Entrate ed in euro 500 per Equitalia, oltre al doppio del contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 22.01.2016
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