COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Campania sentenza n. 9517 sez. 1 depositata il 3 novembre 2016
Massima
La condanna al pagamento delle spese di lite può essere legittimamente emessa anche d’ufficio ed anche quando il giudice dichiari cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso deliberare, come recentemente indicato anche dalla Corte di Cassazione con ordinanza 2719/2015, il fondamento della domanda secondo il principio della soccombenza virtuale”. Lo dicono i giudici della CTR campana che sono giunti a tale conclusione decidendo su un appello proposto da un Comune avverso la sentenza che lo condannava alle spese, pur avendo, lo stesso, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e chiesto la cessazione della materia del contendere.
Testo:
In data 6.3.14 la Sig.ra G.M.G. ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Mondragone avverso l’avviso di accertamento ICI n. —/2013, notificatole il 10.1.14 per il complessivo importo di euro 164,00 in reazione all’anno d’imposta 2008.
A motivo del ricorso eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che gli immobili oggetto dell’accertamento, siti in Mondragone loc. Pescopagano ed identificati in catasto al foglio — p.lla — sub 2 e 3, erano stati venduti con atto per Notar G. registrato il 27.7.82 dal padre, -G.P., deceduto il 28.5.86-, sicchè non rientravano nel relativo compendio ereditario e non erano mai stati in proprietà della ricorrente (né degli altri eredi di G.P.).
In data 27.5.14 si è costituito il Comune di Mondragone, riconoscendo la carenza di legittimazione passiva della ricorrente e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con sentenza n. 1344 del 9/25.2.15 la adita Commissione Tributaria Provinciale di Caserta-Sez. l^ ha dichiarato cessata la materia del contendere, condannando il Comune convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 150,00.
Avverso la suddetta sentenza in data 3.9.15 ha proposto appello il Comune di Mondragone, ritenendo ingiusta la condanna alle spese a fronte del proprio comportamento collaborativo.
La contribuente, cui l’appello risulta regolarmente notificato presso il procuratore domiciliatario, non si è costituita in questo grado del giudizio.
questo Collegio che l’art. 91 c.p.c. prevede la condanna alle spese di causa della parte soccombente, mentre il successivo art. 92 precisa che il giudice può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese che con il proprio comportamento ha causato all’altra parte.
Nel caso di specie non è ravvisabile la fattispecie di cui all’art. 88 c.p.c., essendosi il Comune di Mondragone attenuto al dovere di lealtà e probità, con il riconoscere l’erroneità dell’atto impugnato e con il conseguente annullamento dello stesso.
La circostanza che il comportamento erroneo del Comune ha costretto la parte ad attivarsi affrontando evidenti spese vive, (tanto più che la ricorrente risulta residente in altra Regione), giustifica, tuttavia, l’applicazione del dettato del richiamato art. 92 in virtù del principio di soccombenza virtuale, avendo il Comune riconosciuto la carenza in fatto della legittimazione passiva della contribuente.
In tal senso si è espressa, ancora recentemente, la Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 2719/15 ha statuito come la condanna al pagamento delle spese di giudizio può essere legittimamente emessa anche d’ufficio ed anche quando il giudice dichiari cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso deliberare il fondamento della domanda secondo il principio della soccombenza virtuale.
L’ appello, pertanto, è infondato e va rigettato.
La mancata costituzione della parte appellata esime dalla pronuncia sulle spese.
Rigetta l’appello.
Nulla per le spese.
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