COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Campania sez. 15 sentenza n. 74 depositata il 9 gennaio 2017
Con sentenza n. 8549/1 depositata il 14.11.15 la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta rigettava il ricorso presentato da Fusco Giuseppe avverso silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate di Caserta sui istanza di rimborso della somma di € 10.338,89 versata a titolo di lrap per gli anni di imposta 2010-11-12. I giudici di prime cure con motivazione affermavano che erano ricorrenti i presupposti per l’imposizione lrap nei confronti del contribuente, in particolare una aitività organizzata , dedotta dalI’ entità dei compensi corrisposti da terzi , indicativi dell’essersi awalsi del lavoro altrui in modo non occasionale. Proponeva appello il contribuente rilevando essenzialmente l’erroneità della motivazione della sentenza di prime cure nella selezione del principio di diritto applicato, ritenendo nel caso di specie non ricorrenti i presupposti di imposizione lrap dl cui all’art . 2 D.Lgs 446/97, in particolare evidenziando che il contribuente svolgeva l’attività di medico chirurgo in medicina di gruppo in servizio di convenzione con SSN, privo di organizzazione autonoma, con sola condivisione delle spese comuni, e tale condivisione risulta inidonea a potenziare la produzione di ricchezza a €.·. In secondo luogo prowedeva a contestare nel merito due principi su cui era strutturata la € vantaggio del professionista(citata sul punto C.Cass S.U 7291/16 sulla medicina di gruppo) decisione di primo grado, in particolare evidenziando la genuinità della produzione documentale delle fatture effettuata nel corso dell’i ‘ amministrativo e l’assenza di rilevanza ai fini impositivi ter dei compensi a terzi conferiti per l’attività professionale. Si costituiva Agenzia delle Entrate con proprie memoria, in cui evidenziava:
Inammissibilità del ricorso in relazione all’anno 2010 per itermini di decadenza ex art. 38 Dpr 602/73 Richiamo delle sentenze della C.Cass. in tema di imposizione lrap nei confronti di professionisti e lavoratori autonomi Nel merito sussistenza di autonoma organizzazione, dedotta da esistenza di due studi attrezzati non installati in abitazione, da rilevanti compensi a terzi riconosciuti dal – professionista Nella seduta del 12.12.2016 il collegio, sentito il relatore e le parti in pubblica udienza ed esaminati gli atti decideva come da dispositivo. L’appello deve essere accolto in quanto fondato; ai fini della delimitazione dei profili giuridici ” della controversia in questione, risulta fondamentale lo specifico contributo offerto da recente ! €. Le Sezioni unite erano state investite della questione -volta a verificare anzitutto la rilevanza ai fini ,_ -‘ dell’IRAP dello svolgimento in forma associata di un’attività libero-professionale, e poi a verificare , se, ed in quale misura, incidano le peculiarità insite nello svolgimento dell’attività medica in regime convenzionato con il servizio sanitario nazionale in generale ed in quello di medicina di gruppo in particolare 11 € la Suprema Corte ha dunque osservato che presupposto dell’imposta regiona le sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione d i servizi; tuttavia, qua ndo l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma dell’art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – comprese quindi le società semplici e “le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni”, di cui all’art. 5, coma 3, lettera c), del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costìtuisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione. La Corte ha rilevato che nelle ipotesi di “medicina di gruppo” non possano ravvisarsi i tratti dell’associazione fra professionisti cui si riferisce la norma del Tuir del 1986 nella figura della “forma associativa” della medicina di gruppo, essendo questo, piuttosto, un organismo promosso dal Servizio sanitaria nazionale, diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica merce l’impiego di risorse, anzitutto professionali, ma non solo, del personale medico a … . ·– rapporto convenzionale. La ricognizione dei dati normativi consente di rilevare che già la legge 23.12. 1978, n. 883, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale commetteva (art. 48, comma 4) agli accordi collettivi nazionali la previsione di “forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria”. Il d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, con il quale è stato reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stipulato il 9 marzo 2000, ai sensi dell’art..8 del d.lgs. 30.12.92, n. 502,all’a rt. 40 stabilisce che, al fine di rea lizza re una pluralità d i obiettivi diretti alla piena realizzazione del Servizio, puntL1almente indicati, i medici di medicina generale possono concordare fra di loro e realizzare forme di lavoro associativo, secondo principi, i:iÌ:>ologie e modalità indicati; per quanto qui rileva, sono previste “forme associative, che costituiscono modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi”. Di tali forme associative di assistenza primaria al comma 4 sono dettagliatamente indicati i criteri generali di ispirazione ed i requisiti formali; al successivo camma 9 è regolata in particolare la medicina di gruppo, con un numero di medici non superiore ad otto, la quale si caratterizza, fra l’altro, per l’utilizzo nell’attività assistenziale di supporti tecnologici e strumentali comuni, anche eventualmente in spazi predestinati comuni, e per lo “utilizzo, da parte dei componenti il gruppo, di eventuale personale di segreteria o infermieristico comune, secondo un accordo interno” (lettera d}. La Suprema Corte ha quindi da tempo chiarito come con riguardo all’IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno ‘studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo Con·d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, · di per sé, i n assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo”(Cass. n. 10240 del 2010, n. 1158 del 2012). Considerazioni di analogo tenore si ritiene debbano essere svolte in relazione alle spese costituenti la quota per il “Personale di segreteria o infermieristico comune11, il cui utilizzo è previsto per lo svolgimento del attività d i medicina d i gru ppo dall’a rt. 40, comma 9, lettera d), del detto accordo collettivo, reso esecutivo con il d.P.R. n. 270 del 2000. Escluso quindi che l’attività della medicina di gruppo sia riconducibile ad uno dei tipi di società o enti di cui agli artt. 2 e 3 del d. lgs. n. 446 del 1997, e che quindi costituisca ex lege presupposto d’imposta, occorre verificare se nel caso di specie siano rilevabili i profili probatori idonei a denunciare l’esistenza di “autonoma organizzazione”. In via preliminare occorre precisare che il presente contenzioso è limitato esclusivamente al diniego di rimborso lrap relativo all’ anno 2012 ( in relazione al quale non sussiste alcun profilo di potenziale decadenza) ,avendo provveduto l’Amministrazione al rimborso , in sede di mediazione, “–‘ €–€· delle somme versate a titolo lrap negli anno 2010 e 2011, avendo ritenuto fondata la relativa —- istanza del contribuente. Relativamente a tale anno d’imposta risulta che il professionista abbia riconosciuto compensi a terzi esclusivamente in favore di cooperativa che ha erogato ( come da contratto del 25.3.04 con proroghe tacite annuali, e fatture dell’anno 2012 ,documenti presenti in atti) “servizi di segreteria , utilizzo delle attrezzature e delle strutture necessarie per lo svolgimento delle attività di medicina di gruppo”, come tra l’altro avvenuto anche negli anni in relazione ai quali l’Amministrazione .t. sa. h riconosciuto il rimborso lrap. In sintonia con le precisazioni della Suprema Corte sul puntO, tali prestazioni appaiono come mere modalità organizzative del lavoro e di condivisione fu’ nz ionale delle struttu. re di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assstenziali di ciascuno di essi , inidonee a denunciare ex se l’esistenza di autonoma organizzazione. L:unico elemento “eccezionale” presentatosi nell’anno 2012 è costituito dai compensi riconosciuti ad altro medico per la sostituzione del professionista per malattia; l’esistenza di documentazione indica che attesta inequivocabilmente l’esistenza di una seria patologia del professionista che nel periodo in questione ha dovuto sottoporsi ad intervento chirurgico e successive terapie rendono assolutamente credibile la spesa sostenuta per la sostituzione nelle attività professionali, e consente di escludere nel caso di specie sia indice di “utilizzo non occasionale del lavoro altrui “, !Tla .invece integrano prestazioni occasionali e marginali inidonee a denunciare ex se una “autonoma organizzazione”, fonte di imposizione lrap. ,L’applicazione dei richiamati principi normativi e giurisprudenziali, alla fattispecie in esame, non i;>l,lp. Che comportare l’accoglimento del proposto appello; l’ esistenza di obiettivi profili di novità d, . e1. i,1. ·.,qustione e di disomogeneità delle pronunce Giurisprudenziali giustifica la compensazione ll..€.P.Ei!Se tra le parti.
P. Q.M.
La Commissione Regionale di Napoli, 15 sezione, accoglie l’appello. Compensa le spese. Così deciso in Napoli il 12.12.2016