COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Campania sez. 15 sentenza n. 7775 depositata il 22 settembre 2017
Con ricorso in appello regolarmente notificato, proponeva gravame avverso la sentenza n. 4310/12/2016, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, sez. 12, con la quale veniva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento n. 1121/2015/3412, avente ad oggetto TARSU/TIA 2013.
I primi Giudici ritenevano cor retta l’applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 12 D.Lgs. 472/1997, in tema di ir rogazione di sanzioni per più illeciti in violazione del medesimo tributo per diversi anni d’imposta, nonché ampiamente motivato il gravato avviso, contenendo lo stesso tutti gli indispensabili elementi al fine del pieno esercizio del diritto di difesa.
Con l’odierno gravame, . ha censurato l’impugnata sentenza con ri guardo violazione e falsa applicazione del citato art. 12 D.Lgs. 472/1997, eccependo l’insufficiente e contraddittoria motivazione resa sul punto dalla CTP di Caserta. In particolare, l’appellante evidenziava come i Giudici di primo grado avessero del tutto igno rato le specifiche contestazioni già sollevate con il ricorso introduttivo, nulla avendo detto circa l’eccepita illegittimità dell’atto impugnato, atteso che l’intera sanzione per omessa denuncia della TARSU per gli anni 2011 e 2012, era già stata applicata, con con seguente violazione del principio del cumulo giuridico di cui al menzionato art. 12 comma 5 D.Lgs. 472/1997. In tali termini, pertanto, concludeva per la riforma della im pugnata sentenza. In data 11.7.2017 P. S.r.l. depositava proprie controdeduzioni, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 546/1992. Nel merito, rilevava di aver correttamente applicato “la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”, versandosi in ipotesi di violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi. Alla pubblica udienza del 18.9.2017, le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi ed il Collegio decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione formulato, G.G. ha censurato la resa statuizione di primo grado, per insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’applicazione dell’art. 12 D.Lgs. 47211997, e ciò in quanto, a suo dire, la CTP di Caserta aveva del tutto omesso di motivare circa l’omessa applicazione del più favorevole cumulo giuridico delle sanzioni, riguardando il gravato avviso l’omessa denuncia e pagamento della TARSU per l’anno d’imposta 2013, ed essendo stato preceduto da altri due analoghi avvisi relativi agli anni d’imposta 2011 e 2012. La doglianza è fondata.
Rileva, anzitutto, il Collegio che, a mente dell’art. 12 comma 5 D.Lgs. 472/1997 “Quando violazioni della stessa indole vengono commesse inperiodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l’ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento … “ Orbene, dalla documentazione in atti risulta che in data 22.9.2014 e 29.6.2015, venivano notificati all’odierno appellante avvisi di accertamento relativi agli anni 2011 e 2012, applicandosi, per ciascuno di essi, la sanzione pari al 160% della somma dovuta a titolo di tributo.
Risulta, altresì, in atti, l’avvenuto pagamento del tributo per entrambi gli anni, comprensivo della sanzione irrogata nella misura prevista dalla legge.
Rileva, ancora, il Collegio che anche l’odierno gravato avviso contiene l’irrogazione di sanzione nella medesima misura del 160% del tributo evaso, non riscontrandosi, dalla sua lettura, alcuna applicazione del più favorevole trattamento derivante dal “cumulo giuridico” previsto dall’art. 12 comma 5 D.Lgs. 472/1997. E’ bene porre nella dovuta evidenza che l’Ufficio Impositore – e, per esso, il Concessionario – in forza di tale disposizione normativa, non avendo proceduto alla contemporanea contestazione delle violazioni né tantomeno alla contestuale irrogazione delle sanzioni, avrebbe dovuto tenere conto, nell’avviso oggetto del presente giudizio, delle violazioni di cui ai precedenti avvisi e, dunque, dell’avvenuta applicazione delle sanzioni senza i benefici del cumulo giuridico. Altrimenti detto, per ciascun anno d’imposta 2011,, 2012 e 2013 – risulta applicata la sanzione pari al 160% del tributo evaso, così vanificandosi il beneficio prescritto dall’art. 12 comma 5 D.Lgs. 472/1997, incombendo sull’Ufficio Impositore (e sul Concessionario per la Riscossione) procedere, quanto meno nell’avviso relativo all’anno 2013 ed oggi gravato dal contribuente, ad una rideterminazione della sanzione applicabile, tenuto conto dell’irrogazione della stessa, in misura piena, negli anni precedenti, in manifesta violazione della citata disposizione di legge.
Sul punto, la stessa giurisprudenza, pronunciatasi in tema di ICI – tributo locale e periodico, al pari della TARSU ha affermato che “In tema d’ICI, l’omessa denuncia dell’immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae in quanto, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs n. 504 del 1992, a ciascuno. degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell’imposta ma anche per l’adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l’istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, del d. lgs. n. 472 del 1997. “ (Cass. civ. 16.9.2016 n. 18230) In applicazione dei principi, normativi e giurisprudenziali, testè citati, non può che conseguire, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della gravata sentenza, la nullità dell’avviso in questione.
Le spese del doppio grado di giudizio, in ragione della particolarità della trattata materia nonché dell’evoluzione giurisprudenziale in corso, possono essere compensate tra le parti ai sensi del comma 2 dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 15 D.Lgs. 546/1992.
P. Q. M.
La Commissione Tributaria Regionale, definitivamente pronunziando sull’appello pro posto da .., nei confronti della P. S.r.l., con ricorso in appello ritualmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così prov vede:
a) accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della gravata sentenza, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
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