COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Campania sez. 23 sentenza n. 5510 del 16 giugno 2017
La CTP di Napoli, con sentenza n. 24260 del 1 ottobre- 9 novembre 2015, ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente in epigrafe indicato avverso la cartella di pagamento pure riportata in epigrafe, relativa all’anno di imposta 2010, per imposte dirette ed IVA , emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione modello unico 2011, per l’importo di euro 2374, 52.
Il ricorrente aveva riferito che in tale modello unico aveva operato delle indicazioni errate (quanto a redditi e ritenute}, ma che aveva provveduto a rideterminare la corretta base imponibile con dichiarazione integrativa del 15 11 2013.
La CTR ha ritenuto tardiva la presentazione della dichiarazione integrativa, in quanto questa può essere presentata anche oltre il termine di cui all’art. 2, comma 8 bis del d.p.r. 322 1998, ma solo per correggere errori meramente formali, tali da determinare un maggior reddito o un maggior debito d’imposta o un minor credito. Da qui l’appello del contribuente, che affermava la tempestività e quindi la rilevanza della dichiarazione integrativa, cui resisteva l’Agenzia.
La CTR trattava il procedimento alla udienza del 9 maggio 2017.
L’appello è palesemente fondato, alla stregua di quanto di recente affermato da Cass. civ., sez. un., 30-06-2016, n. 13378:
La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la -dichiarazione integrativa, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante;
la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione finanziaria è esercitabile non oltre i termini stabiliti per l’espletamento dell’azione accertatrice;
il rimborso dei versamenti diretti può essere domandato, invece, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa; il contribuente, tuttavia, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti su/l’obbligazione tributaria.
In sostanza, quindi, in sede contenziosa, come nella specie, il contribuente può sempre far valere le sue ragioni, quanto agli errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi.
E cosi è stato nella specie, atteso poi che l’Agenzia non contesta specificamente quanto dedotto dal contribuente nella dichiarazione integrativa (e quindi circa la correttezza della stessa) e ora in questa sede giudiziale. Da qui l’accoglimento dell’appello: l’Agenzia dovrà pertanto tener conto di quanto dedotto , per quell’anno di imposta, dal contribuente. Le spese, tenuto conto che l’arresto giurisprudenziale a fondamento della decisione è ancora recente, a fronte di un precedente contrasto interpretativo, vanno compensate.
P.g.M.
Accoglie l’appello del contribuente e compensa le spese.
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