COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Campania sez. 3 sentenza n. 5523 del 19 giugno 2017
In data 29.6.15 la Sig.ra .., quale socia della società cessata il 9.5.05, ha proposto ricorso nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate-D.P. I di Napoli avverso il provvedimento di diniego n. prot. 53505/15, notificatole il 29.4.15 in ordine alla precedente istanza del 25.2.15, con la quale chiedeva il rimborso della complessiva somma di € 6.089,00 a titolo di credito maturato per l’ anno 2005. A motivo del ricorso, sosteneva che la compilazione del modello Unico per tale anno, (ancorchè utilizzando erroneamente un modello dell’ anno precedente), non avendo l’ Ufficio effettuato alcuna rettifica e non potendosi provvedere a compensazione stante la cessazione della società, doveva intendersi quale richiesta di rimborso, con la conseguenza che i termini decadenziali ex artt. 38 D.P.R. 602/73 e 21 D.Lgs. 546/92 non andavano applicati, essendo subentrato un diritto alla riscossione esercitabile nel termine decennale ordinario ex art. 2946 e.e. . In data 11.1.16 si è costituita l’ Agenzia delle Entrate-D.P. I di Napoli, controdeducendo che la richiesta di rimborso non esplicitata in dichiarazione era da considerare atipica, in quanto non risultante nella compilazione del quadro VX o RX, con la conseguenza che andavano considerati i termini decadenziali di cui sopra. In data 4.4.16 la ricorrente ha depositato memorie, con le quali produceva sentenza della Corte di Cassazione n. 4145/16, favorevole al proprio assunto. Con sentenza n. 8846 del 29.4/16.5.16 l’ adita Commissione Tributaria provincia”le di Napoli- Sez. 27″ ha rigettato il ricorso, rilevando che nella dichiarazione per il 2005 le eccedenze di imposta , erano state chieste in compensazione e non a rimborso. Avverso detta sentenza in data 7.11.16 ha proposto appello la contribuente, criticandone la motivazione per non specificare l’ iter logico-giuridico seguito dal primo giudice e ribadendo integralmente i motivi del ricorso di primo grado. In data 1O.1.17 si è costituito l’ Ufficio, chiedendo il rigetto dell’ appello. Osserva questo Collegio che l’ appello è fondato e va, conseguentemente accolto in riforma della sentenza appellata. Con le recentissime sentenze nn. 19115/16 e 4559117, infatti, la Corte di Cassazione ha statuito che, ove il credito d’ imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall’ Amministrazione Finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l’ avvio del relativo procedimento, per cui non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dall’ art. 21 comma 2 D.Lgs. 546/92, ma solo quello di prescrizione decennale ex art. 2946 e.e.; precisa, inoltre, la Suprema Corte che ai fini del rimborso dell’ eccedenza di imposta è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione del quadro RX4 della dichiarazione, anche se non accompagnata dalla presentazione del mod. VR che costituisce solo un presupposto per l’ esigibilità del credito, sicchè, anche in caso di cessazione di attività, (nel quale non è possibile portare in detrazione l’ eccedenza per I’ anno successivo), una vota esercitato in dichiarazione il diritto al rimborso non è applicabile il termine biennale di decadenza di cui sopra. Nel caso di specie tanto deve ritenersi verificato, risultando la compilazione del quadro RX e, quindi, non trovando applicazione il termine decadenziale ex art. 21 D.Lgs. 546/92, né quello ex art. 38 D.P.R. 602/73. Il rimborso richiesto, pertanto, è dovuto, sia pure nella misura corrispondente alle quote detenute dalla ricorrente. Le rilevate oscillazioni giurisprudenziali in materia costituiscono motivo per compensare le spese di causa.
P.Q.M.
Dichiara dovuto il rimborso richiesto, nei limiti precisati in motivazione. Spese compensate
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