Commissione Tributaria Regionale per la Campania Sezione 1 Sentenza del 18/10/2016 n. 9110
Con ricorso notificato 1’8 marzo 2016 .. nella qualità di erede di ., ha proposto ricorso per revocazione della sentenza della Commissione Tributaria della Campania n.1175/03/15 d.el 9 febbraio 2015 con la quale è stata confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 242/19/12 pubblicata il 17 aprile 2012 che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da N. F. avverso l’avviso di accertamento n. REF01T801849/2008 relativo al periodo di imposta 2005, aveva ridotto da 3.233.781,00 ad euro 1.886.442,00 il reddito accertato sinteticamente anche tramite indagini finanziarie.
La ricorrente ha dedotto l’errore di fatto revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. considerando che la Commissione Triubutaria Regionale, nel motivare la propria decisione riportandosi alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, ha considerato che tale consulenza aveva tenuto conto della documentazione di cui alla memoria del 7 ottobre 2010, in tal modo supponendo, per evidente errore, l’inesistenza di ulteriore documentazione prodotta successivamente alla memoria suddetta e, in particolare con nota del 21 aprile 2011 ed in allegato alla memoria del 5 maggio 2011. Considerando tale errore non quale errore di giudizio ma quale errore revocatorio, si chiede a questa Commissione di revocare la propria precedente sentenza e di accogliere l’appello precedentemente proposto.
Costituitasi in giudizio l’Agenzia delle Entrate eccepisce l’inammissibilità del ricorso, in primo luogo perché non notificato a tutte le parti individuate nel giudizio di appello definito con la sentenza in questione pronunciata nei confronti degli eredi di .. e non solo della . . In secondo luogo si eccepisce l’insussistenza dei presupposti della revocazione non sussistendo l’errore di fatto denunciato, dando atto la sentenza in questione, della documentazione prodotta successivamente alla memoria del 7 ottobre 2010, per cui la mancata considerazione di tale successiva documentazione ai fini del giudizio, costituirebbe un errore di giudizio ma giammai un errore revocatorio. D’altra parte la ricorrente non avrebbe comunque indicato la rilevanza di tale ulteriore documentazione ai fini del giudizio. .?
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte resistente ha rinunciato in udienza alla prima eccezione relativa all’inammissibilità del ricorso per l’omessa notifica a tutte le parti nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza oggetto del ricorso per revocaz10ne, e cioè a tutti gli eredi di ., anche in considerazione della rinuncia all’eredità da parte dell’erede a cui non è stato notificato il ricorso. E’ invece fondata la seconda eccezione di inammissibilità sollevata dall’Agenzia delle Entrate. Come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (6 giugno 2016, n. 11530), l’errore revocatorio di fatto di cui al n. 4 dell’art. 395 che legittima la revocazione della sentenza sussiste, infatti, non già per il sol fatto che la motivazione della sentenza risulti non avere esaminato un atto o documento pur presente, senza enunciare alcunché che giustificasse in iure tale mancato esame, bensì allorquando la sentenza riveli che l’omesso esame dell’atto o documento è stata frutto di una supposizione erronea della inesistenza dell’atto o documento stesso, che era presente invece incontestabilmente in atti. Nel primo caso, infatti, se s1 ammettesse la revocazione, si censurerebbe una mera dimenticanza del giudice e non un’erronea supposizione dell’inesistenza di un fatto processuale che invece esisteva. In altri termini l’errore revocatorio presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa.
Nel caso in esame la sentenza oggetto del ricorso si è basata su una consulenza tecnica che, a sua volta, ha tenuto conto di determinati atti, e non di tutti quelli prodotti in giudizio, ma tale dedotto omesso esame non equivale alla presupposizione dell’inesistenza di atti diversi ed ulteriori rispetto a quelli considerati dalla consulenza tecnica su cui si è fondata la decisione. Ciò emerge chiaramente dall’esposizione in fatto della sentenza in questione in cui si descrivano dettagliatamente i documenti prodotti successivamente alle memorie del 7 ottobre 2010:
documentazione bancaria depositata il 21 aprile 2011, perizia contabile depositata l’ 11 novembre 2011, oltre a successive memorie illustrative del 5 novembre e del 29 dicembre 2011.
Pertanto la sentenza in questione, non solo non presuppone l’inesitenza di tale documentazione depositata successivamente al 7 ottobre 2010, ma ne dà espresso atto e la descrive dettagliatamente. Se poi di tale documentazione non si è tenuto conto è questione del tutto diversa attinente ad un eventuale errar in iudicando o, se del caso, in una contraddittorietà nel non considerare atti e documenti di cui comunque si è dato atto dell’esistenza, tuttavia tali eventuali vizi possono farsi valere con gli ordinari mezzi di impugnazione e non con il mezzo revocatorio adottato in questa sede. Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale dichiara inammissibile il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in ? 500,00 oltre accessori.
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