COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sentenza n. 1164 sez. 2 depositata il 4 novembre 2015
Massima
I canoni di locazione di aree demaniali non possono essere ritenuti redditi fondiari di natura diversa ex art. 67, c. 1, lett. e) del TUIR. Lo dicono i giudici della CTR ligure, i quali, ritenendo infondata la tesi dell’Ufficio che li riteneva soggetti a tassazione a titolo di IRES, citano il principio di diritto comunitario di cui all’art. 4, n. 5, della VI direttiva 17/05/77 n. 77/388/Cee che stabilisce che “gli stati, le Regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività o operazioni che esercitano in quanto pubbliche Autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”. Sulla stessa linea anche la sentenza della Suprema Corte n. 4925/2013.
I canoni demaniali non possono essere considerati quali redditi fondiari di natura diversa ex art. 67 comma 1 lett. e) ciò in sintonia con quanto stabilito dal diritto comunitario con l’art 4 n. 5 della VI° direttiva n. 77/388/Cee.
Testo:
Fatto e svolgimento del processo
…..impugnava l’avviso di accertamento n.R4C041100239bis/2007 con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a reddito la somma di euro 5.767.352,00 a titolo IRES oltre a sanzioni. L’atto impositivo era conseguente ad un processo verbale di constatazione in cui erano confluiti i risultati di una verifica per il controllo dell’esatto adempimento in materia IRES e Iva ed era emerso che i canoni demaniali riscossi dall’ dovevano essere sottoposti a tassazione come redditi diversi di natura fondiaria secondo quanto disposto dagli artt. 67, comma 1 lett. E) e art. 70 , comma 1 TUIR.
La ricorrente eccepiva preliminarmente l’esistenza di un giudicato esterno connesso alla presente controversia si oggettivamente che soggettivamente.
Sosteneva, in primis, la violazione dell’art. 12 comma 7 della legge 212/2000 per carenza di preventivo contraddittorio.
3) violazione dell’art. 41 bis DPR 600/73 per carenza di presupposti per l’accertamento parziale. 4) carenza di motivazione dell’avviso di accertamento. 5) Infondatezza del recupero impositivo. 6) violazione degli artt. 25 e 26 DPR 917/86 e RDL 13 aprile 1939 n.652 (istitutivo del nuovo catasto edilizio urbano), della legge L.84/1994 (istitutiva dell’Autorità Portuale) e dell’art. 8, comma 3 lett.h) e dell’art. 18 della stessa legge. 7) violazione dell’art.5 del DPR 601/73 per il quale i beni dello Stato sono esenti da imposte sui redditi. 8) violazione dell’art.70, comma 1 DPR 601/73. 9) illegittimità delle sanzioni irrogate sotto diversi profili.
L’Agenzia delle Entrate contestava l’assunto dell’ …., e ribadiva la legittimità dell’avviso di accertamento in base ad una corretta interpretazione delle disposizioni della Legge Finanziaria 2007, in particolare del comma 993 della legge n.296/2006.
I canoni demaniali sarebbero da considerare redditi diversi di natura fondiaria con applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo II, capo III del TUIR.
La Commissione Tributaria Provinciale con sentenza n.59/12/12 accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di accertamento e condannando l’Agenzia delle Entrate alle spese di lite.
Avverso detta decisione propone appello l’Agenzia delle Entrate che eccepisce la erroneità della interpretazione data dai Giudici di prime cure alla Legge Finanziaria 2007 e al comma 993 della legge 296/06.
Ribadisce come la tassazione dei canoni demaniali non discende dalla interpretazione di una Circolare dell’Agenzia delle Entrate bensì dalla corretta applicazione ed interpretazione delle norme del TUIR come del comma 993 della legge 296/06.
L’…..si costituisce in giudizio, contesta l’appello dell’Ufficio e si riporta integralmente ai motivi di impugnazione come esposti nel ricorso introduttivo di primo grado e chiede il rigetto dell’appello e la integrale conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI
Oggetto della presente vertenza è la imponibilità o meno dei canoni demaniali marittimi a Ires.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate non è fondata in quanto i canoni demaniali non sono soggetti a tassazione. Tale principio è stato confermato dalla Suprema Corte che nella sent. 4925/2013 in sintonia con il diritto comunitario che all’art. 4, n.5, della VI direttiva 17/05/77 n.77/388/Cee stabilisce che “gli Stati, le Regioni le province i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività o operazioni che esercitano in quanto pubbliche Autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”.
Non è altresì fondato il motivo di appello dell’Ufficio che pretende di fondare l’imponibilità a reddito dei canoni demaniali sulla base dell’art. 70 comma 1 parte prima del TUIR.
Come correttamente espresso dai Giudici di Prime cure tale norma non è conferente al caso di specie: né l’art. 70 comma 1 parte prima che parla di “redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente… ” né la seconda parte dello stesso articolo che riguarda “i redditi di beni immobili siti nel territorio dello Stato che non sono o non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita”. L’…. infatti, ha prodotto in giudizio la documentazione che attesta l’iscrizione al catasto dei beni immobili oggetto della causa.
Inoltre, come documentato in atti, e come previsto dall’art. 10 D.L. 77/89 “i canoni per le concessione di aree e pertinenze demaniali marittime, sono determinate in base a criteri fissati con decreto del Ministro della Marina Mercantile di concerto con il Ministro delle Finanze”. Ciò dimostra che la misura del canone non è determinata in autonomia dall’A.P. che svolge servizi di interesse pubblico, bensì è determinata dal Ministero in base alla consistenza degli immobili.
Da quanto sopra ne discende che i canoni demaniali non possono essere considerati quali redditi fondiari di natura diversa ex art. 67 comma 1 lett.e) come sostenuto dall’Ufficio il cui atto di appello andrà respinto con la integrale conferma della sentenza di primo grado, le cui motivazione possono essere condivise.
La complessità della materia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge l’appello. Spese compensate.
Genova lì 0/03/2015.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione n. 2, sentenza n. 1164 depositata il 15 dicembre 2022 - Legittimo l'irrogazione, accanto all'indennità di mora, della sanzione ex art. 13 d.lgs. n. 471 de/1997, posto che non solo non…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sentenza n. 480 sez. V depositata il 17 aprile 2019 - Il contribuente va tenuti indenne dalle sanzioni per l’omessa dichiarazione Irpef e addizionale regionale qualora in caso di mancato invio del modello…
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Decreto ministeriale 06 dicembre 2019 - Aggiornamenti relativi all'anno 2020, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime
- MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI - Decreto ministeriale 13 dicembre 2021 - Aggiornamenti, relativi all'anno 2022, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime
- MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI - Decreto ministeriale del 30 dicembre 2022 - Aggiornamenti relativi all'anno 2023, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime
- MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI - Decreto ministeriale del 17 dicembre 2023 - Aggiornamenti, relativi all'anno 2024, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…