COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sentenza n. 414 sez. 6 depositata il 21 marzo 2017
Massima
In caso di sospetta “frode carosello” spetta al contribuente che ha portato in detrazione l’IVA di provare di aver concluso realmente l’operazione con il cedente o di essere stato oggettivamente impossibilitato ad abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni. La CTR di Genova, estrapolando il citato principio dalla sentenza n. 17818/2016 della Suprema Corte, ha riformato la sentenza di primo grado secondo la quale l’Ufficio non era stato in grado di provare l’effettiva partecipazione della Società verificata alla frode fiscale. Nel caso in esame i giudici d’appello ritengono, invece, assolutamente non ipotizzabile che una grossa società operante nel settore automobilistico da decenni acquisti auto dall’estero tramite un intermediario privo di esperienza e di organizzazione se non al fine di realizzare con questi un accordo fraudolento.
FATTO
Con l’atto impositivo contestato nel presente giudizio, emesso come accertamento integrativo ex art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, sono stati accertati maggiori importi ai fini delle imposte dirette e dell’Iva nonché applicate le relative sanzioni a carico della S.P. a r.l., esercente l’attività di commercio di autovetture, attualmente in liquidazione.
I presupposti per l’emanazione di tale atto erano emersi a seguito di una verifica fiscale effettuata nei confronti del signor A. T. che, per breve tempo, aveva operato nel settore del commercio di autoveicoli all’insegna “G.C.”.
Il signor T., infatti, aveva dichiarato di recarsi talora in Germania, su richiesta dei titolari di alcuni autosaloni, per acquistare autovetture che avrebbe successivamente rifatturato agli stessi.
L’Ufficio ne desumeva che il T. avesse svolto l’attività di interposto nell’ambito di una frode Iva (cosiddetta “frode carosello”): in sostanza, interponendosi tra gli effettivi fornitori e gli effettivi acquirenti, egli avrebbe emesso fatture al solo fine di consentire ai secondi di creare crediti Iva inesistenti.
Tra le altre, era rinvenuta una fattura emessa a carico della P. S.r.l. per un importo di euro 14.000,00, oltre Iva per euro 2.800,00, relativa all’acquisto di una Wolkswagen Golf.
Ritenendo che tale operazione fosse inesistente, l’Ufficio ha emesso l’avviso di accertamento per cui è causa, contestando l’indebita deduzione di costi per euro 14.000,00 e l’indebita detrazione dell’Iva sull’acquisto.
La P. S.r.l. ha impugnato tale atto impositivo, denunciando l’insussistenza dei presupposti dell’accertamento e l’infondatezza della contestata pretesa tributaria.
La Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza della quarta Sezione n. 34 del 14 gennaio 2013, depositata il successivo 30 gennaio, ha accolto il ricorso, compensando le spese di lite.
Secondo il giudice di prime cure, sarebbe stata formulata, nel caso di specie, una mera ipotesi in ordine all’esistenza di un soggetto interposto nell’operazione contestata alla ricorrente, senza fornire “alcuna prova, anche solo indiziaria, dell’effettiva partecipazione della Società verificata alla frode fiscale”.
Soggiunge il primo giudice che le dichiarazioni del presunto interposto sarebbero solamente idonee a dimostrare l’esistenza di un accordo commerciale inteso a reperire, su ordinazione, determinati tipi di autovetture sul mercato tedesco; inoltre, l’assenza di una struttura aziendale in capo al signor T. non varrebbe, di per sé, a dimostrare la fondatezza della tesi dell’Ufficio, poiché l’attività svolta non richiedeva alcuna particolate struttura e non è stato dimostrato, in ogni caso, che tale circostanza fosse nota alla Società P.
La sentenza di primo grado è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate che, in particolare, si sofferma sui molteplici elementi idonei, a suo avviso, a dimostrare l’esistenza di un disegno fraudolento. Non si è costituita la parte appellata.
Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 23 febbraio 2017 e, previa trattazione orale, è stato ritenuto in decisione.
L’antefatto ricostruito in premessa costituisce esempio paradigmatico del meccanismo comunemente definito “frode carosello”, volto a ottenere indebiti rimborsi dell’Iva mediante passaggi di beni al termine dei quali l’acquirente italiano detrae l’Iva nonostante il venditore non l’abbia versata.
Tale meccanismo presuppone la partecipazione di un soggetto interposto (nel caso di specie, il signor A.T.) che si presenta come acquirente dall’estero e venditore in Italia, ma è una mera “cartiera” la quale si limita a emettere fatture con Iva mai effettivamente versata che l’acquirente, partecipe all’accordo fraudolento, porta in detrazione.
In tale materia, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’amministrazione finanziaria è tenuta a provare, anche a mezzo di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, gli elementi di fatto attinenti al cedente (quale l’inesistenza di un’autonoma struttura) e la connivenza da parte del cessionario, indicando gli elementi oggettivi che, tenuto conto delle concrete circostanze, avrebbero dovuto indurre un normale operatore a sospettare dell’irregolarità delle operazioni; spetta al contribuente che ha portato in detrazione l’Iva, invece, la prova contraria di aver concluso realmente l’operazione con il cedente odi essersi trovato nella situazione di oggettiva impossibilità, nonostante l’impiego della dovuta diligenza, di abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni, non essendo a tal fine sufficiente la mera regolarità della documentazione contabile e la dimostrazione che la merce sia stata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato (cfr., fra le ultime, Cass., sez. trib., 9 settembre 2016, n. 17818).
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, va diagnosticata, contrariamente all’avviso del primo giudice, la legittimità del contestato avviso di accertamento.
Non corrisponde al vero, infatti, che la prova dell’accordo fraudolento fosse stata unicamente desunta dalle dichiarazioni del presunto interposto, poiché tale conclusione fonda su molteplici elementi, significativi e convergenti, già rappresentati nel primo giudizio; in particolare:
– il signor T., che operava presso la propria abitazione, era sprovvisto di qualsiasi struttura aziendale idonea al commercio di autoveicoli;
– egli non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi fino al 2005 (anno cui si riferisce il gravato avviso di accertamento);
– l’attività svolta all’insegna G.C., avviata il 21 ottobre 2005, è cessata neppure otto mesi più tardi;
– nel 2005, in poco più di due mesi di attività, il signor T., pur privo di documentate esperienze commerciali, avrebbe fatturato ricavi per complessivi euro 228.533,00.
Non è plausibilmente ipotizzabile che tali circostanze fossero ignote ad una Società attiva dal 1992, quindi avente consolidata esperienza nello specifico settore commerciale, né pare comprensibile la ragione per cui la medesima Società, nonostante la consistenza del proprio volume d’affari (circa cinque milioni e mezzo di euro annui), si sarebbe dovuta rivolgere, per l’acquisto di un’autovettura piuttosto comune e di valore non elevato, ad un fornitore privo di esperienza e di organizzazione.
Gli elementi riferiti, pertanto, erano più che sufficienti a generare fondate perplessità in ordine alla regolarità dell’operazione, con conseguente inversione dell’onere della prova che non è stato assolto dall’originaria ricorrente.
Tanto precisato, possono essere agevolmente disattese le ulteriori censure (assorbite dal giudice di prime cure) concernenti i presupposti del contestato avviso di accertamento, poiché la sopravvenuta conoscenza di un nuovo elemento, rappresentato dalla scoperta della fattura emessa a carico dell’odierna appellata, ha legittimato l’emanazione di un accertamento integrativo ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Per tali ragioni, la sentenza di primo grado merita di essere riformata e, per l’effetto, va confermata la legittimità del contestato avviso di accertamento.
Le spese del grado giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
La Commissione tributaria regionale di Genova, sezione 6, accoglie l’appello dell’Ufficio.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del grado giudizio che liquida nell’importo complessivo di euro 500,00.
Potrebbero interessare anche i seguenti articoli:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 novembre 2020, n. 26179 - Nel caso di interferenza del rapporto professionale tra contribuente e intermediario con il rapporto di imposta corrente tra contribuente ed Erario, stante l'estraneità del rapporto…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 20 giugno 2018, n. C-108/17 - IVA - L'art. 143 osta a che le autorità competenti di uno Stato membro rifiutino di concedere l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto all’importazione per il solo motivo che, a…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 novembre 2019, n. 29046 - Il meccanismo del c.d.reverse charge non ha valore formale o fittizio, ma costituisce reale assolvimento dell'IVA con conseguentemente il sistema dell'autofatturazione è in grado di…
- CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 21634 del 26 ottobre 2016 - In relazione agli obblighi tributari gravanti sull'appaltante (o interponente) che abbia utilizzato effettivamente le prestazioni di lavoratori occupati in violazione del divieto…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sez. 3 sentenza n. 1745 depositata il 7 dicembre 2017 - È giuridicamente inesistente l’intimazione di pagamento notificata tramite PEC, in formato PDF, senza la firma digitale
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sentenza n. 480 sez. V depositata il 17 aprile 2019 - Il contribuente va tenuti indenne dalle sanzioni per l’omessa dichiarazione Irpef e addizionale regionale qualora in caso di mancato invio del modello…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il contributo in conto impianto, anche se ottenuto
Il contributo in conto impianto, anche se ottenuto illecitamente, va tassato per…
- Il trattamento economico, nei contratti di sommini
La Cassazione, con l’ordinanza n. 22066 depositata il 13 ottobre 2020 inte…
- La conciliazione giudiziale non è equiparabile ad
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20913 depositata il 30 settembre…
- Il giudice tributario deve valutare le dichiarazio
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22036 depositata il 13 ottobre 2…
- L’obbligo di motivazione degli atti tributar
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21977 depositata il 12 ottobre 2…