COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sentenza n. 718 sez. 3 depositata il 19 maggio 2016
Massima
La CTR ligure ha dichiarato inammissibile la riassunzione del processo richiesta dal legale rappresentante di una società estinta e cancellata dal Registro delle Imprese.
I giudici liguri, in linea col recente orientamento indicato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ritengono il legale rappresentante della società estinta sprovvisto di legittimazione ad agire.
Nello specifico la Suprema Corte, nelle sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 12/03/2013, ha infatti affermato che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese ne produce l’immediata estinzione a prescindere dall’esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti precedenti.
A seguito della riforma del diritto societario la cancellazione di una società dal registro delle imprese ne produce l’immediata estinzione, indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti pendenti. Deve pertanto considerarsi improcedibile l’azione (nella specie la riassunzione del giudizio davanti alla commissione tributaria regionale dopo la sentenza di rinvio emessa dalla cassazione) intentata, per la società estinta, dal suo liquidatore.
Testo:
Fatto e svolgimento del processo
Trattasi di ricorso in appello per riassunzione delle controversie riunite RGA 644-645-646-647/14 a seguito di sentenza della Corte di Cassazione, della società T.I. S.p.A. in liquidazione contro il rifiuto di rimborso di maggiori dazi doganali pagati a seguito di asserita errata classificazione doganale all’importazione per apparecchi commercialmente definiti di “home cinema” – Anno 2004.
L’Agenzia delle Dogane ha sostenuto la legittimità del diniego del rimborso.
In primo grado il ricorso era stato accolto relativamente alla classificazione di tali apparecchi alla voce doganale della Nomenclatura combinata V.D. n. 8543 89 95, condannando l’Ufficio al rimborso dei maggiori dazi pagati all’importazione di tale merce.
Il ricorso in appello dell’Ufficio era stato respinto, confermando la sentenza di primo grado.
Su ricorso di legittimità dell’Ufficio la Corte di Cassazione con sentenza 19/2/2013 3/4/2013 ha riscontrato un vizio motivazionale nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale e ha rimesso la causa ad altra Sezione della medesima “affinché proceda ai dovuti accertamenti emendando il vizio logico riscontrato”.
Tale pronuncia della Cassazione deriva dalla considerazione che la Commissione avesse accolto la domanda della contribuente solamente sull’interpretazione del regolamento comunitario n. 129/2005 mentre “avrebbe dovuto indicare in base agli elementi istruttori forniti dalle parti e in applicazione dei criteri di interpretazione della Nomenclatura combinata sopra richiamata, i motivi per i quali la merce in questione, al tempo della importazione, doveva ritenersi erroneamente classificata con il codice NC 8521 9000, mentre avrebbe dovuto essere correttamente classificata con il codice NC 8543 89 95, con conseguente diritto della società al rimborso parziale del dazio all’importazione”.
Alla riassunzione del giudizio presso questa Commissione Tributaria Regionale ha proceduto il signor O.H. quale liquidatore della T.I. S.p.A. nel frattempo messa in liquidazione ed estinta con delibera assembleare 22/6/2007 e quindi successivamente cancellata anche d’Ufficio dal Registro delle Imprese.
Nella medesima delibera assembleare era stato conferito mandato al liquidatore, signor O.H., la rappresentanza legale della società per agire in nome della società, anche successivamente alla sua estinzione.
L’Agenzia delle Dogane insiste sul negare il diritto al rimborso e ha anche eccepito l’inammissibilità della riassunzione per asserita carenza di legittimazione ad agire in capo al signor O. H. per avvenuta estinzione della società titolare del preteso diritto al rimborso, ritenendo illegittima la delega assembleare.
Le parti hanno discusso la causa in pubblica udienza.
Motivi della decisione
Occorre innanzi tutto esaminare l’eccezione preliminare dell’Ufficio, di inammissibilità e/o improcedibilità della riassunzione per carenza di legittimazione ad agire in capo al Signor O.H. per l’avvenuta estinzione della società rappresentata.
In effetti il Signor O.H. ha agito in riassunzione “nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore della T.I. SPA…” ma ciò non può fare perché la società è dal 2007 estinta e poi cancellata dal Registro delle Imprese e dunque non poteva agire in giudizio, né delegare altri a farlo.
Secondo l’orientamento indicato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze n. 6070, 6071 e 6072 del 12/3/2013, a seguito della riforma del diritto societario entrata in vigore il 1/1/2004, ha iniziato a delinearsi un orientamento che, sulla base del dato testuale del nuovo art. 2495 cod. civ., afferma che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese ne produce l’immediata estinzione indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti precedenti.
Eventuali diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci. Non si trasferiscono ai soci le mere pretese anche se azionate o azionabili in giudizio ed i diritti di credito incerti o illiquidi.
Pertanto, anche se si considerasse il presente caso come fra quelli previsti nella prima ipotesi, in ogni caso la società non avrebbe alcuna legittimazione attiva né il signor O. H. potrebbe agire in suo nome.
Diverso se avesse agito in nome e per delega dei soci.
La riassunzione del processo davanti a questa Commissione Tributaria Regionale deve quindi considerarsi inammissibile in accoglimento dell’eccezione dell’Ufficio.
Attesa difficoltà della questione e il precedente contrasto giurisprudenziale le spese di giudizio possono essere compensate.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi in riassunzione della parte.
Spese tutte compensate.
Genova 23.3.2016
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