COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sez. 1 sentenza n. 610 depositata il 18 aprile 2017

Tributi locali – ICI – aliquota agevolata prima casa – accorpamento funzionale di unità immobiliari distinte – art. 8, D.Lgs. n. 504/92 – condizioni

Massima: 
In conformità al principio formulato, in ultimo, dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 12269/2010, ai fini ICI, il contemporaneo utilizzo di più unità catastali attigue come facenti parte di un’unica abitazione principale (anche se ciascuna distinta unità di titolarità esclusiva di un solo coniugein regime di separazione dei beni) non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota agevolata prevista. Ciò a condizione che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale propria delle singole unità catastali che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle stesse, ma la prova dell’effettiva utilizzazione come abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dall’art. 8, c. 2 del D.Lgs. n. 504/92 per una volta soltanto.

 

Testo: 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vicenda concerne le c.d. “agevolazioni prima casa”. Due coniugi fissano la propria residenza in un appartamento risultante dalla riunificazione di due unità attigue. Una unità è di proprietà del marito, una della moglie.

I coniugi ritengono di usufruire di unica unità adibita a residenza principale e entrambi non versano ICI. Qui si discute dell’annualità 2010.

Il Comune di Genova si avvede della cosa, e —appurato che a livello catastale le unità non sono state unite- ritiene di concedere l’agevolazione “prima casa” solo ad un appartamento, quello di maggior valore catastale; per l’altro emette l’avviso di cui oggi si tratta, evidenziando che l’art. 2 D.Lgv. 504/92 parla di singole unità immobiliari iscritte o da iscrivere a catasto, e l’art. 8 comma 2 parla di unità immobiliare adibita ad abitazione del soggetto passivo; richiama anche l’art. 4 ter del regolamento ICI, il quale prevede che nel caso di unità accorpate funzionalmente per le quali non è possibile procedere alla fusione in unica unità la detrazione deve essere applicata solo alla unità di maggior valore catastale.

La contribuente propone quindi ricorso presso la CTP GE, lamentando che ex art. 8 D.Lgv. 504/92 devesi far riferimento non tanto alla situazione catastale, quanto alla situazione di destinazione di fatto . Evidenzia che anagraficamente i coniugi risultano residenti in Corso Magenta X interno 1 e 2, come da dichiarazione espressa dell’Ufficio anagrafe prodotta in atti che riconosce l’uso congiunto dei due appartamenti. Richiama Cassazione 25902/2008 per situazione analoga. Avanza l’ipotesi che il Comune abbia applicato alla fattispecie odierna la normativa IMU, effettivamente più restrittiva, che però non è retroattiva per l’annualità 2010.

Il Comune si costituisce e insiste per la correttezza del proprio operato. Richiama l’art. 4 ter del regolamento comunale ICI. Evidenzia che la riunione catastale dei due immobili potenzialmente darebbe origine ad appartamento classabile in modo diverso dall’attuale, probabilmente di lusso vista la dimensione complessiva di 7,5 vani + 5 vani, ora classati A/3 singolarmente.

Si procede in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti e valutate le tesi esposte dalle parti, ritiene l’appello fondato.

Parte privata si rifà al principio di diritto espresso dalla Corte di Legittimità con sentenza 25902/2008 (confermato da Cass. Sez. 5, 12269/2010), secondo cui ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come “abitazione principale” non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota prevista per l'”abitazione principale”, sempre che (cfr. analogamente, per l’agevolazione “prima casa”, Cass. n. 563 del 1998, cit.)

il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell’effettiva utilizzazione ad “abitazione principale” dell’immobile complessivamente considerato.

Il Comune oppone che tale principio non è applicabile alla fattispecie, visto l’art. 4 ter del regolamento ICI del Comune di Genova che recita “nel caso di immobili adibiti ad abitazione principale accorpati funzionalmente, per le quali non è possibile né giuridicamente né catastalmente procedere alla fusione in un’unica unità immobiliare, l’aliquota da applicare è per entrambe le unità quella prevista per l’abitazione principale. La detrazione per abitazione principale, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 30.12.92 n. 504, deve essere applicata solo all’unità immobiliare accorpata funzionalmente di maggior valore catastale”.

La tesi del Comune (recepita dai primi giudici) è condivisibile solo in astratto.

Infatti, non si vede per quale ragione, nella fattispecie, la fusione dal punto di vista catastale non sia possibile, qualora i proprietari decidano di procedervi o qualora si procedesse ad accertamento su impulso del Comune ove è dislocato l’immobile, ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004. Ovvio che ciò porterebbe con ogni probabilità alla esclusione dal beneficio, atteso che l’appartamento risultante sarebbe di 12,5 vani catastali (5+7,5), con verosimile inclusione nella categoria di lusso, attesa anche l’ubicazione in zona di pregiata residenzialità nella città di Genova.

Oggi, però, la Commissione è chiamata a decidere sulla base dello stato degli immobili desumibile dagli atti; quindi, non si vede motivo per discostarsi dal principio formulato —in ultimo- dalla Corte di Legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 12269 del 2010, caso pressoché identico) secondo cui “ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (1C1), il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come abitazione principale, anche se di proprietà non di un solo coniuge ma di ciascuno dei due in regime di separazione dei beni, non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota prevista per l’abitazione principale, sempre che (cfr. analogamente, per l’agevolazione prima casa, Cass. n. 563 del 1998, cit.) il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell’effettiva utilizzazione come abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando, ovviamente, la spettanza della detrazione prevista dell’art. 8, comma 2, una sola volta per tutte le unità in presenza dei requisiti di legge”. Nella fattispecie l’utilizzo quale “abitazione principale” è stato riconosciuto dallo stesso Comune allorquando con motivata nota 12.02.2008 (in atti) —tra l’altro indirizzata p.c. anche all’Ufficio ICI- ha comunicato ai coniugi che “dalla documentazione presentata e dagli accertamenti effettuati si evince che i due immobili vengono utilizzati congiuntamente da tutto il nucleo famigliare, pur mantenendo le caratteristiche abitative di due unità immobiliari distinte”, per cui l’indirizzo anagrafico sarebbe stato per tutti i residenti “corso Magenta X int. 2 e 1”.

Tanto ritenuto e considerato, la Commissione ritiene che l’appello sia fondato; la sentenza di primo grado va riformata, con annullamento dell’atto opposto. Quanto alle spese, la non assoluta pacificità dell’orientamento giurisprudenziale (soprattutto di merito) sulle tematiche in discussione costituisce giusto motivo per la compensazione.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l’appello del contribuente, e, in riforma totale della prima sentenza, annulla l’atto opposto. Spese compensate.

Così deciso in Genova il 13 marzo 2017