COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sez. 2 sentenza n. 459 depositata il 29 marzo 2017
Accertamento analitico presuntivo – D.P.R. n. 600/73, art. 39, c. 1, lett. d) – valore aggiunto per addetto – dato desunto dallo studio di settore – obbligo di contraddittorio – sussiste
Massima:
L’accertamento analitico presuntivo ex art. 39, c.1, lett. d) del D.P:R. n. 600/73, fondato sul “valore aggiunto per addetto” desunto dall’applicazione dello studio di settore, comporta la necessità del contraddittorio preventivo con il contribuente. In difetto, l’atto di accertamento è illegittimo è deve essere annullato.
Testo:
Per l’appellante I.E.A. S.r.l.:
Piaccia alla Commissione tributaria regionale per la Liguria, rigettata e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello annullare l’avviso di accertamento di cui in epigrafe.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Per l’appellato Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Genova:
Piaccia alla Commissione tributaria regionale per la Liguria, rigettata e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
confermare integralmente la sentenza di primo grado, nonché la legittimità dell’atto impugnato.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.E.A. S.r.l. impugnava l’avviso di accertamento TL3032503278/2014 emesso da Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Genova, in relazione ad I.R.A.P.
per il periodo di imposta 2010, con il quale venivano determinati maggiori ricavi non dichiarati per ? 83.574,00.
il contribuente lamentava l’omessa instaurazione del contraddittorio, prima della notificazione dell’avviso di accertamento, l’applicazione di uno studio di settore errato, l’infondatezza del metodo usato per rideterminare i ricavi.
La Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n. 1499 del 23.4-9.7.2015, rigettava il ricorso.
Rilevava la Commissione che l’avviso di accertamento si fondava non sullo studio di settore, bensì sul metodo analitico-induttivo, che non imponeva la previa instaurazione del contraddittorio. Lo studio di settore impiegato era quello esatto, ma il cui numero erroneamente indicato dall’Agenzia delle Entrate. Il metodo impiegato per la
rideterminazione dei ricavi era basato sul “valore aggiunto per addetto” e, pertanto, attendibile.
Proponeva appello il contribuente, per i medesimi motivi già svolti in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I parametri o studi di settore previsti dall’art. 3, commi 181 e 187, della I. 28.12.1995, n. 549, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori che, quanto eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.p.r. 29.9.1973 n. 600, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i
parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (1).
Pertanto, a nulla rileva che l’accertamento sia stato di tipo analitico-induttivo. Essendo pacifica fra le parti la mancata instaurazione del previo contraddittorio, l’avviso di accertamento va annullato.
La formazione solo recente di un indirizzo di legittimità in proposito induce alla compensazione delle spese.
La Commissione tributaria regionale per la Liguria
PER TALI MOTIVI
accoglie l’appello ed annulla l’avviso impugnato. Spese compensate.
Genova, 7 marzo 2017
NOTE:
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