COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sez. 2 sentenza n. 509 depositata il 5 aprile 2017
Accertamento sintetico – opponibilità scudo fiscale – art. 38, D.P.R. n. 600/73 – art. 13-bis, D.L. n. 78/2009 – art. 14, D.L. n. 350/2001
Massima:
La presenza di capitali scudati, ex art. 13-bis del D.L. n. 78/2009, con espresso richiamo dell’art. 14 del D.L. n. 350/2001, preclude l’emissione di accertamenti sintetici per le annualità fino al 31/12/2008 nei limiti delle somme regolarizzate, senza che il contribuente abbia l’onere di provare una correlazione diretta tra gli incrementi di spesa posti a fondamento del reddito così accertato e l’impiego degli importi oggetto dell’emersione.
Testo:
Fatto
L’Agenzia delle Entrate di Genova, esaminate le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2008 e 2009, del sig. M. S. ( anni d’imposta 2007 e 2008) , in data 22/06/2013, gli richiedeva di fornire per gli anni d’imposta 2007 e 2008, per se e per ogni componente del proprio nucleo familiare, chiarimenti inerenti alcuni indicatori di capacità contributiva, al fine della valutazione dei reddito complessivo netto, imputabile sulla base degli elementi di capacità contributiva posseduti, ai sensi dell’art. 38 IV c. del DPR 600/73.
Il contribuente non riscontrava né si presentava si presentava alla data fissata per il contraddittorio e conseguentemente , l’Ufficio rilevava la disponibilità dei sottoelencati elementi di capacità contributiva:
Immobile, residenza principale, sito in Genova, Via ., censito al Foglio .. sub. 2, consistenza 6,5 vani, presenza di utenze intestate, sul quale grava un mutuo stipulato nell’anno 1999 i cui interessi passivi ammontano nel 2007 a € 4.549 e nel 2008 a € 5.021 e un immobile residenza secondaria in Genova Via .., censito al Foglio .sub. 1. consistenza 2 vani; in base ai dati dell’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del Territorio, si presume l’ubicazione ed una superficie di circa 40 mq;
Automezzo targato .., hp 15, immatricolato il 26/03/1997, alimentazione benzina (anni 2007 e 2008);
Automezzo targato , hp 20, immatricolato il 09/01/1998, alimentazione benzina (dal 01/01/2007 al 23/01/2008);
Automezzo targato , hp 20, immatricolato il 20/07/2004, alimentazione gasolio (dal 01/01 al 19/07/2007)
Automezzo targato .., hp 21, immatricolato il 02/01/2008, alimentazione gasolio(dal 02/01/2008);
Inoltre, l’Ufficio rilevava i seguenti incrementi patrimoniali nel periodo 2008/2012:
€ 10.000,00 sostenute nell’anno 2008 per un corso di studi presso la P.I.F. M. le figlie S. M. L. e M. S.;
€ 10.714,28 per maxi rata alla stipula del contratto di locazione finanziaria di imbarcazione del 14/01/2011 registrato il 17/02/2011 al n 698 Mod.69 Serie 3 presso l’Ufficio di Viareggio con la UBI Leasing SPA.
Nella fattispecie l’incremento patrimoniale ammontava ad € 50.714,00 e la quota imputabile rispettivamente al 2007 e 2008 era di € 10.142.80 (1/5 del totale).
A seguito della notifica dell’atto impositivo. in data 13/11/2013 il contribuente presentava istanza di accertamento con adesione e nel corso di detta procedura esibiva all’Ufficio una dichiarazione riservata di emersione (art. 13 bis del D.L. 1.7.2009 n 78 –c.d. scudo fiscale) in base alle quale è preclusa all’Amministrazione l’attività di accertamento in relazione ai periodi di imposta fino al 31.12.2008, dichiarando un importo rimpatriato/regolarizzato pari ad € 122.700,00.
L’Ufficio proponeva, in fase di adesione, di ritenere giustificati gli incrementi patrimoniali dal rientro di capitali tramite il c.d. scudo fiscale, salvo che per l’importo di E 10.714,28 (maxi rata per l’acquisto dell’imbarcazione), e di ridurre l’incidenza di alcuni veicoli sulla quantificazione del reddito proponendo di definire il reddito sintetico per l’importo di € 58.840,00 , a fronte di quello dichiarato di € 20.608,00 ed accertato pari ad € 80.665,75.
Il contribuente non accettava la predetta proposta ed impugnava l’avviso di accertamento alla C.T.P. di Genova che, con sentenza n.1717/13/14, accogliendo il ricorso , annullava l’avviso di accertamento, compensando le spese di giudizio.
La Direzione delle Entrate ha appellato la predetta sentenza sostenendo che non poteva esistere alcuna connessione tra il rimpatrio e un spesa avvenuta prima della data del rimpatrio per cui potevano essere esclusi solo gli incrementi successivi all’adesione allo scudo fiscale.
Il Contribuente si è costituito presentando anche memoria aggiuntiva.
Questo Collegio ,visti gli atti ,udite le parti, ritiene di non accogliere l’appello in quanto l’art. 14 del D.L.350/2001 preclude l’emissione di qualsivoglia tipo di accertamento sintetico, ovviamente nei limiti dell’importo scudato , per tutte le annualità di imposta chiuse prime del 2009. Tale è anche l’orientamento consolidato di numerose commissioni tributarie provinciali e regionali.
Nel caso in esame l’importo scudato è pari a € 122.700, il reddito accertato è pari ad € 80.665, ridotto in autotutela in € 56.698. La particolarità della vertenza consente di compensare le spese di giudizio.
Si respinge l’appello, confermando la sentenza n.1717/2014 della C.T.P. di Genova. Spese compensate.
Così deciso in Genova, 17.02.2017.
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